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CAMERA DEI DEPUTATI
DECRETO LEGISLATIVO 25 Luglio 2006, n. 240
Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonche' decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della giustizia, a norma degli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 1, lettere s) e t) e 12, della legge 25 luglio 2005, n. 150. (GU n. 175 del 29-7-2006 - Suppl. Ordinario n.173)
testo in vigore dal: 27-10-2006

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo
per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della
giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio
di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza
della giustizia amministrativa, nonche' per l'emanazione di un testo
unico;
Visti, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2,
comma 1, lettere s) e t), nonche' l'articolo 2, comma 12, della
citata legge n. 150 del 2005, che conferiscono al Governo la delega
ad adottare uno o piu' decreti legislativi diretti, rispettivamente,
ad individuare le competenze dei dirigenti amministrativi degli
uffici giudiziari e ad attuare su base regionale il decentramento del
Ministero della giustizia;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 18 novembre 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati, espressi in data 14 dicembre 2005 ed in data 25 gennaio
2006, e del Senato della Repubblica, espressi in data 22 dicembre ed
in data 1° febbraio 2006, a norma dell'articolo 1, comma 4, della
citata legge n. 150 del 2005;
Ritenuto di conformarsi alle condizioni formulate dalla Commissione
bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati, con
riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81,
quarto comma, della Costituzione;
Visto il parere favorevole, senza condizioni ne' osservazioni,
espresso, dopo aver preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,
dalla Commissione programmazione economica, bilancio del Senato della
Repubblica;
Visto il parere favorevole, senza condizioni ne' osservazioni,
espresso dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati;
Esaminate le osservazioni formulate dalla Commissione giustizia del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 luglio 2006;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i
Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:


Art. 1.
Titolarita' dell'ufficio giudiziario
1. Sono attribuite al magistrato capo dell'ufficio giudiziario la
titolarita' e la rappresentanza dell'ufficio, nei rapporti con enti
istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari,
nonche' la competenza ad adottare i procedimenti necessari per
l'organizzazione dell'attivita' giudiziaria e, comunque, concernenti
la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico.


Art. 2.
Gestione delle risorse umane
1. Il dirigente amministrativo preposto all'ufficio giudiziario e'
responsabile della gestione del personale amministrativo, da attuare
in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell'ufficio e con
il programma annuale delle attivita' di cui all'articolo 4.
2. Il dirigente di cui al comma 1 adotta i provvedimenti
disciplinari previsti dall'articolo 55, comma 4, terzo periodo, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 3.
Gestione delle risorse finanziarie e strumentali
1. L'assegnazione delle risorse finanziarie e strumentali al
dirigente amministrativo preposto all'ufficio giudiziario per
l'espletamento del suo mandato e' effettuata dal direttore generale
regionale o interregionale territorialmente competente, ovvero
dall'amministrazione centrale, secondo le rispettive competenze e
secondo i criteri indicati dal Ministro, ai sensi degli articoli 4,
comma 1, lettera c), 14, comma 1, lettera b), e 16, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Il dirigente preposto all'ufficio giudiziario e' competente ad
adottare atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, anche
nel caso in cui comportino oneri di spesa, nei limiti individuati dal
provvedimento di assegnazione delle risorse di cui al comma 1.
3. Il dirigente amministrativo di cui al comma 1 e' nominato
funzionario delegato.

Art. 4.
Programma delle attivita' annuali
1. Entro trenta giorni dalle determinazioni adottate, per quanto di
rispettiva competenza, dal direttore regionale o interregionale di
cui all'articolo 8, dal direttore tecnico di cui all'articolo 5, per
i distretti di Roma, Milano, Napoli e Palermo, o dagli organi
dell'amministrazione centrale, a seguito dell'emanazione della
direttiva del Ministro della giustizia di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, comunque, non oltre il
15 febbraio di ciascun anno, il magistrato capo dell'ufficio
giudiziario ed il dirigente amministrativo ad esso preposto redigono,
tenendo conto delle risorse disponibili ed indicando le priorita', il
programma delle attivita' da svolgersi nel corso dell'anno. Il
programma puo' essere modificato, durante l'anno, su concorde
iniziativa del magistrato capo e del dirigente, per sopravvenute
esigenze dell'ufficio giudiziario.
2. In caso di mancata predisposizione o esecuzione del programma di
cui al comma 1, oppure di mancata adozione di modifiche divenute
indispensabili per la funzionalita' dell'ufficio giudiziario, il
Ministro della giustizia fissa un termine perentorio entro il quale
il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente
amministrativo ad esso preposto debbono provvedere ad adottare gli
atti o i provvedimenti necessari. Qualora l'inerzia permanga, il
Ministro, per gli adempimenti urgenti, incarica il presidente della
Corte di appello del distretto di appartenenza dell'ufficio
giudiziario inerte ed il dirigente del relativo ufficio, o provvede
direttamente in caso di inerzia delle Corti di appello e della Corte
di cassazione.

