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MAGISTRATURA DEMOCRATICA
XIV CONGRESSO NAZIONALE
Sessione di lavoro b) Magistrati,
avvocati, giuristi: la necessità di un'alleanza
sab. 25/1/2003
Intervento di Daniela Intravaia in
rappresentanza di
-
Nuova Giustizia, associazione
culturale che ricerca, insieme con analoghi organismi del mondo
giudiziario internazionale, i metodi per migliorare l'efficienza nei
sistemi giudiziari; in questa fase, N. G. ha la presidenza della
EUR - Unione Europea dei Rechtspfleger/Funzionari di giustizia -.
-
Associazione Nazionale dei Dirigenti del Ministero della Giustizia,
con finalità di tutela del ruolo, miglioramento della professionalità.
E' un dato della comune esperienza che il
livello di efficienza giudiziaria abbia un riflesso diretto e immediato
sulla effettività della tutela dei diritti dei cittadini, tema
centrale del XIV Congresso di Magistratura Democratica.
Tale pesante
condizionamento si riflette, ovviamente, anche sulla autonomia e
indipendenza della magistratura, valori che interessano i dirigenti
amministrativi, sia come cittadini sia come professionisti interni al
sistema giustizia.
Nell'attuale fase,
da più parti è stata richiamata questa correlazione, tra gli altri dal
Vicepresidente del CSM Rognoni (nel Congresso ed alla inaugurazione
dell'anno giudiziario a Milano, il 18 gennaio 2003).
La sessione del congresso dedicata al tema
"MD, l'avvocatura e la cultura giuridica" si richiama
espressamente alla sezione IX della relazione introduttiva di Claudio
Castelli, ma non appare azzardato riferirsi, nella presente sede, anche
ai contenuti della sezione VII, "MD, la giurisdizione e il servizio
giustizia".
Le alleanze che MD propone tra
magistrati avvocati e giuristi non sono certamente pensate come fini
a se stesse. Possono, piuttosto, essere orientate a due obiettivi
essenziali:
da un lato, la tutela dei diritti,
argomento principale del congresso; in ciò consiste il piano
dell'affermazione dei principi e della giurisdizione come funzione
istituzionale;
dall'altro, il miglioramento
dell'efficienza dei servizi, che renda effettiva la tutela giudiziaria;
è il piano della attuazione concreta dei suddetti principi in sede
giudiziaria.
In assenza di altre iniziative efficaci
(attese soprattutto da parte dei soggetti istituzionalmente preposti ad
attivarsi, conformemente all'art. 110 Cost.), la cooperazione dei
diversi attori coinvolti nella "produzione" del servizio giustizia
appare come uno dei possibili strumenti per restituire maggiore
efficienza all'attività giudiziaria.
A tale approccio
si ricollega il ruolo che possono svolgere i dirigenti amministrativi,
che non appartengono alle categorie professionali espressamente
richiamate dal titolo della sessione.
Da "giuristi", per formazione di
provenienza, per tipologia di selezione e impostazione delle precedenti
funzioni, i dirigenti si sono trasformati in esperti di organizzazione
(o almeno questa è la tendenza del sistema pubblico attuale ed anche la
volontà della categoria), venendo così a costituire una professionalità
del tutto nuova, specialmente all'interno del sistema giustizia.
Ciò è pienamente giustificato dalla
complessità dell'organizzazione dei pubblici uffici e dai nuovi
orientamenti nella direzione dei servizi pubblici (orientamenti che,
faticosamente, si fanno strada in tutta l'amministrazione italiana),
secondo i quali occorre cooperare e collegarsi a tutte le diverse
componenti sociali del servizio, inclusa l'utenza.
In tale ottica,
l'analisi di Claudio Castelli, correttamente, ad avviso di chi scrive,
si ferma agli aspetti organizzativi che riguardano più strettamente la
magistratura, quasi ad esprimere la consapevolezza che ad altre
categorie del mondo giudiziario si possano affidare aspetti
immediatamente gestionali (risorse umane e materiali, informatica,
contabilità, statistica, etc.).
