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Proposta di emendamenti al
disegno di legge sull'ordinamento giudiziario.
Il
consiglio direttivo dell'associazione dirigenti sta intensificando, in
questa fase di discussione del disegno di legge sull'ordinamento
giudiziario, l'interlocuzione con i gruppi parlamentari.
Noi vogliamo conseguire un quadro normativo che assicuri
all'organizzazione giudiziaria dei dirigenti in condizione di svolgere
il proprio mandato professionale, quindi di governare pienamente e
serenamente i profili gestionali dei quali, fin d'ora, sono chiamati a
rispondere.
Diversi colleghi si sono fatti carico di realizzare alcuni incontri e
contatti con diversi parlamentari. Altri, più numerosi, incontri li
avremo nelle prossime settimane. Abbiamo sostenuto la necessità di un
recupero pieno della previsione del decreto 240. La consapevolezza che
la trattazione parlamentare del disegno di legge assumerà comunque come
base il testo del governo ci ha imposto tuttavia di predisporre una
serie di emendamenti che, nella sostanza, riducono a sintesi i
contributi e le proposte fatte pervenire dai colleghi.
La parte più impegnativa del lavoro viene ora. Nel rapporto con le
presidenze delle commissioni giustizia che, di fronte a rischi di
incerta tenuta parlamentare del governo, potrebbero restringere quasi
completamente la possibilità di apportare modifiche. Noi, ad ogni modo,
ci daremo da fare.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE GOVERNATIVO
IN MATERIA DI
RIFORMA DELL’ORDINAMENTO GIUDIZIARIO (ATTO CAMERA n. )
ART. 5
I commi 1, 2, 3 e 4 sono soppressi.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE GOVERNATIVO
IN MATERIA DI
RIFORMA DELL’ORDINAMENTO GIUDIZIARIO (ATTO CAMERA n. )
ART. 5
Il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. All’articolo 1 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, dopo
il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
“1-bis. Il magistrato titolare delle funzioni di cui all’articolo 10,
commi 9, 10, 11 e 14, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006,
dirige l’ufficio, adotta gli atti relativi all’organizzazione
dell’attività giurisdizionale, distribuisce il lavoro sulla base dei
criteri indicati ed approvati dal Consiglio superiore della
magistratura, vigila sul rispetto della deontologia professionale da
parte dei magistrati, formula proposte all’amministrazione centrale e
alle altre istituzioni, instaurando un rapporto di collaborazione e
sinergia con gli altri uffici giudiziari e con le altre istituzioni.
1-ter. Il capo dell’ufficio giudiziario e il dirigente amministrativo
consultano almeno una volta l’anno i magistrati titolari di funzioni
semidirettive e i funzionari preposti alle cancellerie e segreterie
giudiziarie, al fine di elaborare il programma di attività di cui
all’articolo 4 e di acquisire osservazioni e proposte. Convocano,
altresì, il Consiglio dell’ordine forense e le rappresentanze sindacali
unitarie per illustrare il progetto di organizzazione dell’ufficio, gli
obiettivi ipotizzati e i risultati raggiunti nell’anno precedente.”
Il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. All’articolo 2, del citato decreto legislativo n. 240 del 2006, dopo
il comma 2 è inserito il seguente:
“2-bis Con il regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma
4-bis, lettera e) della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell’articolo 4,
comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, su proposta del
Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze sono rideterminati, nel rispetto della dotazione organica
complessiva, i posti di dirigente di seconda fascia negli uffici
giudiziari anche istituendo un unico posto per più uffici giudiziari”.
Il comma 4 è sostituito dal seguente:
4. L’articolo 4 del citato decreto legislativo n. 240 del 2006, è
sostituito dal seguente:
“ART. 4. (Programma delle attività annuali)
1. Entro il 30 giugno di ciascun anno il magistrato titolare e il
dirigente amministrativo degli uffici giudiziari non aventi competenza
nazionale elaborano, acquisite le valutazioni dei magistrati titolari di
funzioni semidirettive, un programma delle attività da svolgersi
nell’anno successivo con la indicazione delle relative priorità,
dell’analisi dei relativi costi e dei risultati ipotizzati. Il programma
è inoltrato per il tramite delle direzioni regionali ed interregionali
al Ministero della giustizia che determina, sulla base di parametri
definiti dal Ministro anche in base all’articolo 4, comma 1, lettera c),
all’articolo 14, comma 1, lettera b), e all’articolo 16 comma 1, lettera
b) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la entità dei relativi
finanziamenti, per ciascun anno, entro dieci giorni dalla pubblicazione
della legge di bilancio.
