Al Sig. Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia
Al Sig. Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria
Al Sig. Capo Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Al Sig. Direttore Generale del Personale e della Formazione


Oggetto: Art. 4 bis D.L. 24 febbraio 2023 – Riduzione dei termini di pagamento delle pubbliche amministrazioni


Questa Associazione torna a rappresentare il disagio dei dirigenti degli uffici giudiziari che rivestono il ruolo di funzionario delegato alle spese di giustizia nella realizzazione dell’obiettivo, introdotto come addendum al contratto per il conferimento dell’incarico dirigenziale, di assicurare il pagamento entro 30 giorni delle fatture relative a tali spese.
L’obiettivo è connesso all’intervento normativo citato in oggetto e si colloca nell’ambito delle riforme abilitanti del PNRR (riforma 1.1.). In particolare è previsto che ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture, vengano assegnati specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti diposizioni, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato in misura non inferiore al 30 per cento.
Il primo motivo di disagio è che l’integrazione del contratto individuale e delle relative schede di programmazione annuale degli obiettivi, prevista dalla circolare della RGS in data 3/1/2024 per adeguarsi all’obbligo descritto (nelle more della revisione della valutazione della performance), non dovrebbe riguardare i dirigenti responsabili delle spese di giustizia ma quelli responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali. Come asserito dalla Corte di Cassazione, infatti, i compensi spettanti ai soggetti incaricati dal giudice nell’ambito delle spese di giustizia non costituiscono crediti derivanti da obbligazioni contrattuali commerciali, bensì da obblighi giuridici imposti per legge.
Il secondo motivo di disagio è che il ritardo più volte rilevato nell’accreditamento dei fondi ai funzionari delegati alle spese di giustizia non ha, comunque, in molti casi consentito il rispetto del termine dei 30 giorni. Si tratta di un’anomalia che potrebbe determinare, nella denegata ipotesi di attribuire alle spese di giustizia natura commerciale, una diminuzione palesemente iniqua della retribuzione di risultato.
Dal programma delle attività del Gabinetto per il triennio 2025-2027, si rileva che è in corso sul punto un approfondimento tecnico normativo in merito alla qualificazione delle spese di giustizia. Il documento richiama correttamente la circolare della RGS in data 8/11/2024, ove si sottolinea che per definire un credito di natura commerciale sia necessaria un’apposita valutazione sulla presenza di un contratto e di una prestazione resa da un’impresa o da un lavoratore autonomo oppure da un libero professionista e che tali elementi non sono riscontrabili nell’ambito delle spese di giustizia, legate invece a un provvedimento giurisdizionale. Si rileva, inoltre, che è stata attivata un’interlocuzione su tale aspetto, nell’ambito di un tavolo congiunto col MEF.
Si confida, di conseguenza, sull’esito positivo del confronto e si chiede di compiere ogni sforzo per giungere a una corretta interpretazione dell’obbligo, al fine di evitare penalizzanti e inique ricadute sul trattamento retributivo dei dirigenti della nostra amministrazione che rivestono il ruolo di funzionario delegato alle spese di giustizia.
Restando disponibile a ogni interlocuzione, si porgono distinti saluti.

 

per il Direttivo

il Presidente Associazione Dirigenti Giustizia

Rosalba Natali