Su tale piano organizzativo, infatti,
sono più direttamente impegnati i dirigenti amministrativi, anche se a
tutt'oggi non hanno avuto assegnata una sfera di competenze
predeterminate e da esercitare autonomamente.
La mancata esplicitazione di un riparto di
competenze tra magistrato capo dell'ufficio e dirigente amministrativo
provoca uno scompenso tra titolarità della gestione e responsabilità,
rendendo, tra l'altro, astratto, allo stato, il sistema di valutazione
pensato per i dirigenti amministrativi, nonché privo di integrazione con
il sistema di valutazione dell'attività dei magistrati.
Di seguito si fa cenno ad alcune questioni
essenziali, che hanno sullo sfondo problemi organizzativi, sui quali la
cooperazione tra magistrati, avvocati, giuristi e dirigenti
dell'Amministrazione può contribuire al miglioramento delle attuali
condizioni della gestione del servizio giustizia (in termini di
macroanalisi, nella impossibilità di un approfondimento in questa sede).
La formazione congiunta: con
Giuliana Civinini, ora componente del Consiglio Superiore della
Magistratura, così come in passato con Carlo Verardi, si è spesso
dialogato sulla formazione congiunta. Coerentemente con il tema di
questa sessione, si possono richiamare almeno due prospettive:
-
la formazione congiunta
rivolta a Capi degli Uffici e Dirigenti amministrativi, per la
costruzione di comuni linguaggi direzionali. Sul presupposto che
occorrerà riservare specifiche e distinte competenze direzionali ai
dirigenti amministrativi (si rinvia al mai attuato "Accordo La Greca"
del gennaio '97), si dovrà cercare di favorire la massima armonizzazione
dei diversi ruoli, anche attraverso una cultura organizzativa specifica
per la giustizia (in parte ancora da costruire). Il linguaggio è
definibile quale uno degli elementi distintivi e fondanti di una
cultura. In questo senso, la Direzione Generale per l'informatica ha da
sempre messo in pratica tale metodo: dirigenti informatici e magistrati
referenti per l'informatica sono periodicamente coinvolti in incontri
formativi e di scambio sulle questioni di maggiore rilevanza o
attualità, spesso organizzati in stretta collaborazione con il CSM
(talvolta anche con invito esteso ai capi degli uffici a livello
nazionale);
-
la formazione congiunta
rivolta a magistrati, amministrativi ed avvocati su specifiche aree di
conoscenza giuridica ed organizzativa, che abbiano la caratteristica di
costituire problematiche nuove e in parte condivise; si pensi, ad
esempio, alle molte novità introdotte dal testo unico sulle spese di
giustizia, o, ancora, ai sistemi informatici più complessi - processo
telematico - (ma lo stesso può valere per altri temi ordinamentali, che
coinvolgano tutte le categorie). In alcune zone del territorio nazionale
(Triveneto) si stanno attivando le Università e gli Ordini degli
Avvocati per proporre iniziative in tale direzione; sarebbe interessante
che si sperimentassero analoghe forme di cooperazione anche con la
partecipazione del CSM e del Ministero.
Gli
Osservatori sulla Giustizia: possono
costituire luoghi di discussione, di ricerca e di crescita tra le
diverse componenti che concorrono al servizio giustizia. Gli Osservatori
sulla Giustizia Civile hanno dato prova di notevole capacità propositiva
su temi specifici, ponendo in sinergia le varie professionalità
giudiziarie, incluso il mondo accademico, e valorizzando tutti gli
apporti.
La consapevolezza di potere
contribuire utilmente al miglioramento dei servizi (o quantomeno ad una
seria analisi sulle sue carenze attuali) motiva ad un più forte impegno
e induce ciascuno a cercare di svolgere un ruolo efficace, nella
specificità delle proprie competenze. Dalle Associazioni del personale
giudiziario possono certamente giungere nuovi apporti.
