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ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 
 
In data odierna abbiamo inviato al Capo Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria e al Direttore generale del personale la nota che segue:
 ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI
DEL   MINISTERO    DELLA    GIUSTIZIA

8 ottobre 2002
 
OGGETTO: Posizioni organizzative dei dirigenti del Ministero della Giustizia.
 
Al Sig. Capo del Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi,
dott. Nicola Cerrato
 
Al Sig. Direttore generale del Personale e della Formazione, dott. Carolina Fontecchia
 
 Ministero della Giustizia
 
 Alle OO.SS.

R O M A

Il consiglio direttivo dell'Associazione Nazionale Dirigenti del Ministero della Giustizia, riunitosi a Urbino il 27 settembre 2002, ha espresso una valutazione critica e preoccupata circa il recente provvedimento di rideterminazione delle posizioni organizzative dei Dirigenti e del trattamento economico che ne consegue. 
  Si premette che il trattamento accessorio dei dirigenti, così come previsto dal D. Lgvo 165/2001, è stabilito in base alla struttura organizzativa cui ogni dirigente è preposto. Ai sensi dell'art.2 del D. Lgvo.165/2001, infatti, al dirigente spetta: " l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, e, pertanto, essi sono responsabili, in via esclusiva, dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati". E' compito dell'Amministrazione stabilire gli obiettivi e controllare che questi siano perseguiti, verificare i risultati raggiunti attraverso la valutazione delle prestazioni rese dal dirigente; valutare i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane ed organizzative nel rispetto della normativa vigente. Di particolare rilievo, ai fini del decreto sulle fasce contrattuali, è l'art. 24 del D. Lgvo. 165/2001 dove si stabilisce: "il trattamento accessorio deve essere adeguato alle funzioni attribuite ed alla responsabilità "gestionale".
 La determinazione della retribuzione accessoria deve, quindi, essere stabilita previa determinazione dei criteri che consentano di individuare, in modo oggettivo, il peso gestionale specifico della struttura dirigenziale.
Preliminarmente la divisione avrebbe dovuto essere rapportata alla divisione degli uffici per categorie omogenee, avendo estrapolato gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro (individuati e disciplinati da esplicita  normativa, D.P.R. 315/2001) che non dovrebbero essere oggetto di fascia. E' la stessa norma che definisce anche il quantum della retribuzione di posizione, che deve essere,  pari a quella massima prevista per i dirigenti della prima fascia e che deve avvenire con autonomo stanziamento a bilancio, mentre si è fatta confusione anche nell'utilizzazione dei diversi fondi previsti.
I criteri di valutazione individuati dall'Amministrazione per gli uffici giudiziari, e definiti oggettivi ed asettici,  non  possono essere utili alla valutazione della funzione dirigenziale perché non evidenziano assolutamente la complessità e l'impegno gestionale richiesto quotidianamente ed oggetto della prestazione contrattuale. Al contrario, i dati  indicati come criteri, anche se utili, per determinare le risorse ed i beni da assegnare ai fini di assicurare l'efficienza  e l'efficacia dell'organizzazione giudiziaria (Art. 110 cost.), sono "bussolotti" vuoti per stabilire le posizioni degli uffici di linea (uffici giudiziari periferici).
Invece, per gli Uffici giudiziari centrali, si è fatto riferimento a più criteri di cui parte oggettivi e parte variabili. Basti pensare al punteggio dato per:
numero dei magistrati in servizio;
grado di specializzazione delle risorse umane gestite;
stabilità del contesto decisionale;
complessità del processo gestionale.
 Ancora più assurda pare l'esclusione del criterio della competenza gestionale in relazione ai rapporti interni ed esterni. Forse, nella stesura dei criteri  si è omesso di pensare ai rapporti  relazionali verso l'esterno che sono meritevoli di particolare attenzione dato il diretto rapporto con il cittadino e non solo con categorie professionali tecnicamente informate. Per non parlare delle difficoltà legate alle relazioni interne sia per le due anime della gestione,  sia per i rapporti con l'amministrazione centrale e con  le amministrazioni locali diretti ad ottenere interventi tesi al miglioramento delle infrastrutture o dei servizi.
 Il risultato di tali scelte è che, alla fine, sono stati privilegiate, in genere, le posizioni ministeriali rispetto agli uffici giudiziari non "centrali" e, tra gli uffici giudiziari, le giurisdizioni superiori rispetto agli uffici di I grado.
 
