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RIUNIONE CON LE OO.SS
SULLA PROGRESSIONE ECONOMICA DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE
GIUDIZIARIA
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 7 NOVEMBRE 2006
LINEE GENERALI DEL PROGETTO
(seguiti della riunione svoltasi presso il Ministero della Giustizia il
10 ottobre 2006)
Il progetto dell’amministrazione è diretto a
ricollegare le procedure di progressione professionale alla
modernizzazione dell’organizzazione mediante la costituzione
dell’ufficio del processo, quale unità organizzativa diretta
all’attuazione concreta dei principi costituzionali del giusto processo
e della sua ragionevole durata.
L’ampiezza riformatrice e la specificità del progetto consentono di
utilizzare congiuntamente lo strumento legislativo e la contrattazione
collettiva, con gli obiettivi, da un lato, di riclassificare il
personale e di ridefinire profili professionali e mansioni, e,
dall’altro, di coinvolgere il più ampio numero possibile di dipendenti
in procedure di progressione economica e giuridica tra le aree ed
all’interno dell’area mediante selezioni semplificate.
Nell’affrontare la questione della progressione professionale del
personale dell’amministrazione giudiziaria, tenuto conto del descritto
quadro di relazione tra le fonti, occorre assumere come dati di
partenza:
- il blocco delle procedure di riqualificazione per il personale
dell’amministrazione giudiziaria come disciplinate dal CCNL di comparto
e dal contratto e dagli accordi integrativi;
- la situazione di sperequazione venutasi oggettivamente a creare con il
personale delle altre amministrazioni e con quello appartenente ai
diversi dipartimenti della stessa amministrazione;
- i ripetuti interventi della Corte Costituzionale in materia, che ha,
in particolare, fissato i principi di selezione, di valorizzazione del
titolo di studio, di accesso all’esterno, di divieto del cosiddetto
doppio salto nella progressione di carriera, di prevalenza della
posizione economica di provenienza;
- la situazione di blocco delle assunzioni.
In tale quadro, all’obiettivo di riconoscere a tutto il personale la
possibilità di progredire nelle posizioni economiche e giuridiche di
inquadramento e di partecipare alle relative procedure occorre coniugare
l’occasione di realizzare una profonda modernizzazione e
riorganizzazione del lavoro negli uffici giudiziari.
Il meccanismo di utilizzo congiunto dello strumento normativo e di
quello contrattuale collettivo va inquadrato nel sistema dell’art. 2
T.U. 165/01, che opera una delegificazione del rapporto di lavoro dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, senza vietare il ricorso
alle legge, seppure rafforzando la contrattazione collettiva, che può
derogare anche alla fonte normativa, salva l’apposizione della c.d.
clausola di inderogabilità. Esso è giustificato dalla peculiarità della
situazione di partenza, dall’urgenza di rispondervi, dall’ampiezza
riformatrice del progetto di ammodernamento, e dovrebbe derogare alla
contrattazione collettiva generale per poi delegare alla contrattazione
od alla concertazione, nello specifico, gli aspetti di rideterminazione
del contenuto proprio di ciascuna figura professionale, di
individuazione dei criteri per partecipare alle procedure di
avanzamento, di gestione delle relative procedure.
Così congegnato, il meccanismo dovrebbe quindi articolarsi con la
seguente perimetrazione dei rispettivi ambiti di intervento.
La legge dovrebbe intitolarsi “Costituzione dell’ufficio per il processo
e conseguente riordino dell’inquadramento del personale amministrativo”
e prevedere, in particolare:
1 l’istituzione dell’Ufficio per il processo, con lo scopo di dare
attuazione concreta alle previsioni di cui all’art. 111 della
Costituzione sul giusto processo e sulla sua ragionevole durata, in ogni
ufficio giudiziario, escluso il giudice di pace; tale istituzione
dovrebbe consistere in una complessiva riorganizzazione delle
cancellerie e segreterie tesa ad essere funzionale al processo e alle
sue necessità:
2. l’attribuzione all’Ufficio per il processo dei compiti relativi alla
gestione dei procedimenti assegnati ai magistrati con la finalità di
incrementare, mediante la collaborazione fra tutti coloro che ne fanno
parte, l’efficienza del sistema giustizia;
3. l’individuazione di tali compiti come attività finalizzate ad un
processo rapido e di qualità in cui si realizzi la massima sinergia tra
magistrato e struttura amministrativa e si valorizzi il ruolo di tutti i
componenti, ossia:
- assistenza d’udienza;
- assistenza qualificata nella preparazione, emissione ed esecuzione dei
provvedimenti;
- formazione e gestione informatica del fascicolo d’ufficio;
- aggiornamento della base informativa e documentale;
- assistenza nelle attività di ricerca dottrinale e giurisprudenziale;
- predisposizione delle minute dei provvedimenti;
- gestione delle comunicazioni e delle notificazioni;
- gestione dei rapporti con le parti, gli ausiliari ed il pubblico;
- formazione ed aggiornamento dell’archivio informatizzato dei
provvedimenti emessi.
