EMENDAMENTO ALL'ART.
2 del DDL 1296 RIFORMA DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
Nell'art.
2, comma 1, lettera q), dopo il numero 4), è inserito il seguente:
"4-bis) 1. Prevedere che per un
periodo di tre anni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di
cui all'art. 1, comma 1, presso le Corti di appello di Milano, Roma,
Napoli e Palermo per le attribuzioni di cui ai numeri 2), 3) e 4) che
precedono, è istituito il Dirigente generale della Corte il quale, per
l'espletamento dell'attività dell'ufficio si avvale, oltre che di
personale amministrativo assegnato ad una struttura di diretto supporto,
non superiore alle 11 unità, anche del personale impegnato nei servizi
amministrativo-contabili della Corte. Al Dirigente generale della Corte
è attribuita la qualifica e il trattamento giuridico-economico previsti
per i dirigenti generali.
2. Entro la scadenza del termine di
cui al comma 1, il Governo è delegato ad adottate uno o più decreti
legislativi diretti all'eventuale conferma a tempo indeterminato
dell'istituzione dei Dirigenti generali delle Corti di appello indicate
al comma 1 con gli stessi principi e criteri direttivi.
3. Entro un anno dalla scadenza del
termine di cui al comma 1, il Governo è delegato all'eventuale adozione
di uno o più decreti legislativi con i quali istituire il Dirigente
generale della Corte presso altre Corti di appello, con le attribuzioni
e secondo i criteri di cui al comma 1".
ART. 2 LETT. Q DDL
1296
1)
attribuire al magistrato capo dell'ufficio giudiziario la titolarità e
la rappresentanza dell'ufficio nel suo complesso, nei rapporti con enti
istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari,
nonché competenza ad adottare i provvedimenti necessari per
l'organizzazione dell'attività giudiziaria e, comunque, concernenti la
gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico;
2)
indicare i criteri per l'assegnazione al dirigente dell'ufficio di
cancelleria o di segreteria delle risorse finanziarie e strumentali
necessarie per l'espletamento del suo mandato, riconoscendogli la
competenza ad adottare atti che impegnano l'amministrazione verso
l'esterno, anche nel caso in cui comportino oneri di spesa, definendone
i limiti;
3)
assegnare al dirigente dell'ufficio di cancelleria o di segreteria la
gestione delle risorse di personale amministrativo ed attribuirgli
l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 55, comma 4, terzo periodo,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
4)
prevedere che, entro trenta giorni dall'emanazione della direttiva del
Ministro della giustizia di cui all'articolo 14 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e comunque non oltre il 15 febbraio di ciascun
anno, il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente
dell'ufficio di cancelleria o segreteria predispongano, tenendo conto
delle risorse disponibili ed indicando le priorità, il programma delle
attività da svolgersi nel corso dell'anno; prevedere che il magistrato
capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente dell'ufficio di
cancelleria o segreteria possano apportare eventuali modifiche al
programma nel corso dell'anno; prevedere che, nell'ipotesi di mancata
predisposizione o esecuzione del programma, oppure di mancata adozione
di modifiche divenute indispensabili per la funzionalità dell'ufficio
giudiziario, siano attribuiti al Ministro della giustizia,
specificandone condizioni e modalità di esercizio, poteri di intervento
in conformità a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo
n. 165 del 2001, nonché poteri decisionali circa le rispettive
competenze.
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