R O M A
Il consiglio direttivo dell'Associazione Nazionale Dirigenti del
Ministero della Giustizia, riunitosi a Urbino il 27 settembre 2002, ha
espresso una valutazione critica e preoccupata circa il recente
provvedimento di rideterminazione delle posizioni organizzative dei
Dirigenti e del trattamento economico che ne consegue.
Si premette che il trattamento accessorio dei dirigenti, così come
previsto dal D. Lgvo 165/2001, è stabilito in base alla struttura
organizzativa cui ogni dirigente è preposto. Ai sensi dell'art.2 del
D. Lgvo.165/2001, infatti, al dirigente spetta: " l'adozione degli
atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione
finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di
spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di
controllo, e, pertanto, essi sono responsabili, in via esclusiva,
dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi
risultati". E' compito dell'Amministrazione stabilire gli obiettivi e
controllare che questi siano perseguiti, verificare i risultati
raggiunti attraverso la valutazione delle prestazioni rese dal
dirigente; valutare i comportamenti relativi allo sviluppo delle
risorse professionali, umane ed organizzative nel rispetto della
normativa vigente. Di particolare rilievo, ai fini del decreto sulle
fasce contrattuali, è l'art. 24 del D. Lgvo. 165/2001 dove si
stabilisce: "il trattamento accessorio deve essere adeguato alle
funzioni attribuite ed alla responsabilità "gestionale".
La determinazione della retribuzione accessoria deve, quindi, essere
stabilita previa determinazione dei criteri che consentano di
individuare, in modo oggettivo, il peso gestionale specifico della
struttura dirigenziale.
Preliminarmente la divisione avrebbe dovuto essere rapportata alla
divisione degli uffici per categorie omogenee, avendo estrapolato gli
uffici di diretta collaborazione con il Ministro (individuati e
disciplinati da esplicita normativa, D.P.R. 315/2001) che non
dovrebbero essere oggetto di fascia. E' la stessa norma che definisce
anche il quantum della retribuzione di posizione, che deve essere,
pari a quella massima prevista per i dirigenti della prima fascia e
che deve avvenire con autonomo stanziamento a bilancio, mentre si è
fatta confusione anche nell'utilizzazione dei diversi fondi previsti.
I criteri di valutazione individuati dall'Amministrazione per gli
uffici giudiziari, e definiti oggettivi ed asettici, non possono
essere utili alla valutazione della funzione dirigenziale perché non
evidenziano assolutamente la complessità e l'impegno gestionale
richiesto quotidianamente ed oggetto della prestazione contrattuale.
Al contrario, i dati indicati come criteri, anche se utili, per
determinare le risorse ed i beni da assegnare ai fini di assicurare
l'efficienza e l'efficacia dell'organizzazione giudiziaria (Art. 110
cost.), sono "bussolotti" vuoti per stabilire le posizioni degli
uffici di linea (uffici giudiziari periferici).
Invece, per gli Uffici giudiziari centrali, si è fatto riferimento a
più criteri di cui parte oggettivi e parte variabili. Basti pensare al
punteggio dato per:
numero dei magistrati in servizio;
grado di specializzazione delle risorse umane gestite;
stabilità del contesto decisionale;
complessità del processo gestionale.
Ancora più assurda pare l'esclusione del criterio della competenza
gestionale in relazione ai rapporti interni ed esterni. Forse, nella
stesura dei criteri si è omesso di pensare ai rapporti relazionali
verso l'esterno che sono meritevoli di particolare attenzione dato il
diretto rapporto con il cittadino e non solo con categorie
professionali tecnicamente informate. Per non parlare delle difficoltà
legate alle relazioni interne sia per le due anime della gestione,
sia per i rapporti con l'amministrazione centrale e con le
amministrazioni locali diretti ad ottenere interventi tesi al
miglioramento delle infrastrutture o dei servizi.
Il risultato di tali scelte è che, alla fine, sono stati
privilegiate, in genere, le posizioni ministeriali rispetto agli
uffici giudiziari non "centrali" e, tra gli uffici giudiziari, le
giurisdizioni superiori rispetto agli uffici di I grado.
Com'è noto, la scelta e l'applicazione dei criteri hanno determinato
un'unanime demoralizzazione. Infatti, la mortificazione della
professionalità incentiva la disaffezione e svuota di contenuto il
principio costituzionale che pone l'obbligo per l'Amministrazione di
assicurare l'efficacia e l'efficienza, avvalendosi di una classe
dirigente di tipo imprenditoriale.
Se il fine era di dare un peso specifico agli uffici, in termini di
qualità ed impegno della prestazione dirigenziale il risultato è stato
deludente. Rammarica costatare che il documento denuncia una scarsa o
imprecisa conoscenza delle attività degli uffici oggetto di
valutazione.
In particolare sono stati penalizzati gli Uffici giudiziari di primo
grado che, nonostante abbiano visto raddoppiare competenze e
responsabilità a seguito della riforma istitutiva del Giudice Unico,
hanno visto il corrispondente riconoscimento di posizione invariato o
addirittura ridimensionato. Al contrario, posizioni dirigenziali
affatto sfiorate dalla riforma hanno visto lievitare la fascia di
appartenenza ed il conseguente trattamento economico.