4. l’articolazione in unità operative;
5. la possibilità di inserimento nella neo-istituita struttura come
ulteriori componenti di magistrati onorari, tirocinanti, praticanti
avvocati;
6. la possibilità di delegare a funzionari componenti l’ufficio per il
processo determinate funzioni paragiurisdizionali (quali liquidazioni;
predisposizione di comunicazioni, avvisi, notifiche; vidimazione dei
ruoli esattoriali ed altre attività certificative o di natura
amministrativa non comportanti decisioni giurisdizionali).
Dovrebbe, inoltre, autorizzare la rideterminazione delle dotazioni
organiche esistenti e l’incremento delle dotazioni organiche, anche al
fine di procedere, in prospettiva, all’accesso dall’esterno nelle
qualifiche iniziali delle aree B e C, e definire la copertura
finanziaria mediante la rimodulazione di contributi e diritti, previa
semplificazione dei pagamenti.
Per quanto riguarda specificatamente la progressione in carriera del
personale, la legge dovrebbe:
- stabilire che il personale amministrativo, in particolare le nuove
figure professionali ed in generale componente dell’ufficio per il
processo, sia inquadrato nell’area funzionale C;
- arricchire la figura professionale degli ufficiali giudiziari
prevedendo forme di notifica qualificata e di vendita di beni mobili
anche via internet, cui corrisponda l’inquadramento nell’area funzionale
C;
- demandare alla contrattazione collettiva l’inquadramento nelle diverse
posizioni economiche dell’area e l’individuazione dei relativi profili
professionali;
- stabilire che, in fase di prima attuazione, l’accesso ai profili
professionali dell’area C, posizione economica C1, è riservato ai
dipendenti inquadrati nell’area funzionale B, posizione economica B3, in
base al titolo di studio, all’anzianità, alla valutazione positiva del
servizio svolto;
- demandare alla contrattazione collettiva l’individuazione dei criteri
di selezione e/o accesso alle relative procedure (di passaggio dall’area
B3 a quella C1), realizzando un appropriato equilibrio tra gli elementi
rilevanti;
- stabilire che, in fase di prima attuazione, sono indette procedure per
i passaggi interni all’area dei dipendenti da una posizione economica a
quella immediatamente superiore dell’area di inquadramento, nell’ambito
della figura professionale di appartenenza, con modalità di selezione
semplificate;
- demandare alla contrattazione collettiva l’individuazione dei criteri
di selezione e/o accesso alle relative procedure (di passaggio dalle
posizioni economiche B1 a B2, B2 a B3, C1 a C2, C2 a C3), realizzando un
appropriato equilibrio tra gli elementi rilevanti (titolo di studio,
anzianità di servizio, valutazione positiva);
- stabilire che le figure professionali dell’area professionale A sono
riassorbite entro 2 anni nell’area professionale B, a seguito del
superamento di procedure di selezione e formazione;
- demandare alla dalla contrattazione collettiva i requisiti di accesso
e le procedure per il passaggio dall’area A all’area B, posizione
economica B1.
Il contratto collettivo dovrebbe in primo luogo definire le materie
delegate dalla legge, in conformità con i principi generali contenuti
nel T.U. 165/01, tenuto conto della specificità dell’intervento che
richiede una deroga di fonte normativa al contratto collettivo vigente
ed una restituzione della delega secondo criteri definiti.
Le materie oggetto di contrattazione dovrebbero essere quindi:
- come descrivere i nuovi profili professionali con riguardo al
contenuto delle mansioni;
- ridefinire le mansioni degli ufficiali giudiziari nell’area C;
- stabilire i percorsi di formazione e selezione per la progressione di
carriera successivamente alla fase di prima attuazione.
Le materie oggetto di procedure concertative, da concludere in tempi
predeterminati, dovrebbero essere:
- individuare i criteri di selezione semplificata e/o accesso alle
procedure in fase di prima attuazione per i passaggi tra le aree (di
passaggio dall’area B posizione economica B3 alla posizione economica C1
e dall’area A alla posizione economica B1), realizzando un appropriato
equilibrio tra gli elementi rilevanti (titolo di studio, anzianità di
servizio, valutazione positiva del servizio);
- individuare i criteri di selezione e/o accesso alle relative procedure
in fase di prima attuazione per i passaggi interni alle aree (di
passaggio dalle posizioni economiche B1 a B2, B2 a B3, C1 a C2, C2 a
C3), realizzando un appropriato equilibrio tra gli elementi rilevanti
(titolo di studio, anzianità di servizio, valutazione positiva),
paralleli a quelli utilizzati per i passaggi di area;
- individuare le procedure di selezione e formazione per il
riassorbimento delle figure professionali dell’area professionale A
nell’area professionale B, a seguito del superamento di procedure di
selezione e formazione, e la relativa tempistica.
