| Di seguito riportiamo il testo della
lettera, inviata il 29 maggio 2002, per puntualizzare le richieste dellAssociazione
in merito alla retribuzione di posizione dei dirigenti:
SEN.
ROBERTO CASTELLI, MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
DOTT. NICOLA CERRATO, CAPO DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DOTT. CAROLINA FONTECCHIA, DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE DEL
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA,
R O M A
Questa Associazione, che promuove il riconoscimento della
professionalità dei dirigenti amministrativi della Giustizia, ha avuto notizia che
finalmente, dopo circa un anno dalla firma dellultimo contratto dellarea
dirigenziale, sta per essere approvato un sistema di retribuzione per le posizioni
dirigenziali basato su quattro fasce; o meglio, su tre fasce, che potremmo definire
ordinarie, sulle quali sono distribuiti gli uffici giudiziari dislocati sul territorio,
gli uffici giudiziari centrali e gli uffici del Ministero, e di una fascia
"super" riservata a pochissime posizioni, il cui importo é notevolmente
differenziato rispetto a quello previsto per la prima fascia "normale" (in
pratica oggi "seconda").
Tale impostazione appare contraria:
Allart. 4 del CCNL area dirigenti per il
biennio economico 2000/2001 del 5/4/01, il quale prevede che le fasce "di norma"
siano tre, e che "la retribuzione della o delle posizioni intermedie deve essere
collocata in modo proporzionato allinterno della retribuzione massima e
minima";
Allart. 6 comma 5 del CCNL area
dirigenti per il quadriennio 1998/2001, che disciplina i criteri generali per
"larticolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle connesse
responsabilità ai fini della retribuzione di posizione dei dirigenti".
a qualunque logica applicazione dei criteri
fissati nel D.M. 20/2/02.
Infatti, se ad esempio prendiamo come riferimento i Tribunali (che,
accorpando le Preture a seguito dellentrata in vigore del D. L.vo 51/98, hanno
subito modifiche strutturali notevoli, insieme alle rispettive Procure della Repubblica)
e, fra i vari elementi di valutazione previsti dal D.M. sopra indicato, utilizziamo quello
del numero delle unità di personale amministrativo in organico, notiamo che questi uffici
giudiziari possano essere distinti in tre gruppi:
tribunali molto grandi o metropolitani (ad
esempio: Roma, Napoli, Milano, Torino, Palermo, Genova, Catania, Firenze, Bari, Bologna,
Salerno, Cagliari), con un organico superiore alle 200 unità (dalle 1374 di Roma alle 204
di Cagliari);
tribunali grandi (ad esempio: Lecce,
Brescia, Reggio Calabria, Foggia, Padova, Venezia, Monza) con un organico compreso tra le
100 e le 200 unità;
tribunali medi (ad esempio: Vicenza,
Potenza, Vercelli, Ariano Irpino) con un organico inferiore alle 100 unità.
Tale semplificazione, sicuramente non esaustiva per collocare i diversi
uffici in una o nellaltra fascia, può essere comunque significativa e crediamo non
sia necessario precisare che se si collocano nella stessa fascia retributiva il tribunale
di Roma (1374 dipendenti) e quello di Bergamo (126 dipendenti) non si rispetta alcun
criterio di proporzionalità tra le responsabilità implicate dalla posizione e la
retribuzione corrisposta.
Va inoltre sottolineato che la previsione di una prima fascia di
importo palesemente sproporzionato per eccesso, comporta labnorme risultato, a
seguito dellapplicazione dellart. 12 del D.P.R. 25/7/01 n. 315, di retribuire,
in modo sostanzialmente non corrispondente allimpegno richiesto, posizioni
dirigenziali con livelli di responsabilità molto bassi, penalizzando invece posizioni con
rilevante responsabilità di natura gestionale (come quelle previste negli uffici
giudiziari più grandi).
Riteniamo che lesigenza di attribuire un certo livello
retributivo ad alcune professionalità allinterno della struttura ministeriale non
possa giustificare la destabilizzazione dellintera area dirigenziale
dellAmministrazione, dovuta allapplicazione in modo palesemente distorto dei
principi contrattuali, ma debba invece realizzarsi attraverso lutilizzo delle
diverse forme di rapporto di lavoro previste oggi dalla normativa.
Pensiamo sia specifico interesse dellAmministrazione, già in
evidente difficoltà nei confronti del personale per le note vicende legate ai percorsi di
riqualificazione, di non emanare provvedimenti palesemente ingiusti, che scatenerebbero un
ulteriore contenzioso; in tal caso infatti le attività di riforma in corso, che possono
essere realizzate solo attraverso una adeguata motivazione dei dirigenti, subirebbero una
ulteriore battuta darresto.
Poiché una corretta attribuzione delle retribuzioni di posizione è
elemento determinante per il riconoscimento della professionalità dei dirigenti, si
suggerisce pertanto:
di limitare le fasce a tre;
di distribuire gli incarichi nelle tre
fasce mediante (in linea di massima):
il mantenimento dellattuale 1^ fascia (per
circa 50 posizioni);
lunificazione della 3^ e della 2^
attuali nella nuova 2^ (per circa 150 posizioni);
lunificazione della 5^ e della 4^
attuali nella nuova 3^ (per tutte le restanti posizioni);
con un incremento costante e proporzionato tra una fascia e
laltra.
Con ossequi.
IL VICE PRESIDENTE (Dott. Giovanni Assenza) |