2. Se il programma di cui al comma 1 non è adottato entro il termine ivi
indicato, il presidente della corte di appello o il procuratore generale
presso la medesima corte, d’intesa con i rispettivi dirigenti
amministrativi, provvedono ad adottare il relativo atto entro il 31
luglio, sentito il titolare dell’ufficio ed il dirigente amministrativo.
3. Qualora il finanziamento accordato sia inferiore a quanto richiesto
il titolare dell’ufficio e il dirigente amministrativo, acquisite le
valutazioni dei magistrati titolari di funzioni semidirettive, apportano
le conseguenti modifiche. Se il nuovo programma non è adottato entro il
mese di febbraio, il presidente della corte di appello o il procuratore
generale presso la medesima corte, d’intesa con i rispettivi dirigenti
amministrativi, provvedono ad adottare il relativo atto entro il 15
marzo, sentito il titolare dell’ufficio ed il dirigente amministrativo.
4. Per gli uffici aventi competenza nazionale, il Primo presidente della
Corte di cassazione, il Procuratore generale presso la Corte stessa e il
Procuratore nazionale antimafia e i rispettivi dirigenti amministrativi,
acquisite le valutazioni dei magistrati titolari di funzioni direttive e
semidirettive, trasmettono il programma di cui al comma 1 al Ministero
della giustizia. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, ma
gli eventuali provvedimenti sono adottati dal Primo presidente della
corte di cassazione, dal Procuratore generale presso la corte di
cassazione o dal Procuratore nazionale antimafia.
5. Il programma, nei limiti del finanziamento accordato, può essere
modificato nel corso dell’anno su concorde iniziativa dal titolare
dell’ufficio giudiziario e del dirigente amministrativo in caso di
sopravvenute nuove necessità, dopo aver acquisito le valutazioni dei
magistrati titolari di funzioni direttive e semidirettive, relativamente
agli uffici di cui al comma 4, e semidirettive, relativamente agli
uffici di cui al comma 3.
5. I programmi adottati e le eventuali modifiche successive, sono
trasmessi al direttore generale regionale o interregionale
dell’organizzazione giudiziaria di cui all’articolo 8, al Ministro della
giustizia, nella ipotesi di cui al comma 4, ed al Consiglio superiore
della magistratura, e di essi si tiene conto nella predisposizione delle
tabelle degli uffici giudiziari.”.
TESTO DELL'ART. 5 DEL DDL VARATO DAL GOVERNO
Art. 5
(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240.)
1. All’articolo 1 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, dopo
il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
“1-bis. Il magistrato titolare delle funzioni di cui all’articolo 10,
commi 9, 10, 11 e 14, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006,
dirige l’ufficio, adotta gli atti relativi all’organizzazione interna,
distribuisce il lavoro sulla base dei criteri indicati ed approvati dal
Consiglio superiore della magistratura, vigila sul rispetto della
deontologia professionale da parte dei magistrati, formula proposte
all’amministrazione centrale e alle altre istituzioni, controlla
l’andamento generale dell’ufficio con l’obiettivo di far funzionare la
giustizia nel territorio di competenza con criteri di efficienza ed
efficacia, ottimizzando le risorse e instaurando un rapporto di
collaborazione e sinergia con gli altri uffici giudiziari e con le altre
istituzioni.
1-ter. Il capo dell’ufficio giudiziario, unitamente ai magistrati
titolari di funzioni semidirettive e al dirigente amministrativo,
consulta almeno una volta l’anno i magistrati dell’ufficio e i
funzionari preposti alle cancellerie e segreterie giudiziarie, al fine
di elaborare il programma di attività di cui all’articolo 4 e di
acquisire osservazioni e proposte. Consulta, altresì, il Consiglio
dell’ordine forense e le rappresentanze sindacali unitarie per
illustrare il progetto di organizzazione dell’ufficio, gli obiettivi
ipotizzati e i risultati raggiunti nell’anno precedente.”