Il metodo da seguire dovrebbe essere quello di un accordo ad hoc di
attuazione della legge di istituzione dell’ufficio per il processo e di
riordino della carriera del personale amministrativo.
Infatti, ove si utilizzasse lo strumento del contratto integrativo,
occorrerebbe rinegoziarlo complessivamente anche per DAP e DGM, in
contrasto con le esigenze di specificità dell’intervento e risposta ad
una situazione di blocco che riguarda il solo personale
dell’amministrazione giudiziaria.
Con riguardo ai principi da salvaguardare, appare necessario:
- garantire a tutto il personale attualmente in servizio presso tutti
gli uffici, compresi gli uffici dei giudici di pace, la possibilità di
partecipare alle procedure di progressione professionale;
- prevedere una quota riservata all’accesso dall’esterno, pur
inevitabilmente oggi contenuta, quantomeno quale programma da attuare
una volta superata la situazione di blocco delle assunzioni, tenuto
conto delle necessità di potenziamento del servizio, e per avviare,
eventualmente, procedure concorsuali che richiedono tempi non brevi;
- prevedere il divieto di “doppio salto”;
- prevedere meccanismi di selezione per evitare un accesso
indiscriminato verso la posizione superiore; in proposito dovrebbe
essere salvaguardata la possibilità di accesso alla progressione nella
fase successiva a regime mediante percorsi di formazione, e dovrebbe
essere ricercata una soluzione concernente i numeri da porre a
“concorso” che consenta il più ampio numero di avanzamenti
professionali; prevedere meccanismi selettivi semplificati,
essenzialmente per titoli, per anzianità di servizio nella posizione
immediatamente precedente, per valutazione positiva;
- valorizzare il titolo di studio, in particolare in riferimento
all’accesso all’area C.
Più in dettaglio, il contenuto delle mansioni dovrebbe consentire di
valorizzare l’assistenza all’udienza e l’assistenza qualificata al
magistrato come elementi caratterizzanti una elevata professionalità che
costituisce la ratio per inquadrare il relativo personale nell’area C.
L’interfungibilità dovrebbe essere limitata all’interno dell’area, in
modo da realizzare un meccanismo virtuoso tale che ad ogni posizione
professionale superiore faccia corrispondere un contenuto maggiore,
senza escludere l’utilizzo delle risorse per mansioni sempre rientranti
nella medesima area (a parte le funzioni di coordinamento).
Lo svolgimento di funzioni paragiurisdizionali, in particolare, dovrebbe
qualificare il contenuto professionale delle posizioni più elevate
all’interno dell’area C, mentre lo svolgimento di attività di ricerca
qualificherebbe la posizione C2.
Le mansioni all’interno dell’area C, superata la divisione tra le aree
della medesima mansione di cancelliere, dovrebbero essere strutturate in
modo che l’attività di assistenza all’udienza qualifichi il contenuto
professionale proprio dell’area, mentre alcune limitate mansioni ancor
più qualificate ed aggiuntive (appunto attività di collaborazione
qualificata sotto le direttive del magistrato per la posizione C2,
attività paragiurisdizionali per la posizione C3) dovrebbero essere
proprie dei livelli più elevati, tenuto conto che l’attività di
coordinamento rimane propria della posizione economica C3.
Occorre poi definire le posizioni super, nel senso che andrebbero, in
fase di prima attuazione, assorbite dal passaggio alla posizione
economica superiore, per rientrare nell’ordinario meccanismo di
assegnazione nella fase a regime (nuovo integrativo) in considerazione
anche della loro pregressa acquisizione.
Dovrebbe essere prevista una specifica indennità o posizione
organizzativa per il coordinamento degli uffici di maggiori dimensioni.
Tenuto conto del fatto che l’attività certificativa è prevalente nei
Tribunali, potrebbe prevedersi che il personale di area C sia destinato
prevalentemente ad essi, mentre per le Procure della Repubblica potrebbe
prevedersi un maggiore utilizzo del personale in posizione B3, cui
attribuire funzioni certificative limitate a deposito atti, copia
conforme, stesura verbali riassuntivi.
Le mansioni esecutive (ad. es.: gestione dei fascicoli e loro
movimentazione, fotocopie) dovrebbero rientrare in quelle proprie
dell’area B).
Le dotazioni organiche possono essere riviste in modo da consentire a
tutto il personale attualmente presente ed in servizio di partecipare
alle procedure; eliminate le professionalità aspecifiche, nell’accordo
andrà invece negoziata la percentuale di personale che rientrerà nella
prima attuazione (alla luce delle risorse disponibili) per consentire a
chi acquisisca i requisiti successivamente ovvero nella fase a regime di
partecipare a successivi processi di avanzamento professionale.
Occorre, infine, concordare la misure delle risorse interne (FUA 2007)
da destinare la progetto.
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