Art. 5.
Ufficio del direttore tecnico
1. Presso le Corti di appello da Roma, Milano, Napoli e Palermo e'
costituito l'ufficio del direttore tecnico, di seguito denominato:
«ufficio», per l'organizzazione tecnica e la gestione dei servizi non
aventi carattere giurisdizionale.
2. L'ufficio e' organo di livello dirigenziale generale, al quale
sono preposti dirigenti ai sensi dell'articolo 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. L'ufficio svolge, nel rispetto dei programmi e degli indirizzi
definiti, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, dal direttore generale
della Direzione generale regionale o interregionale nella cui
circoscrizione e' ricompreso il distretto presso la cui Corte di
appello e' costituito l'ufficio, per quanto di sua competenza,
compiti di gestione e controllo delle risorse umane, finanziarie e
strumentali relative ai servizi tecnico-amministrativi degli uffici
giudicanti e requirenti del distretto, di razionalizzazione ed
organizzazione del loro utilizzo, nonche' i compiti di programmare la
necessita' di nuove strutture tecniche e logistiche e di provvedere
al loro costante aggiornamento, nonche' di pianificare il loro
utilizzo in relazione al carico giudiziario esistente, alla
prevedibile evoluzione di esso e alle esigenze di carattere sociale
nel rapporto tra i cittadini e la giustizia.
4. Il contingente di personale di ciascun ufficio e' costituito da
11 unita', di cui 2 appartenenti alla posizione economica C2, 3 alla
posizione economica C1, 3 alla posizione economica B3 e 3 alla
posizione economica B2. In sede di prima applicazione, nell'ambito di
dette posizioni economiche, l'ufficio puo' avvalersi di personale
tecnico estraneo all'amministrazione.
5. Le strutture di ciascun ufficio sono allestite mediante il
ricorso allo strumento della locazione finanziaria.

Art. 6.
Direzioni generali regionali e interregionali dell'organizzazione
giudiziaria
1. Sono istituite, come organi periferici di livello dirigenziale
generale del Ministero della giustizia, le direzioni generali
regionali ed interregionali dell'organizzazione giudiziaria indicate
nell'allegata tabella A), aventi la sede e la competenza, per le
rispettive circoscrizioni regionali o interregionali ed i distretti
in esse compresi.
2. Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,
della legge 23 agosto l988, n. 400, e successive modificazioni, e
dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n 300, su
proposta del Ministro della giustizia, per assicurare economicita' di
gestione e piu' elevati livelli di efficienza del servizio, nonche'
per adeguare le circoscrizioni alle modificazioni territoriali dei
distretti giudiziari, si procede, senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente, alla istituzione,
soppressione o modifica delle direzioni generali regionali o
interregionali dell'organizzazione giudiziaria ovvero alla modifica
delle sedi delle direzioni regionali o interregionali
dell'organizzazione giudiziaria.
3. Lo schema di regolamento di cui al comma 2, corredato da
relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto
1978, a. 468, e successive modificazioni, e' trasmesso al Senato
della Repubblica ed alla Camera dei deputati, ai fini
dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.

