Cisl Funzione Pubblica
Roma, li 11 gennaio 2006
Prot. n° 18/06 PC
Alle FEDERAZIONI REGIONALI E TERRITORIALI
Ai Coordinatori Generali S.A.S. di Ministero e di Ente
L
O R O S E D I
Oggetto: Sottoscrizione dellipotesi di CCNL della dirigenza statale Area I.
Alle 22,00 di ieri, martedì 10 gennaio 2006, è stata finalmente sottoscritta
lipotesi di nuovo CCNL 2002-2005, primo e secondo biennio economico, della dirigenza
dellArea 1 (Ministeri ed Aziende) quale coronamento di un lunga ed impegnativa
trattativa durata circa un anno. Resta, quindi, da attendere il perfezionamento della fase
di controllo nonché la sottoscrizione del CCNL (definitivo) perché laccordo entri
in vigore.
Tale percorso negoziale ha visto la Cisl Fps impegnata in primissimo piano in particolare
in due direzioni: 1) mantenere limpianto contrattuale precedente e migliorarlo negli
istituti che hanno registrato una difficoltà di applicazione o funzionamento; 2) tutelare
il rango della dirigenza, secondo quanto previsto dai principi dellordinamento e in
particolare dalle disposizioni costituzionali in materia, rinforzando ed integrando una
serie di garanzie e di facoltà connesse strettamente con i doveri di imparzialità e di
continuità nellattività di gestione che il dirigente deve assicurare al Paese,
svincolando il più possibile il dirigente dalle interferenze e condizionamento che, in
modo diretto o indiretto, ne sviliscono il ruolo e la dignità.
A noi sembra che tali obiettivi, con grande tenacia e con differenziati livelli, siano
stati raggiunti. Il nuovo contratto, infatti, interviene su vari istituti migliorandoli
sensibilmente sia sul piano delle garanzie che sui meccanismi di funzionamento. Certo,
questo rappresenta solo la metà dellopera: è necessario che tali norme siano
applicate allinterno dei Ministeri. Sarà compito nostro dotarci insieme, più di
quanto fatto fino ad oggi, di strumenti idonei a ciò; tuttavia appare anche necessario
che la categoria assuma maggiore coscienza dellimportanza del percorso negoziale
interno alla propria amministrazione collaborando attivamente con i propri rappresentanti.
In tal senso, pur mettendo in cantiere limpegno di redigere un documento analitico
del contratto, si ritiene di rappresentare sinteticamente i passaggi più importanti
dellarticolato:
Incrementi retributivi Va evidenziato che gli incrementi retributivi, anche se
inevitabilmente contenuti in grandissima parte nel recupero del processo inflativo, su
richiesta della Cisl Fps e di alcune altre Organizzazioni sindacali, sono stati collocati
in grandissima parte sul tabellare e sulla retribuzione di parte fissa. Ciò è di
rilevante importanza non solo perché tali voci sono integralmente pensionabili, ma anche
perché in tal modo si rendono stabili tale somme (in quanto diventano un gettito pro
capite delle spese (obbligatorie) per il personale ed è, altresì, assicurato a ciascun
dirigente leffettivo recupero della perdita di valore della propria retribuzione.
