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    Unione Italiana Lavoratori Pubblica AmministrazioneMinisteri - Enti Pubblici - Università - E. P. Ricerca - Aziende Autonome - Comparto SicurezzaCoordinamento Nazionale Dirigenti Ministeriali
Comunicato n. 3 Roma 18 maggio 2005

A tutti i colleghi dirigenti

La trattativa sul rinnovo del CCNL-Dirigenza Ministeri ed Aziende Autonome è proseguita con il metodo adottato e condiviso del tavolo tecnico OO.SS.-Aran.
I lavori finora hanno evidenziato posizioni divergenti su alcuni temi ed argomenti rilevanti quali:
1) comandi presso altre amministrazioni
L'UIL ha richiesto che la durata del comando, disposta esclusivamente per ragioni di servizio, sia limitata fino all'espletamento delle procedure concorsuali e di trasferimento del posto vacante,oggetto di comando ,per non vanificare la disponibilità del posto ai fini concorsuali che dei trasferimenti. Il comando non può essere disposto nei confronti del dirigente in prova.
Sarebbe inspiegabile l'atteggiamento di un'amministrazione che si priva di personale vincitore di concorso se non per favorire situazioni personali.
2) mobilità
L'Uil ha decisamente rifiutato che il comma 2,dell'art. 7 della sequenza contrattuale area 1, fosse modificato introducendo l'istituto del nulla-osta da parte dell'amministrazione,proponendo come soluzione di mediazione ,anche questa da verificare, quella del preavviso di due mesi.
3) accordi di mobilità
Nel caso concorrano più domande di dirigenti interessati alla mobilità,l'amministrazione deve scegliere applicando gli stessi criteri con cui conferisce gli incarichi per evitare favoritismi e discriminazioni.Questa è stata la modifica proposta dall'UIL in alternativa alla proposta di valutazione discrezionale dell'amministrazione di destinazione senza riferimento ad alcun criterio selettivo.
4) recesso dell'amministrazione
Il recesso per giusta causa previsto dall'art. 2119 c.c. deve essere ancorato esclusivamente ad una valutazione dei risultati o a fatti e comportamenti imputabili ad inosservanza delle direttive impartite, per evitare che l'amministrazione per fatti e comportamenti estranei all'esercizio della funzione dirigenziale possa " licenziare" il dirigente a propria discrezione.
5) procedure di conciliazione ed arbitrato in caso di recesso
Nel caso in cui il dirigente, con la richiesta adesione dell'amministrazione, ricorra all'arbitro di cui all'art. 2 del CCNQ del 231/2001 e quest'ultimo accolga il ricorso deve essere previsto l'obbligo di riassunzione del dirigente e non la sola erogazione di un'indennità supplementare senza possibilità di reintegro in servizio. La negazione di tale possibilità decisoria da parte dell'arbitro costituisce una palese ingiustizia nei confronti del dirigente scagionato da qualsiasi addebito,zoppicante sotto il profilo giuridico perché limitativa dei poteri di decisione dell'arbitro rispetto a quelli del giudice ordinario ed inaccettabile sindacalmente.
I punti 4 e 5 con le relative proposte di modifica costituiscono per l'UIL condizioni di tutela
irrinunciabili.
Esaurita la fase del tavolo tecnico, i lavori proseguiranno sul tavolo negoziale il 24 maggio( criteri per incarichi),il 26 maggio ( sistema di valutazione ed incarichi aggiuntivi),il 1° giugno(parte economica),il 9 giugno (prima verifica ).
Vi terremo informati sull'esito dei lavori delle prossime riunioni.

Il Coordinatore Generale
( Mauro Nesta)





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23 maggio 2012:

Roma (ore 14,30 Sala Nassirya – Senato della Repubblica) , cittadinanzAttiva promuove un INCONTRO SULLA VALUTAZIONE CIVICA DEI TRIBUNALI

 

 

 

 

17 maggio 2012:

LA DISCUSSIONE SULL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA NEL FORUM P.A. 2012

 

 

 

 

 

 

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L'Associazione Nazionale Dirigenti del Ministero della Giustizia è un'associazione professionale tra i dirigenti amministrativi dell'amministrazione giudiziaria che, negli ultimi anni, si è posta come obiettivo, tra gli altri, il miglioramento della qualità e dell'efficienza del servizio giustizia.