Art. 7.
Competenza delle direzioni generali regionali e interregionali
dell'organizzazione giudiziaria
1. Le direzioni generali regionali ed interregionali esercitano,
nell'ambito delle rispettive circoscrizioni di cui all'articolo 6,
comma 1, le attribuzioni per le aree funzionali riguardanti:
a) il personale e la formazione;
b) i sistemi informativi automatizzati;
c) le risorse materiali, i beni e i servizi;
d) le statistiche.
2. Le direzioni generali regionali ed interregionali hanno inoltre
competenza, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni di cui
all'articolo 6, comma 1, per le funzioni relative al servizio dei
casellari giudiziali.
3. Rimangono nelle competenze degli organi centrali
dell'amministrazione, oltre alla gestione del personale di
magistratura ordinaria e onoraria:
a) i compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e
controllo degli uffici periferici;
b) il servizio del casellario giudiziale centrale;
c) l'emanazione di circolari generali e la risoluzione di quesiti
in materia di servizi giudiziari;
d) la determinazione del contingente di personale amministrativo
da destinare alle singole regioni, nel quadro delle dotazioni
organiche esistenti;
e) i bandi di concorso da espletarsi a livello nazionale;
f) i provvedimenti di nomina e di prima assegnazione, salvo che
per i concorsi regionali;
g) il trasferimento del personale amministrativo tra le diverse
regioni e i trasferimenti da e per altre amministrazioni;
h) i passaggi di profili professionali, le risoluzioni del
rapporto di impiego e le riammissioni o ricostituzioni del rapporto
di lavoro;
i) i provvedimenti in materia retributiva e pensionistica;
l) i provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero verbale e
alla censura.
4. Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e
dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, su
proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con
il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centottanta giorni
dall'acquisto di efficacia del presente decreto, sono definiti le
funzioni ed i compiti inerenti alle aree funzionali di cui al comma 1
delle direzioni generali regionali ed interregionali e si procede, in
relazione alle innovazioni introdotte dal presente decretolegislativo
ed alla definizione di dette funzioni e compiti, alla revisione della
organizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55. Col medesimo decreto
del Presidente della Repubblica e' prevista l'adozione di decreti
ministeriali di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17,
comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per l'individuazione delle unita'
dirigenziali nell'ambito delle direzioni generali regionali ed
interregionali e la definizione dei relativi compiti. All'attuazione
del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza
nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 8.
Direttore generale regionale o interregionale dell'organizzazione
giudiziaria
1. Ad ogni direzione generale regionale o interregionale
dell'organizzazione giudiziaria e' preposto un direttore generale,
scelto nell'ambito dei soggetti di cui all'articolo 18 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. Il direttore generale regionale o interregionale e' responsabile
dell'intera attivita' della direzione regionale o interregionale e
dell'attuazione dei programmi definiti, sulla base delle direttive
generali emanate dal Ministro della giustizia, dal capo del
Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei
servizi, dal capo del Dipartimento per la giustizia minorile e dal
capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, nell'esercizio dei
poteri di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 7, comma 3,
lettera a), ad essi rispettivamente spettanti in relazione all'area
funzionale nella quale e' ricompresa la funzione o il compito
devoluto alla direzione regionale o interregionale.
3. Il direttore generale delle direzioni regionali o interregionali
nella cui circoscrizione sono ricompresi i distretti di Roma, Milano,
Napoli e Palermo, svolge compiti di programmazione ed indirizzo
dell'ufficio del direttore tecnico costituito presso le rispettive
corti di appello, in relazione ai compiti allo stesso attribuiti
dall'articolo 5.
4. Il direttore generale presenta annualmente ai capi dei
Dipartimenti di cui al comma 2 una relazione riguardante, per la
circoscrizione di competenza:
a) lo stato dei servizi;
b) le risorse materiali;
c) l'informatizzazione;
d) il personale e la formazione;
e) i risultati conseguiti anche sotto il profilo
economico-finanziario in rapporto all'anno precedente;
f) il programma delle attivita' e degli obiettivi per l'anno
successivo comprendente la proiezione delle esigenze riferite alle
risorse umane, materiali e finanziarie.
5. Presso ciascuna direzione regionale o interregionale e' nominato
un funzionario delegato ed un funzionario per il riscontro contabile.

Art. 9.
Organico
1. Per la copertura degli uffici di cui all'articolo 6, il numero
degli uffici dirigenziali di livello generale dell'Amministrazione
giudiziaria e' aumentato di quindici unita'; il posto di direttore
generale dell'ufficio speciale per la gestione e manutenzione degli
uffici giudiziari della citta' di Napoli e' conservato nella
dotazione organica ed e' destinato al posto di direttore generale
regionale della Campania per l'esercizio dei compiti e delle funzioni
di cui al decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 552, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102. La dotazione
organica dell'Amministrazione giudiziaria e' altresi' aumentata di
complessive numero 160 unita' di personale amministrativo non
dirigenziale appartenenti alle posizioni economiche C2, C1, B3 e B2.
Alla individuazione delle figure professionali, nell'ambito delle
posizioni economiche sopra indicate, si provvede ai sensi
dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni.
2. Alla determinazione delle piante organiche dell'amministrazione
giudiziaria, ivi comprese quelle delle direzioni generali regionali e
interregionali, provvede l'amministrazione centrale ai sensi del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, alle esigenze
iniziali di personale di ciascuna delle direzioni generali regionali
o interregionali dell'organizzazione giudiziaria si fa luogo, in via
prioritaria, con l'assegnazione del personale dirigenziale non
generale gia' incaricato della direzione degli uffici di
coordinamento interdistrettuale per i sistemi informativi
automatizzati e relativi presidi, nonche' del personale delle diverse
aree funzionali e posizioni economiche in servizio nelle predette
articolazioni e presso l'ufficio speciale per la gestione e la
manutenzione degli uffici giudiziari della citta' di Napoli. Per i
posti relativi agli incarichi di livello dirigenziale generale si
procede in via ordinaria.