E evidente, infatti, che le risorse destinate al fondo (per finanziare la
retribuzione di posizione variabile e di risultato) sono assegnate in misura diversa
secondo le fasce di appartenenza e inoltre sono suscettibili di decurtazioni a seguito di
nuove assunzioni. Si riportano di seguito le tabelle con gli incrementi per ciascun
esercizio finanziario
Incrementi economici mensili per 13 mensilità dirigenti di 2 fascia
2002 2003 Totale
Retribuzione tabellare - Euro 86,00 79,00 165,00
Posizione parte fissa - Euro 28,00 92,00 120,00
114,00 171,00 285,00
2004 2005 Totale
Retribuzione tabellare - Euro 60,00 81,00 141,00
Posizione parte fissa - Euro 40,00 31,00 71,00
Posizione parte variabile - Euro 55,00 55,00
100,00 167,00 267,00
Incrementi economici mensili per 13 mensilità dirigenti di 1 fascia
2002 2003 Totale
Retribuzione tabellare - Euro 102,00 108,00 210,00
Posizione parte fissa - Euro 202,00 288,00 490,00
304,00 396,00 700,00
2004 2005 Totale
Retribuzione tabellare - Euro 69,00 111,00 180,00
Posizione parte fissa - Euro 178,00 100,00 278,00
Posizione parte variabile- Euro 202,00 202,00
247,00 413,00 660,00
Relazioni sindacali - Gli istituti delle razioni sindacali sono sostanzialmente
confermati. In particolare: linformazione si arricchisce della materia relativa alle
procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali, prima limitata ai soli criteri
generali (art. 6, comma 4); in materia di concertazione, si riconosce il diritto anche di
un solo soggetto sindacale di attivare la relativa richiesta (art. 7, comma 2);
nellambito delle forme di partecipazione, viene istituito un Comitato paritetico in
materia di formazione (art. 9, coma 2).
Diritto allincarico dirigenziale Viene confermato il diritto del dirigente ad
avere un incarico dirigenziale (art. 20, comma 1) con limpianto che lo
caratterizzava. Tuttavia si rinforzano notevolmente le facoltà riconosciute quale
contenuto di tale diritto: ad esempio, si prevede che il conferimento debba essere
preceduto da una fase prenegoziale nella quale il dirigente possa rappresentare le proprie
idee e necessità riguardo alla definizione degli obiettivi e delle risorse umane,
finanziarie e strumentali necessarie a realizzarli (art. 20, comma 3); inoltre, si
consacra con chiarezza il principio della possibilità di rinnovo dello stesso incarico in
caso di efficace svolgimento delle funzioni (art. 20, comma 5). In tale contesto,
particolare importanza assume il comma 9 dellart. 20, di nuova scrittura, che
ancorché sia unaffermazione di principio assume anche la portata pratica sia di
ribadire il rango costituzionale della dirigenza statale (richiamando i principi
costituzionali cui è correlata) che anche di inquadrare il ritardo
dellamministrazione nel conferimento come una forma di inerzia che pone una lesione
di interessi costituzionalmente garantiti, quindi perseguibili con i mezzi che
lordinamento prevede. Tale norma è però un tuttuno con la disposizione che
lAran ha ritenuto singolarmente di inserire allart. 59, comma 5, che prevede
che in caso di differimento o ritardo dellAmministrazione nel rinnovo
dellincarico il dirigente ha diritto a mantenere il trattamento economico in
godimento. Tale norma assume notevole importanza in quanto si pone come un meccanismo
indiretto di recupero dellinerzia dellamministrazione e di contenimento del
danno economico e professionale del dirigente.
Diritto allincarico di pari valore economico Altra conquista di rilevante
importanza consiste nella mutazione genetica del diritto allincarico equivalente,
previsto dallart. 13, comma 4, del CCNL vigente, che consiste nellincarico di
pari retribuzione ovvero di incarico (anche di fascia inferiore) ma di valore non
inferiore al 10%. Tale norma, alquanto macchinosa nellapplicazione, è stata
superata prevedento una nuova disciplina in un articolo autonomo (art. 62) che conferisce
alla materia il rango di istituto autonomo, pomposamente (ma non immotivatamente)
rubricato come clausola di salvaguardia. La nuova disposizione, in sostanza,
sancisce che, qualora non vi sia unespressa valutazione negativa e
lAmministrazione intenda applicare il criterio della rotazione, il dirigente
interessato ha diritto ad un incarico di pari valore economico, cioè di pari
fascia (art. 62, comma 1). Solo in forma residuale (art. 62, comma 2), si prevede che,
qualora non siano disponibili posti vacanti di pari fascia, il dirigente possa essere
assegnato ad un incarico inferiore mantenendo però lo stesso livello retributivo. In tal
caso, rispunta la possibilità di diminuzione retributiva al massimo del 10% ma tale
possibilità va decisa in contrattazione integrativa, mentre prima era una decisione
assunta unilateralmente dallAmministrazione.