 Com'è noto, la scelta e l'applicazione dei criteri hanno determinato un'unanime demoralizzazione. Infatti, la mortificazione della professionalità incentiva la disaffezione e svuota di contenuto il principio costituzionale che pone l'obbligo per l'Amministrazione di assicurare l'efficacia e l'efficienza, avvalendosi di una classe dirigente di tipo imprenditoriale.
  Se il fine era di dare un peso specifico agli uffici, in termini di qualità ed impegno della prestazione dirigenziale il risultato è stato deludente. Rammarica costatare che il documento denuncia una scarsa o imprecisa conoscenza delle attività degli uffici oggetto di valutazione.
 In particolare sono stati penalizzati gli Uffici giudiziari di primo grado che, nonostante abbiano visto raddoppiare competenze e responsabilità a seguito della  riforma istitutiva del Giudice Unico, hanno visto il corrispondente riconoscimento di posizione invariato o addirittura ridimensionato. Al contrario, posizioni dirigenziali affatto sfiorate dalla riforma hanno visto lievitare la fascia di appartenenza ed il conseguente trattamento economico.
 Uffici giudicanti di primo grado, generalmente riconosciuti di difficile gestione, per numero di persone, carenza di mezzi, risorse, numero e "qualità" dei procedimenti, non hanno ricevuto nessuna considerazione oggettiva per la complessa realtà che i dirigenti sono chiamati a gestire. Meno che mai  ha avuto rilevanza la considerazione dell'impegno organizzativo e gestionale che sarebbe disceso, per tutti gli uffici giudiziari,  dall'entrata in vigore del T.U. delle Spese di Giustizia che, com'è noto,  attribuisce nuove competenze alla dirigenza amministrativa,  basti pensare alla figura del funzionario delegato, né si è tenuto conto dell'effettiva gestione delle risorse economiche da parte di alcuni dirigenti (vedi ad es. dirigenti Cisia e Dgsia).
 Per gli Uffici giudiziari requirenti, per esempio, non si è tenuto conto che alcuni di essi essendo sede di D.D.A., richiedono da parte dei dirigenti una duplice ed autonoma attività  gestionale. Né risulta che alcuna valutazione sia stata attribuita al fatto che i Tribunali, la cui sede coincide con il capoluogo di Distretto, includono anche il Tribunale del Riesame e vedono l'attività del GIP notevolmente accresciuta per la presenza della DDA. Inoltre, per gli Uffici requirenti di primo grado, la gestione delle risorse umane e di mezzi, spesso, è estremamente complessa perché fortemente condizionata dall'esigenze, imprevedibili e non programmabili, connesse con l'emergenza dell'attività requirente.
  Nell'insieme il quadro che n'emerge appare gravemente squilibrato anche all'interno della stessa tipologia di uffici, probabilmente per un'insufficienza del modello di rilevazione adottato.
 
L'operazione economica  così descritta, ed accettata, di fatto, da parte sindacale, dando come presupposto che l'aver assegnato un'elevata retribuzione alla prima fascia servirà a dare "un punto di riferimento alle altre fasce, riducendo con l'andar del tempo la forbice, agendo in massima parte nelle fasce basse" in realtà adempie ben altra funzione. Era importante stabilire un'elevata retribuzione alla prima fascia perché essa deve essere il parametro retributivo per tutti coloro che svolgono le proprie funzioni presso gli Uffici di diretta collaborazione col Ministro così come indicati nel D.P.R. n. 315/2001. Quindi non serve per stabilire il punto verso cui tendere per il futuro anche perché trattandosi di un fondo che si autoalimenta, è stato distribuito con riferimento alle posizioni attualmente coperte (n.309). Nel futuro, le posizioni sono destinate ad aumentare e non è detto che il fondo riceva l'incremento presupposto in proiezione.
Riteniamo opportuno qui precisare che, evidenziando a titolo di esempio errori e ingiustizie, che ci sono e sono riconosciute da tutti, non intendiamo sostenere posizioni di alcuno contro altri, ma sostenere il diritto della categoria dei dirigenti giudiziari, che si sono dati strumenti imprenditoriali di linguaggio e di conoscenza, ad essere amministrati con criteri trasparenti e funzionali ad un'amministrazione moderna ed efficiente. Aggiungiamo anche che un'Amministrazione oculata deve attribuire una migliore retribuzione alle posizioni che ritiene di dover ricoprire con dirigenti più qualificati: ci si è chiesto, ad esempio, chi sarà mai che andrà a sostituire il collega (prossimo al pensionamento) del Tribunale di Roma per una retribuzione uguale a quella del dirigente del Tribunale di Bergamo?
 
