| DISEGNO DI LEGGE RECANTE:
"Misure legislative del piano di azione per l'efficacia dell'organizzazione
giudiziaria e del sistema penitenziario" Atto n. 4738/S
EMENDAMENTO AL CAPO II, ART. 3.
Dopo il comma 1 dell'art. 3, aggiungere
il seguente comma:
"2. L'Amministrazione giudiziaria
provvede alla copertura della metà dei posti vacanti nella carriera dirigenziale,
attingendo alle graduatorie di merito dei concorsi precedentemente banditi dalla medesima
Amministrazione, fermo restando il termine di efficacia previsto dagli artt 39, comma 13,
della legge 449/1997 e 20, comma 3, della legge 488/1999".
L'emendamento si rende necessario per i
motivi di seguito esposti:
Il numero delle vacanze dei posti di
livello dirigenziale, pari a n. 159 unità, è particolarmente elevato rispetto a quello
dei posti previsti dalla pianta organica, pari a 432 unità. Tale divario costituisce una
delle cause ostative all'attuazione della riforma dell'amministrazione giudiziaria, volta
a fornire un'efficace risposta alla crescente domanda di giustizia. Di tale riforma, la
legge del giudice unico rappresenta il punto focale, la svolta epocale che, come era
prevedibile, ha creato una vera e propria rivoluzione negli uffici giudiziari, soprattutto
a livello di direzione e amministrazione del personale. Le problematiche più evidenti e
di più difficile soluzione si sono evidenziate proprio negli uffici giudiziari sprovvisti
di dirigenti.
In tale situazione appare urgente e
necessario provvedere alla immediata copertura di almeno la metà dei posti vacanti, con
l'adozione di misure che rendano operativi quei principi di efficacia, efficienza ed
economicità che hanno ispirato tutti gli interventi normativi che, negli ultimi anni,
hanno profondamente innovato la Pubblica Amministrazione. Nel caso concreto, si ritiene
che la soluzione più efficace ed economica per coprire i posti vacanti di livello
dirigenziale e rendere, quindi, più efficiente la macchina della giustizia, sia quella di
ricorrere all'assunzione dei candidati che hanno superato, pur non essendo risultati
vincitori, le prove di concorsi per dirigente precedentemente espletati per
l'Amministrazione della giustizia, attingendo alle relative graduatorie di merito che,
peraltro, debbono rimanere aperte per la durata di due anni.
Da tale operazione l'Amministrazione
trarrebbe il duplice vantaggio di avvalersi di personale già opportunamente selezionato,
secondo le previste procedure concorsuali, e di non dover affrontare le consistenti spese
e la lungaggine dei tempi che l'espletamento di un nuovo concorso comporterebbe.
Data, inoltre, la specificità
dell'attività svolta nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria, è preferibile
avvalersi di personale che, anche se non vincitore, si è utilmente collocato nelle
graduatorie di merito, avendo superato le peculiari e tecniche prove previste dal bando di
concorso, specificamente bandito per l'amministrazione giudiziaria, piuttosto che
attingere la ruolo unico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
E' da rilevare, infine, che l'emendamento
non comporta spese. |