Unione Italiana
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Comunicato n. 3 Roma 18 maggio 2005
A tutti i colleghi dirigenti
La trattativa sul rinnovo del CCNL-Dirigenza Ministeri ed Aziende Autonome è proseguita
con il metodo adottato e condiviso del tavolo tecnico OO.SS.-Aran.
I lavori finora hanno evidenziato posizioni divergenti su alcuni temi ed argomenti
rilevanti quali:
1) comandi presso altre amministrazioni
L'UIL ha richiesto che la durata del comando, disposta esclusivamente per ragioni di
servizio, sia limitata fino all'espletamento delle procedure concorsuali e di
trasferimento del posto vacante,oggetto di comando ,per non vanificare la disponibilità
del posto ai fini concorsuali che dei trasferimenti. Il comando non può essere disposto
nei confronti del dirigente in prova.
Sarebbe inspiegabile l'atteggiamento di un'amministrazione che si priva di personale
vincitore di concorso se non per favorire situazioni personali.
2) mobilità
L'Uil ha decisamente rifiutato che il comma 2,dell'art. 7 della sequenza contrattuale area
1, fosse modificato introducendo l'istituto del nulla-osta da parte
dell'amministrazione,proponendo come soluzione di mediazione ,anche questa da verificare,
quella del preavviso di due mesi.
3) accordi di mobilità
Nel caso concorrano più domande di dirigenti interessati alla mobilità,l'amministrazione
deve scegliere applicando gli stessi criteri con cui conferisce gli incarichi per evitare
favoritismi e discriminazioni.Questa è stata la modifica proposta dall'UIL in alternativa
alla proposta di valutazione discrezionale dell'amministrazione di destinazione senza
riferimento ad alcun criterio selettivo.
4) recesso dell'amministrazione
Il recesso per giusta causa previsto dall'art. 2119 c.c. deve essere ancorato
esclusivamente ad una valutazione dei risultati o a fatti e comportamenti imputabili ad
inosservanza delle direttive impartite, per evitare che l'amministrazione per fatti e
comportamenti estranei all'esercizio della funzione dirigenziale possa "
licenziare" il dirigente a propria discrezione.
5) procedure di conciliazione ed arbitrato in caso di recesso
Nel caso in cui il dirigente, con la richiesta adesione dell'amministrazione, ricorra
all'arbitro di cui all'art. 2 del CCNQ del 231/2001 e quest'ultimo accolga il ricorso deve
essere previsto l'obbligo di riassunzione del dirigente e non la sola erogazione di
un'indennità supplementare senza possibilità di reintegro in servizio. La negazione di
tale possibilità decisoria da parte dell'arbitro costituisce una palese ingiustizia nei
confronti del dirigente scagionato da qualsiasi addebito,zoppicante sotto il profilo
giuridico perché limitativa dei poteri di decisione dell'arbitro rispetto a quelli del
giudice ordinario ed inaccettabile sindacalmente.
I punti 4 e 5 con le relative proposte di modifica costituiscono per l'UIL condizioni di
tutela
irrinunciabili.
Esaurita la fase del tavolo tecnico, i lavori proseguiranno sul tavolo negoziale il 24
maggio( criteri per incarichi),il 26 maggio ( sistema di valutazione ed incarichi
aggiuntivi),il 1° giugno(parte economica),il 9 giugno (prima verifica ).
Vi terremo informati sull'esito dei lavori delle prossime riunioni.
Il Coordinatore Generale
( Mauro Nesta)
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