Sistemi di valutazione della dirigenza Novità anche in tale materia, che
mantenendo tutte le garanzie prima previste, migliorano limpianto della disposizione
(art. 21) introducendo fra laltro il concetto dellautovalutazione, della
obbligatorietà della motivazione, della piena partecipazione del valutato al
procedimento, dellobbligo del contraddittorio, di due istanze di valutazione.
Garanzie in materia di recesso dellamministrazione - Importante è il comma 10
dellart. 21 che prevede che le procedure ed i principi sulla valutazione della
dirigenza, si applicano a tutti i tipi di responsabilità previsti dal decreto legislativo
n. 165 del 2001. Se si considera, infatti, che lart. 2, comma 2, del citato decreto
prevede che si applichino ai rapporti di lavoro presso pubbliche amministrazioni le
disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, ove è
contenuto anche lart. 2119 (recesso per giusta causa), è evidente che al
licenziamento per giusta causa (previsto dallart. 41 del CCNL) si applicano le
procedure e le garanzie del sistema di valutazione. Se si collega poi tale norma con:
lart. 41, comma 5, che prevede che lannullamento delle procedure di
accertamento della responsabilità fa venir meno il recesso; lart. 43, comma
2, che prevede, a seguito di recesso dellamministrazione, la possibilità di
riassunzione del dirigente interessato nellambito della conciliazione preventiva;
infine, la dichiarazione congiunta n. 5 dalla quale traspare lammissione anche
dellAran che la materia del recesso dellamministrazione necessità di
ulteriori approfondimento; si deve convenire e concludere che,
nellordinamento della dirigenza statale, vi sia una norma, sia pure composta dal
coordinamento di più disposizioni, che costituisce il diritto del dirigente alla
reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo illecito dellamministrazione.
Ciò assume importanza a fronte di tutti i proclami affermati da più parti del diritto
del dirigente licenziato, ancorché ingiustamente, al solo indennizzo economico.
Incarichi aggiuntivi - Lart. 60 del CCNL rimaneggia la materia degli incarichi
aggiuntivi elevando, innanzitutto, il compenso in una misura compresa tra il 50% ed il 66%
dellimporto al netto delle ritenute previdenziali a carico
dellAmministrazione, da decidere in contrattazione integrativa. Tale modifica è
stata introdotta, su direttiva vincolante del Comitato di settore, al fine di trovare il
giusto equilibrio e contemperare linteresse alla giusta retribuzione con quello
relativo alla integrazione del fondo della dirigenza. Si introducono, inoltre, i seguenti
principi: rotazione negli incarichi; previa determinazione dei criteri di conferimento;
obbligo delle Amministrazioni di conferire alle Organizzazioni sindacali lelenco
degli incarichi conferiti.
Interim del dirigente - Si razionalizza listituto dellinterim, che consiste
nel conferimento ad un dirigente già titolare di un incarico di una reggenza di un
ufficio temporaneamente vacante, prevedendo forme e criteri di retribuzione di tale
maggiore impegno da definire, entro limiti prestabiliti, in contrattazione integrativa.
Dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute - E stata
definita, infine, con una serie di articoli, la piena integrazione dei dirigenti delle
professionalità sanitarie del Ministero della salute nellambito della dirigenza
dellArea 1. Tale regolamentazione, che conclude definitivamente un processo che si
trascinava da oltre 9 anni, comporta lapplicazione, ai dirigenti delle
professionalità sanitarie, delle disposizioni contrattuali della dirigenza statale pur
salvaguardando alcuni istituti tipici di tali professionalità.
Cordiali saluti
Il Segretario Generale
(Rino Tarelli)
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