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SicurezzaCoordinamento Nazionale Dirigenti Ministeriali
Roma 11 gennaio 2005
Comunicato
Il rinnovo del CCNL esce dal letargo
La gestazione travagliata e tormentata durata
tre anni, dal 31/12/2001 al 31/12/2004, sembra sia terminata.
Il Comitato di settore competente dopo laboriosissimo parto avrebbe dato alla luce l'atto
d'indirizzo per il CCNL dell'Area 1 (Mininisteri ed Aziende Autonome) relativo al
quadriennio 2002/2005 ed al solo biennio economico 2002/2003.
Mentre risulta essere stato inviato al Consiglio dei Ministri per essere sottoposto alla
sua approvazione, nel frattempo, abbiamo raccolto, da fonte attendibile, notizie ed
anticipazioni su alcuni contenuti dello stesso.
Di seguito ve ne diamo notizia, in anteprima, con beneficio di riscontro quando sarà reso
pubblico il testo ufficiale.
Benefici economici 2002/2003
Per la contrattazione collettiva nazionale, l'incremento totale a regime ammonta
complessivamente a 5,66%.
Le risorse per la contrattazione integrativa rimangono quelle previste e specificate nei
due precedenti contratti 1994/1997 e 1998/2001, quindi diverse per ogni amministrazione.
Incarichi dirigenziali
E' prevista la fissazione di un limite minimo di durata dell'incarico, da decidere,
correlato alla possibilità concreta di verifica e valutazione delle prestazioni
effettuate e dei risultati raggiunti.
E' previsto un adeguamento della normativa contrattuale alla legge 145/2002 con
possibilità d'integrazione della stessa per quanto riguarda l'informativa preventiva sui
posti vacanti ed i criteri adottati nella scelta da parte dell'amministrazione.
I sistemi ed i criteri di valutazione saranno oggetto di confronto con le OO.SS.
Responsabilità dirigenziale
Si deve tener conto delle modifiche nella materia introdotte con la legge 145/2002 in
materia di tipologia di sanzioni (comma 1, art.21) derivanti da " l'inosservanza
delle direttive e mancato raggiungimento degli obiettivi".
E' introdotta la responsabilità disciplinare per il dirigente prevista dall'art. 21 della
citata legge
da differenziarsi da quella dirigenziale ancorata al risultato con necessità di
differenziare e ridefinire per entrambe le norme procedurali e per quella disciplinare le
sanzioni in sintonia con quanto avviene per il personale delle qualifiche funzionali.
In caso di responsabilità dirigenziale è prevista l'introduzione dell'istituto della
sospensione cautelare non disciplinare con trattamento economico ridotto per la durata
massima di 30 gg dall'invio della richiesta di parere al Comitato dei garanti.
Rapporto di lavoro
Sì prevede un potenziamento dell'aggiornamento professionale e della formazione
destinando a tal fine risorse nel limite del 2% del monte salari e specifici percorsi di
formazione ed aggiornamento in caso di mancato rinnovo dell'incarico o destinazione ad
incarico diverso.
Per quanto riguarda la mobilità è prevista:
- l'applicabilità dell'art. 30 del d.lgs 165/2001 con passaggio diretto
del dirigente fra amministrazioni anche di diverso comparto;
- l'introduzione dell'aspettativa non retribuita per i dirigenti
destinatari d'incarichi presso altre amministrazioni;
- -il riconoscimento del servizio svolto all'estero nell'ambito dei
paesi dell'Unione europea, equiparandolo a quello svolto in Italia;
- l'indicazione di criteri per ricollocare il dirigente in eccedenza;
- la durata massima del collocamento a disposizione di cui all'art. 21
del d.lgs 165/2001.
Si potrà prevedere, rinviando alla contrattazione integrativa e finanziandola con i fondi
a disposizione, la possibilità di stipulare forme d'assicurazione professionale adeguate
o polizze sanitarie integrative del SSN.
Retribuzione
Le voci retributive sono le stesse previste dai precedenti contratti.
E' confermata l'attuale composizione in parte fissa e variabile della retribuzione dei
dirigenti di seconda fascia.
Per la dirigenza di prima e seconda fascia rimangono fondi distinti.
Per i dirigenti di prima fascia il trattamento economico è stabilito con contratto
individuale, avendo quale riferimento di base del trattamento fondamentale il valore
economico massimo dei dirigenti di seconda fascia (art. 24 d.lgs 165/2001).
Per gli incarichi aggiuntivi è prevista la possibilità in sede di contrattazione
integrativa di aumentare l'attuale percentuale del compenso.
L'Aran e le OO.SS tenderanno a razionalizzare il conferimento degli incarichi aggiuntivi,
definendone il numero massimo per dirigente, la rotazione, i criteri di conferimento, la
pubblicità.
In caso di reggenza d'ufficio, in sede di contrattazione integrativa, sarà prevista una
maggiorazione della retribuzione di risultato.
Sarà affrontato il problema connesso al ricongiungimento dei periodi di servizio svolti
in amministrazioni diverse ai fini del trattamento di fine servizio.
Un commento lapidario.
Soldi pochi, responsabilità aumentate, tutela sindacale ridotta, futuro incerto.
Tiriamo le conclusioni e prepariamoci a difenderci al tavolo delle trattative con la
nostra piattaforma approntata da qualche tempo, approvata dal nostro Comitato Direttivo,
diffusa e condivisa tra i colleghi.
P.S.
Con riferimento a nostro comunicato in data 3/12/2004 nel quale denunciavamo pubblicamente
un colpo di mano perpetrato per mezzo del D.L. 280/2004, art. 4, ora qualcuno all'interno
del Governo dimostra di saper correggere l'avventatezza d'iniziative destabilizzanti.
Infatti, in sede di conversione il Senato della Repubblica ha bocciato il succitato art. 4
nella sua interezza a dimostrazione della giustezza della nostra vibrante protesta.
Stiamo attenti non vorremmo che la Camera dei Deputati ripristinasse in una logica di
lottizzazione politica il famigerato emendamento!
Spesso rendere pubblici comportamenti ingiusti e lesivi di diritti ed aspettative comporta
la modifica degli stessi per il prezzo troppo alto che gli autori sarebbero costretti a
pagare in termini
di credibilità ed affidabilità politica.
Il Coordinatore Generale
( Mauro Nesta )
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