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EMENDAMENTO ALL'ART. 2 del DDL 1296 RIFORMA DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

Nell'art. 2, comma 1, lettera q), dopo il numero 4), è inserito il seguente:

"4-bis) 1. Prevedere che per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 1, comma 1, presso le Corti di appello di Milano, Roma, Napoli e Palermo per le attribuzioni di cui ai numeri 2), 3) e 4) che precedono, è istituito il Dirigente generale della Corte il quale, per l'espletamento dell'attività dell'ufficio si avvale, oltre che di personale amministrativo assegnato ad una struttura di diretto supporto, non superiore alle 11 unità, anche del personale impegnato nei servizi amministrativo-contabili della Corte. Al Dirigente generale della Corte è attribuita la qualifica e il trattamento giuridico-economico previsti per i dirigenti generali.

2. Entro la scadenza del termine di cui al comma 1, il Governo è delegato ad adottate uno o più decreti legislativi diretti all'eventuale conferma a tempo indeterminato dell'istituzione dei Dirigenti generali delle Corti di appello indicate al comma 1 con gli stessi principi e criteri direttivi.

3. Entro un anno dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il Governo è delegato all'eventuale adozione di uno o più decreti legislativi con i quali istituire il Dirigente generale della Corte presso altre Corti di appello, con le attribuzioni e secondo i criteri di cui al comma 1".

 

ART. 2 LETT. Q DDL 1296

 

1)     attribuire al magistrato capo dell'ufficio giudiziario la titolarità e la rappresentanza dell'ufficio nel suo complesso, nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonché competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l'organizzazione dell'attività giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico;

2)      indicare i criteri per l'assegnazione al dirigente dell'ufficio di cancelleria o di segreteria delle risorse finanziarie e strumentali necessarie per l'espletamento del suo mandato, riconoscendogli la competenza ad adottare atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, anche nel caso in cui comportino oneri di spesa, definendone i limiti;

3)     assegnare al dirigente dell'ufficio di cancelleria o di segreteria la gestione delle risorse di personale amministrativo ed attribuirgli l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 55, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

4)     prevedere che, entro trenta giorni dall'emanazione della direttiva del Ministro della giustizia di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e comunque non oltre il 15 febbraio di ciascun anno, il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente dell'ufficio di cancelleria o segreteria predispongano, tenendo conto delle risorse disponibili ed indicando le priorità, il programma delle attività da svolgersi nel corso dell'anno; prevedere che il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente dell'ufficio di cancelleria o segreteria possano apportare eventuali modifiche al programma nel corso dell'anno; prevedere che, nell'ipotesi di mancata predisposizione o esecuzione del programma, oppure di mancata adozione di modifiche divenute indispensabili per la funzionalità dell'ufficio giudiziario, siano attribuiti al Ministro della giustizia, specificandone condizioni e modalità di esercizio, poteri di intervento in conformità a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché poteri decisionali circa le rispettive competenze.

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23 maggio 2012:

Roma (ore 14,30 Sala Nassirya – Senato della Repubblica) , cittadinanzAttiva promuove un INCONTRO SULLA VALUTAZIONE CIVICA DEI TRIBUNALI

 

 

 

 

17 maggio 2012:

LA DISCUSSIONE SULL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA NEL FORUM P.A. 2012

 

 

 

 

 

 

15 maggio 2012:

Ripartire dall'Ufficio per il processo: un progetto per la giustizia a servizio dei cittadini e a presidio della legalità

 

 

 

 

 

30 aprile 2012:

 l'Associazione Dirigenti tra i soggetti accolti come "aderenti collettivi" a CittadinanzAttiva

 

3 aprile2012

Valutazione 2011 richiesta scheda finale - report di gestione

 

2 - 3 marzo 2012:

CONVEGNO IN CASSAZIONE: PRIMO RAPPORTO SULLA GIUSTIZIA CIVILE

 

 

 


L'Associazione Dirigenti Giustizia è un'associazione professionale tra i dirigenti amministrativi dell'amministrazione giudiziaria che, negli ultimi anni, si è posta come obiettivo, tra gli altri, il miglioramento della qualità e dell'efficienza del servizio giustizia.