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Agenzie fiscali – Presidenza del consiglio

COORDINAMENTO NAZIONALE DIRIGENTI MINISTERIALI


    AI COLLEGHI DIRIGENTI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA.

Roma 4/5/2007

    Si è conclusa nella tarda mattinata l'audizione dell OO.SS. da parte della Commissione Giustizia del Senato.
Presiedeva i lavori il Senatore Cesare Salvi.
Tra gli altri Senatori vi era, oltre al relatore sul provvedimento di modifica del DDL 240/2006, anche l'ex Ministro della Giustizia del Governo Berlusconi, Roberto Castelli, che si è mostrato simpaticamente lusingato per il fatto che tutti stessero difendendo il suo provvedimento legislativo.
Per la UILPA-Federazione era presente Antonio PILLA, Maria MADDALENA e lo scrivente per il Coordinamento Nazionale UILPA Dirigenti, in sostituzione del Coordinatore Generale, Mauro NESTA, impegnato in altri importanti incontri.
La posizione della UILPA ( si veda l'allegato documento) è stata esposta dai tre dirigenti sindacali sopracitati.
Maria, con la sua solita classe e delicata veemenza, ha ribattuto al Presidente Cesare Salvi che i timori dei magistrati circa eventuali ostacoli alla giurisdizione da parte dei dirigenti amministrativi sono assolutamente infondati per la notevole professionalità dei dirigenti e per il semplice motivo che, se il potere politico volesse ostacolare la giurisdizione, lo farebbe comunque, facendo mancare gli stanziamenti sia al dirigente amministrativo che al magistrato titolare dell'ufficio.
IL SEGRETARIO ORGANIZZATIVO Aurelio CORRADO

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COORDINAMENTO NAZIONALE DIRIGENTI MINISTERIALI


Al Presidente della Commissione Giustizia del Senato
Ai Componenti della Commissione Giustizia del Senato
Roma