Uffici giudicanti di primo grado, generalmente riconosciuti di
difficile gestione, per numero di persone, carenza di mezzi, risorse,
numero e "qualità" dei procedimenti, non hanno ricevuto nessuna
considerazione oggettiva per la complessa realtà che i dirigenti sono
chiamati a gestire. Meno che mai ha avuto rilevanza la considerazione
dell'impegno organizzativo e gestionale che sarebbe disceso, per tutti
gli uffici giudiziari, dall'entrata in vigore del T.U. delle Spese di
Giustizia che, com'è noto, attribuisce nuove competenze alla
dirigenza amministrativa, basti pensare alla figura del funzionario
delegato, né si è tenuto conto dell'effettiva gestione delle risorse
economiche da parte di alcuni dirigenti (vedi ad es. dirigenti Cisia e
Dgsia).
Per gli Uffici giudiziari requirenti, per esempio, non si è tenuto
conto che alcuni di essi essendo sede di D.D.A., richiedono da parte
dei dirigenti una duplice ed autonoma attività gestionale. Né risulta
che alcuna valutazione sia stata attribuita al fatto che i Tribunali,
la cui sede coincide con il capoluogo di Distretto, includono anche il
Tribunale del Riesame e vedono l'attività del GIP notevolmente
accresciuta per la presenza della DDA. Inoltre, per gli Uffici
requirenti di primo grado, la gestione delle risorse umane e di mezzi,
spesso, è estremamente complessa perché fortemente condizionata
dall'esigenze, imprevedibili e non programmabili, connesse con
l'emergenza dell'attività requirente.
Nell'insieme il quadro che n'emerge appare gravemente squilibrato
anche all'interno della stessa tipologia di uffici, probabilmente per
un'insufficienza del modello di rilevazione adottato.
L'operazione economica così descritta,
ed accettata, di fatto, da parte sindacale, dando come presupposto che
l'aver assegnato un'elevata retribuzione alla prima fascia servirà a
dare "un punto di riferimento alle altre fasce, riducendo con l'andar
del tempo la forbice, agendo in massima parte nelle fasce basse" in
realtà adempie ben altra funzione. Era importante stabilire un'elevata
retribuzione alla prima fascia perché essa deve essere il parametro
retributivo per tutti coloro che svolgono le proprie funzioni presso
gli Uffici di diretta collaborazione col Ministro così come indicati
nel D.P.R. n. 315/2001. Quindi non serve per stabilire il punto verso
cui tendere per il futuro anche perché trattandosi di un fondo che si
autoalimenta, è stato distribuito con riferimento alle posizioni
attualmente coperte (n.309). Nel futuro, le posizioni sono destinate
ad aumentare e non è detto che il fondo riceva l'incremento
presupposto in proiezione.
Riteniamo opportuno qui precisare che, evidenziando a titolo di
esempio errori e ingiustizie, che ci sono e sono riconosciute da
tutti, non intendiamo sostenere posizioni di alcuno contro altri, ma
sostenere il diritto della categoria dei dirigenti giudiziari, che si
sono dati strumenti imprenditoriali di linguaggio e di conoscenza, ad
essere amministrati con criteri trasparenti e funzionali ad
un'amministrazione moderna ed efficiente. Aggiungiamo anche che
un'Amministrazione oculata deve attribuire una migliore retribuzione
alle posizioni che ritiene di dover ricoprire con dirigenti più
qualificati: ci si è chiesto, ad esempio, chi sarà mai che andrà a
sostituire il collega (prossimo al pensionamento) del Tribunale di
Roma per una retribuzione uguale a quella del dirigente del Tribunale
di Bergamo?
L'Associazione Dirigenti ritiene che la
materia della determinazione delle posizioni dirigenziali, per le
conseguenze che riverbera sia sul trattamento economico dei dirigenti
che sulle stesse prospettive di sviluppo organizzativo degli Uffici,
avrebbe richiesto ben diversa attenzione da parte dell'Amministrazione
e delle stesse Organizzazioni Sindacali. Non si comprende, tra
l'altro, il motivo dell'ostinato rifiuto da parte dell'Amministrazione
dell'apertura di un tavolo di contrattazione con le parti sindacali
che avrebbe senz'altro evidenziato preventivamente le illogicità dei
provvedimenti assunti.
In conclusione, poiché il provvedimento appare palesemente
illegittimo, perché contrario ai principi contenuti nella normativa
statale e negli accordi contrattuali, si chiede che sia superato
perché siano eliminati i vizi di legittimità e di merito.
In particolare si chiede che siano determinati criteri oggettivi
omogenei per tutte le strutture di linea, che fondamentalmente devono
misurare le risorse umane e materiali gestite.
Deve essere privilegiata la prestazione oggetto della funzione,
senza confondere l'impegno gestionale affidato al dirigente con
l'astratto prestigio dell'ufficio giurisdizionale cui è preposto.
E' auspicabile una riduzione a tre del numero delle fasce nel quadro
di una parziale riduzione della forbice, tanto più in assenza di
criteri convincenti di "pesatura" delle diverse posizioni.
Le operazioni contabili di assegnazione delle retribuzioni devono
essere ancorate a criteri trasparenti e le variabili adottate devono
esprimere l'insieme dell'attività affidata alla responsabilità
dirigenziale: senza omissioni, né duplicazioni.
L'Associazione, infine, facendosi portavoce del diffuso malcontento
della categoria relativo alla situazione che si è creata, propone alle
OO.SS. di chiedere all'Amministrazione l'apertura di un tavolo di
contrattazione che riapra la discussione e porti al superamento del
provvedimento, con una nuova individuazione delle fasce più condivisa
e partecipata, anche al fine di evitare il copioso contenzioso che si
verificherà sul problema.
Distinti saluti.
IL PRESIDENTE (Dott. Massimo
Orzella)