2. All’articolo 2, del citato decreto legislativo n. 240 del 2006, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Il dirigente amministrativo è responsabile della gestione del
personale amministrativo da attuare in coerenza con gli indirizzi del
magistrato capo dell’ufficio e con il programma annuale di cui
all’articolo 4.”.
b).dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2-bis Con il regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma
4-bis, lettera e) della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell’articolo 4,
comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, su proposta del
Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze sono rideterminati, nel rispetto della dotazione organica
complessiva, i posti di dirigente di seconda fascia negli uffici
giudiziari anche istituendo un unico posto per più uffici giudiziari”.
3. All’articolo 3, del citato decreto legislativo n. 240 del 2006, il
comma 3 è abrogato.
4. L’articolo 4 del citato decreto legislativo n. 240 del 2006, è
sostituito dal seguente:
“ART. 4. (Programma delle attività annuali)
1. Entro il 30 giugno di ciascun anno i titolari degli uffici giudiziari
non aventi competenza nazionale elaborano, acquisite le valutazioni dei
magistrati titolari di funzioni semidirettive e del dirigente
amministrativo, un programma delle attività da svolgersi nell’anno
successivo con la indicazione delle relative priorità, dell’analisi dei
relativi costi e dei risultati ipotizzati. Il programma è inoltrato per
il tramite delle direzioni regionali ed interregionali al Ministero
della giustizia che determina, sulla base di parametri definiti dal
Ministro anche in base all’articolo 4, comma 1, lettera c), all’articolo
14, comma 1, lettera b), e all’articolo 16 comma 1, lettera b) del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la entità dei relativi
finanziamenti, per ciascun anno, entro dieci giorni dalla pubblicazione
della legge di bilancio.
2. Qualora il finanziamento accordato sia inferiore a quanto richiesto
il titolare dell’ufficio, acquisite le valutazioni dei magistrati
titolari di funzioni semidirettive e del dirigente amministrativo,
apporta le conseguenti modifiche. Se il nuovo programma non è adottato
entro il mese di febbraio, il presidente della corte di appello o il
procuratore generale presso la medesima corte provvedono ad adottare il
relativo atto entro il 15 marzo, sentito il titolare dell’ufficio ed il
dirigente.
3. Per gli uffici aventi competenza nazionale, il Primo presidente della
Corte di cassazione, il Procuratore generale presso la Corte stessa e il
Procuratore nazionale antimafia, acquisite le valutazioni dei magistrati
titolari di funzioni direttive e semidirettive e dei rispettivi
dirigenti amministrativi, trasmettono il programma di cui al comma 1 al
Ministero della giustizia. Si applicano le disposizioni di cui al comma
2, ma gli eventuali provvedimenti sono adottati dal Primo presidente
della corte di cassazione, dal Procuratore generale presso la corte di
cassazione o dal Procuratore nazionale antimafia.
4. Il programma, nei limiti del finanziamento accordato, può essere
modificato nel corso dell’anno dal titolare dell’ufficio giudiziario in
caso di sopravvenute nuove necessità, dopo aver acquisito le valutazioni
dei magistrati titolari di funzioni direttive e semidirettive,
relativamente agli uffici di cui al comma 3, e semidirettive,
relativamente agli uffici di cui al comma 2, nonché quelle del dirigente
amministrativo.
5. I programmi adottati e le eventuali modifiche successive, sono
trasmessi al direttore generale regionale o interregionale
dell’organizzazione giudiziaria di cui all’articolo 8, al Ministro della
giustizia, nella ipotesi di cui al comma 3, ed al Consiglio superiore
della magistratura, e di essi si tiene conto nella predisposizione delle
tabelle degli uffici giudiziari.”.
5. L’articolo 5 del citato decreto legislativo n. 240 del 2006, è
abrogato.