Audizione del 4/Maggio/2007

Il provvedimento governativo di modifica del decreto legislativo n° 240/2006, sottoposto all’esame di questa Commissione, nella sua ultima formulazione presenta dei passaggi in materia di ripartizione delle competenze tra il titolare dell’ufficio giudiziario ed il dirigente amministrativo che, se approvati, provocherebbero ulteriori disfunzioni all’organizzazione giudiziaria.
Il DDL in questione , infatti, non delinea precise e determinate competenze in capo ai dirigenti amministrativi, ma concentra i poteri gestionali ed organizzativi sul magistrato capo dell’ufficio in un intreccio amministrativo-giurisdizionale estremamente equivoco e dannoso per la funzionalità delle strutture giudiziarie.
Pone, viceversa, a carico del dirigente, soggetto, com’è noto, alla valutazione annuale sul conseguimento dei risultati, la responsabilità dell’eventuale cattivo funzionamento della struttura per carenze che potrebbero essere imputabili allo stesso magistrato.
La UIL P.A. ritiene perciò che all’interno del Ministero della Giustizia vi debba essere una norma che individui con estrema puntualità e senza pericolosi equivoci , le funzioni del magistrato capo dell’ufficio e del dirigente al fine di potere accertare con millimetrica precisione il soggetto al quale addebitare le eventuali carenze.
Nella Giustizia esistono due realtà estremamente importanti che si intrecciano l’una con l’altra senza vantare diritti di primogenitura: la giurisdizione e l’organizzazione.
E’ sotto gli occhi di tutti che un provvedimento giurisdizionale ( sentenza, decreto, ordinanza ) per quanto perfetto possa essere non troverebbe alcuna pratica applicazione senza il necessario intervento del personale amministrativo che ne curerà, poi, la pubblicazione e tutti i successivi importantissimi adempimenti fino alla sua definitività.
Volere relegare i dirigenti a compiti meramente esecutivi significherebbe azzerare un enorme potenziale culturale sul quale l’Amministrazione ha investito notevoli capitali in termini di aggiornamenti professionali , offenderne la professionalità, negare l’importanza determinante dell’organizzazione del lavoro nella quale sono altamente specializzati e rendere un pessimo servizio alla collettività che sopporta enormi costi per un settore strategico che, così com’è , oggi, non funziona.
Il decreto legislativo 240/2006 , i cui contenuti sembravano essere stati recepiti dal nuovo Governo, è stato stravolto dall’interpretazione data, con semplici circolari, in date 31/10/2006 e 13/4/2007, del Capo Dipartimento del Ministro Mastella, Claudio Castelli, magistrato, che ha fatto ripiombare nel caos l’organizzazione del lavoro.
Basti dire che secondo le predette circolari nei casi di assenza in organico del dirigente all’interno di un ufficio le relative competenze amministrative devono essere espletate dal magistrato capo dell’ufficio, non soggetto, com’è noto, ad alcuna valutazione annuale da parte del Ministro e che delle Commissioni di manutenzione, in cui si discute di immobili e strutture, non devono fare parte i dirigenti amministrativi, ma i soli titolari di ufficio.
Occorre una legislazione chiara e lineare in materia di attribuzioni di competenze che precluda qualunque possibilità di valutazione interpretativa da parte degli organi ministeriali, tendenzialmente portati a privilegiare le posizioni magistratuali.
Il punto di aggregazione tra giurisdizione ed amministrazione avverrebbe al momento della stesura del programma annuale che deve essere redatto dal titolare dell’ufficio e dal dirigente amministrativo ( che non è un semplice “spettatore” nel panorama giudiziario, come si vorrebbe sostenere da parte ministeriale) previa audizione delle Organizzazioni sindacali, dell’avvocatura, dei rappresentanti della stampa locale e degli enti locali. Nei casi di diversità di opinioni tra titolare dell’ufficio e dirigente dovrebbero essere chiamati a decidere, d’intesa con i rispettivi dirigenti, il Presidente della Corte di Appello ovvero il Procuratore generale presso la stessa Corte riservando un diverso trattamento solamente per la Corte di Cassazione e la Procura Generale presso la stessa Corte.
In conclusione, per un più efficace andamento del settore “Giustizia” si dovrebbe :
- riconoscere la titolarità dell’unità dell’ufficio al magistrato capo;
- legittimare e potenziare adeguatamente la titolarità del dirigente in tema di organizzazione del lavoro amministrativo senza alcuna ingerenza da parte del magistrato titolare dell’ufficio al quale competerebbe solo di segnalare e motivare l’eventuale mancato raggiungimento dei risultati, previa contestazione anticipata degli addebiti.
Nell’emanando provvedimento parlamentare potrebbero essere definitivamente risolti i problemi collegati all’organizzazione dell’Ispettorato la cui normativa risale a più di 40 anni fa, alla sottrazione dei dirigenti, obbligati ad adire il giudice del lavoro in materia di pubblico impiego, alla competenza del Tribunale del luogo in cui prestano servizio nel presupposto che il giudice del lavoro è soggetto a rapporti informativi da parte del Presidente del Tribunale nei casi di progressione di carriera, suscitando quindi legittimi sospetti sulla sua imparzialità e terzietà.
Sarebbe da affrontare e risolvere positivamente , infine, il problema tuttora aperto degli idonei all’ultimo concorso per dirigenti alcuni dei quali sono stati assunti ed altri no, in base a differenti decisioni giurisdizionali ( alcune di queste decisioni sono state impugnate dall’Amministrazione mentre altre no, non si sa in base a quale criterio che sarebbe utile conoscere in virtù del tanto declamato principio della trasparenza) , creando sfiducia nei confronti del Ministero che assiste impassibile a questa diversità di trattamento giurisdizionale senza intervenire. L’assunzione definitiva degli idonei al citato concorso favorirebbe la rapida copertura dei tanti posti dirigenziali rimasti scoperti.







 

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