L'Associazione Dirigenti ritiene che la materia della determinazione delle posizioni dirigenziali, per le conseguenze che riverbera sia sul trattamento economico dei dirigenti che sulle stesse prospettive di sviluppo organizzativo degli Uffici, avrebbe richiesto ben diversa attenzione da parte dell'Amministrazione e delle stesse Organizzazioni Sindacali. Non si comprende, tra l'altro, il motivo dell'ostinato rifiuto da parte dell'Amministrazione dell'apertura di un tavolo di contrattazione con le parti sindacali che avrebbe senz'altro evidenziato preventivamente le illogicità dei provvedimenti assunti.
 In conclusione, poiché il provvedimento appare palesemente illegittimo, perché contrario ai principi contenuti nella normativa statale e negli accordi contrattuali, si chiede che sia superato perché siano eliminati i vizi di legittimità e di merito.
 In particolare si chiede che siano determinati criteri oggettivi omogenei per tutte le strutture di  linea, che fondamentalmente devono misurare  le risorse umane e materiali gestite.
 Deve essere  privilegiata  la prestazione oggetto della funzione, senza confondere l'impegno gestionale affidato al dirigente con l'astratto prestigio dell'ufficio giurisdizionale cui è preposto.
E' auspicabile una riduzione a tre del numero delle fasce nel quadro di una parziale riduzione della forbice, tanto più in assenza di criteri convincenti di "pesatura" delle diverse posizioni.
Le operazioni  contabili  di assegnazione delle retribuzioni devono essere ancorate a criteri trasparenti e le variabili adottate devono esprimere l'insieme dell'attività affidata alla responsabilità dirigenziale: senza omissioni, né duplicazioni.
L'Associazione, infine, facendosi portavoce del diffuso malcontento della categoria relativo alla situazione che si è creata, propone alle OO.SS. di chiedere all'Amministrazione l'apertura di un tavolo di contrattazione che riapra la discussione e porti al superamento del provvedimento, con una nuova individuazione delle fasce più condivisa e partecipata, anche al fine di evitare il copioso contenzioso che si verificherà sul problema.
 Distinti saluti.
       IL PRESIDENTE  (Dott. Massimo Orzella)
 

Per comunicazioni rivolgersi a dott. Massimo Orzella, tel. 0755683201, fax 0755727909 o a dott. Giovanni Assenza, tel. 0932 678330, 3335473375, fax 1782210963.
 
www.dirigentigiustizia.it   e-mail dirigentigiustizia@dirigentigiustizia.it
 
 

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24 gennaio 2012:

DIFFICOLTA’ TECNICHE E TEMPI RISTRETTI PER L’INSERIMENTO DELLE SCHEDE OBIETTIVI 2012:

L’ASSOCIAZIONE SCRIVE AL PRESIDENTE GIORGIANNI

 

 

 

 

12 gennaio 2012:

CONVEGNO A NAPOLI SULL'UFFICIO PER IL PROCESSO

 

 

 

 

 

23 dicembre 2011:

E’ stato pubblicato sul sito del Ministero il posto di DG del personale resosi vacante il 28 novembre 2011 con l’assegnazione ad altro incarico del Dr. Piscitello

 

 

 

 

19 dicembre 2011:

CONCORSO A 40 POSTI:L’ASSOCIAZIONE CHIEDE LA PUBBLICAZIONE DEI NOMINATIVI DEGLI AMMESSI SUL SITO DEL MINISTERO

17 dicembre 2011:

CONCORSO A 40 POSTI: SONO PASSATI 4 ANNI, MA QUASI CI SIAMO !

 

 

27 novembre 2011

CONSULENZA DELL'ASSOCIAZIONE AI CANDIDATI AL CONCORSO A 40 POSTI DI DIRIGENTE

 

 

 


L'Associazione Dirigenti Giustizia è un'associazione professionale tra i dirigenti amministrativi dell'amministrazione giudiziaria che, negli ultimi anni, si è posta come obiettivo, tra gli altri, il miglioramento della qualità e dell'efficienza del servizio giustizia.