L'ufficio del giudice, vale a dire
attuazione delle "posizioni organizzative", tra le quali n. 1.200
"lavoratori cui sia affidato il compito di provvedere, secondo le
indicazioni del magistrato, a raccogliere la pertinente documentazione
legislativa, giurisprudenziale e dottrinale per lo studio delle
questioni sottoposte al suo esame, ovvero di predisporre, a sua
richiesta, schemi di provvedimenti giurisdizionali aventi carattere di
semplicità e ripetitività, da destinare prioritariamente alla giustizia
del lavoro, alla volontaria giurisdizione, al settore fallimentare":
se ne parla in questa sede, poiché tutte le categorie di
professionisti della giustizia mostrano di riporre grande fiducia nella
istituzione di tali figure.
Il potenziale innovativo della proposta
professionalità è indubbio, ma devono essere studiati con molta cura gli
elementi distintivi della qualificazione della stessa: requisiti
culturali e motivazionali posseduti, competenze da svolgere;
reclutamento che tenga conto del curriculum o, come si direbbe in
termini aziendali, rigorosa "valutazione del potenziale",
Si fa, inoltre, osservare che non possa
essere questo l'unico intervento organizzativo sul quale puntare; sembra
piuttosto preferibile ricercare un approccio sistemico ai problemi, che
coniughi l'istituzione dell'ufficio del giudice con altre iniziative:
revisione delle sedi giudiziarie, della loro dislocazione e competenza
territoriale, attuazione della riqualificazione, investimenti adeguati
nella formazione e nell'informatica, potenziamento dei profili
specialistici - statistici, formatori, informatici, analisti di
organizzazione, contabili, etc.- .
La valutazione di produttività:
forse, è poco noto che i dirigenti amministrativi vi sono già soggetti,
sia pure in forma sperimentale, come previsto da una normativa che,
molto opportunamente, spinge sempre più le pubbliche amministrazioni
verso l'adozione di strumenti di controllo di gestione (decr. leg.vo
286/99). Sotto tale profilo, recentemente si è, forse, perduta una
occasione.
Anche per la magistratura sono state messe
a punto delle metodiche per avviare un simile processo, inevitabile,
perché anche il lavoro giurisdizionale entra nella costruzione
complessiva del servizio e presenta aspetti quantitativi (e misurabili).
Dalle notizie di stampa (poiché dettagli
sulla metodologia definita per i magistrati non sono stati resi noti),
sembra che il sistema tenga conto di condizioni oggettive (il grado di
efficienza degli uffici, le situazioni di carico di lavoro, di organico,
etc.).
Ad evitare conclusioni stridenti o
incoerenti, sarebbe stato opportuno integrare i due distinti modelli di
valutazione - quello per la dirigenza amministrativa e quello per la
magistratura - , pur lasciando, ben inteso, in evidenza i singoli
contributi e le personali responsabilità, nella differenza e autonomia
di ciascun ruolo e apporto.
Inoltre, non è dato di sapere se per i
magistrati sia prevista una rilevazione del grado di soddisfazione degli
utenti avvocati, ciò che invece accade per i dirigenti.
Questo coinvolgimento degli utenti,
assolutamente corretto sul piano teorico (l'avvocatura rappresenta la
massima parte dell'utenza degli uffici giudiziari, e, altresì, un'utenza
specializzata, certamente in grado di apprezzare nel merito la qualità
del servizio giustizia reso), così impostato, per i dirigenti rischia di
essere poco congruente, mentre, inserito in un quadro più armonico ed
integrato di valutazione complessiva della produttività e della qualità
dei servizi resi dall'ufficio, avrebbe reso maggiormente obiettive le
valutazioni e spostato il focus dai soggetti all'organizzazione e
alle condizioni di fatto esistenti, permettendo di evidenziare meglio le
situazioni di efficienza (a parità di percentuale di scopertura di
organico, di carenze strutturali, etc., vi sarà comunque chi riesca ad
esprimere un livello più elevato di risposta alla domanda dell'utenza),
così come quelle caratterizzate dalla necessità di interventi
strutturali urgenti.
Sono soltanto alcune delle numerose
questioni sulle quali un apporto sinergico delle diverse categorie di
operatori del mondo giudiziario potrebbe dare un forte impulso al
miglioramento della qualità e allo sviluppo di proficue collaborazioni e
sono temi sui quali occorre approfondire l'analisi.
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