6. L’articolo 7 del citato decreto legislativo n. 240 del 2006, è
sostituito dal seguente:
“ART. 7 (Competenza delle direzioni generali circoscrizionali)
1. Le direzioni generali regionali ed interregionali circoscrizionali
esercitano, nell’ambito delle rispettive circoscrizioni stabilite con il
regolamento di cui all’articolo 6, comma 2, attribuzioni nelle aree
funzionali riguardanti:
a) il personale e la formazione, ivi compreso il reclutamento salvo
quanto previsto al comma 3 lettere e) ed f);
b) le risorse materiali, i beni e i servizi, salvo quanto previsto al
comma 3, lettera o;
c) le spese di giustizia;
2. Le direzioni generali regionali o interregionali hanno inoltre
competenza, nell’ambito delle rispettive circoscrizioni, per le funzioni
relative al servizio dei casellari giudiziali, secondo le direttive
emanate dagli organi centrali del Ministero della giustizia.
3. Salve le attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura,
rimangono nelle competenze degli organi centrali dell'amministrazione ed
oltre la gestione del personale di magistratura ordinaria e onoraria:
a) i compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo
degli uffici periferici;
b) il servizio del casellario giudiziale centrale;
c) l'emanazione di direttive anche sulle aree funzionali di cui ai commi
1 e 2, di circolari generali e la risoluzione di quesiti;
d) la determinazione del contingente di personale amministrativo da
destinare alle singole circoscrizioni, nel quadro delle dotazioni
organiche esistenti;
e) le modalità dei bandi di concorso e la loro gestione per quanto
concerne gli ambiti ultracircoscrizionali, nonché l’autorizzazione allo
svolgimento dei concorsi in ambito circoscrizionale;
f) i provvedimenti di nomina e di prima assegnazione, salvo che per i
concorsi aventi ambito circoscrizionale;
g) il trasferimento del personale amministrativo al di fuori delle
circoscrizioni di cui al comma 1, e i trasferimenti da e per altre
amministrazioni;
h) i passaggi di profili professionali, le risoluzioni del rapporto di
impiego e le riammissioni o ricostituzioni del rapporto di lavoro;
i) i provvedimenti in materia retributiva e pensionistica;
l) i provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero verbale e alla
censura;
m) i sistemi informativi automatizzati;
n) le statistiche
o) gestione delle risorse materiali, dei beni e dei servizi
limitatamente:
1) alla attività in materia di finanziamenti ai comuni concessi
attraverso la Cassa Depositi e Prestiti per la costruzione,
ristrutturazione e manutenzione degli uffici giudiziari ai sensi
dell’articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, di programmazione
degli interventi di edilizia demaniale su tutto il territorio nazionale
e di gestione degli interventi sugli immobili demaniali aventi sede nel
territorio del circondario del tribunale di Roma;
2) alla locazione di immobili nel circondario del Tribunale di Roma;
3)alla gestione dei contributi ai sensi della legge 24 aprile 1941, n.
392;
4)alla programmazione e ripartizione dei relativi fondi di bilancio,
5) agli acquisti di beni e servizi da operare attraverso gara europea
quando la stessa riguardi forniture da eseguire in modo omogeneo in più
circoscrizioni o servizi comuni a più circoscrizioni o la scelta di
aderire a convenzioni finalizzate a forniture da acquisire attraverso
acquisti centralizzati ai sensi dell’articolo 24 della legge 23 dicembre
1999, n. 488.
4. Con il regolamento di cui all’articolo 6, comma 2, sono definite le
funzioni ed i compiti, inerenti le aree funzionali di cui al comma 1,
delle direzioni generali regionali ed interregionali e si procede, in
relazione alle innovazioni introdotte dal presente decreto legislativo
ed alla definizione di dette funzioni e compiti ed alla revisione della
organizzazione del Ministero della giustizia operata con il decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55. Con successivi decreti
ministeriali di natura non regolamentare, ai sensi dell’articolo 17,
comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, e dell’articolo 4, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono individuate le unità
dirigenziali nell’ambito delle direzioni generali regionali ed
interregionali e definiti i relativi compiti. All’attuazione del
presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori
oneri per il bilancio dello Stato.”
7. All’articolo 8, del citato decreto legislativo n. 240 del 2006, i
commi 3 e 5 sono abrogati.
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