Art. 10.
Risorse
1. Alla allocazione delle risorse umane, materiali ed
economico-finanziarie destinate alle direzioni generali regionali ed
interregionali provvedono per quanto di rispettiva competenza, il
capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale
e dei servizi, il capo del Dipartimento per la giustizia minorile ed
il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, a norma del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
2001, n. 55. Per le risorse finanziarie si procede mediante apertura
di credito e assegnazioni disposte ai sensi della legge 17 agosto
1960, n. 908.
2. La direzione generale regionale o interregionale, sulla base
della programmazione annuale provvede:
a) alla gestione delle risorse finanziarie di cui al comma 1 e
all'esercizio dei relativi poteri di spesa, fermo quanto stabilito
dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
2001, n. 55;
b) all'assegnazione delle risorse materiali ed umane destinate
agli usi giudiziari, adottando anche provvedimenti di assegnazione
temporanea del personale in posti vacanti di altro ufficio, e in via
eccezionale anche in soprannumero, per un periodo non superiore a sei
mesi prorogabile una sola volta, fermo restando il rispetto della
vigente normativa in materia di mobilita';
c) a definire per gli uffici giudiziari i limiti concernenti gli
atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno e che comportano
oneri di spesa.
3. I dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari della
circoscrizione trasmettono ogni sei mesi al direttore regionale o
interregionale competente, l'elenco delle spese sostenute nel
semestre, per il controllo sulla regolare attuazione dei programmi.

Art. 11.
Disciplina transitoria
1. Fino alla data di acquisizione della sede definitiva, le
direzioni generali regionali e interregionali utilizzano gli immobili
adibiti a sede degli uffici di coordinamento interdistrettuale per i
sistemi informativi automatizzati e relativi presidi, dell'ufficio
speciale per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari
della citta' di Napoli, istituito con il decreto-legge 16 dicembre
1993, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio
1994, n. 102, e degli uffici giudiziari.

Art. 12.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5, commi 1 e
4, pari a 2.001.058 euro annui a decorrere dall'anno 2006, si
provvede a valere dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2,
comma 36, della legge 25 luglio 2005, n. 150.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, comma 1,
pari a 5.280.000 euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede a
valere dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 13,
della legge 25 luglio 2005, n. 150.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9, comma 1,
valutati in 7.113.856 euro annui a decorrere dall'anno 2006, si
provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2,
comma 14, della legge 25 luglio 2005, n. 150.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio dell'attuazione del comma 3, anche ai fini
dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere,
corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai
sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n.
468 del 1978.

TABELLA A)

Art. 13.
Entrata in vigore e decorrenza di efficacia
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto divengono
efficaci a far data dal novantesimo giorno successivo a quello della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 25 luglio 2006

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Mastella, Ministro della giustizia
Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Mastella

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23 maggio 2012:

Roma (ore 14,30 Sala Nassirya – Senato della Repubblica) , cittadinanzAttiva promuove un INCONTRO SULLA VALUTAZIONE CIVICA DEI TRIBUNALI

 

 

 

 

17 maggio 2012:

LA DISCUSSIONE SULL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA NEL FORUM P.A. 2012

 

 

 

 

 

 

15 maggio 2012:

Ripartire dall'Ufficio per il processo: un progetto per la giustizia a servizio dei cittadini e a presidio della legalità

 

 

 

 

 

30 aprile 2012:

 l'Associazione Dirigenti tra i soggetti accolti come "aderenti collettivi" a CittadinanzAttiva

 

3 aprile2012

Valutazione 2011 richiesta scheda finale - report di gestione

 

2 - 3 marzo 2012:

CONVEGNO IN CASSAZIONE: PRIMO RAPPORTO SULLA GIUSTIZIA CIVILE

 

 

 


L'Associazione Dirigenti Giustizia è un'associazione professionale tra i dirigenti amministrativi dell'amministrazione giudiziaria che, negli ultimi anni, si è posta come obiettivo, tra gli altri, il miglioramento della qualità e dell'efficienza del servizio giustizia.