| Al Sig. Ministro della Funzione Pubblica, On. Franco Frattini
Al Sig. Ministro della Giustizia, On. Roberto Castelli
Al Signor Capo Dipartimento, Dr.Nicola CERRATO
Al Signor Presidente della Commissione di valutazione dei dirigenti,
Dr.Eduardo Vittorio Scardaccione
E p.c. Alle OO.SS.
R O M A
OGGETTO: Incontro del 26/02/2002 - Revisione
della Procedura di Valutazione dei Dirigenti Amministrativi del Ministero della Giustizia.
I Dirigenti degli Uffici Giudiziari dei Distretti di Corte di Appello
di Bologna e Firenze, in relazione al contenuto della nota 27/2001 del 28 novembre 2001,
avente ad oggetto "Valutazione dei dirigenti del Ministero della Giustizia",
esprimono un giudizio sicuramente positivo sulla opportunità/necessità che anche il
Ministero della Giustizia proceda finalmente allapplicazione del D.Lgs 29/93
(modificato dal D.Lgs 165/2001).
Nel prendere atto di questo primo sforzo compiuto dal Ministero della
Giustizia, per rispettare la normativa esistente, purtuttavia, in ordine alla metodologia
elaborata dalla Commissione presieduta dal Dr. Scardaccione, ritengono indispensabile
evidenziare quanto segue.
Intanto non si può sottacere che la necessità di procedere alla
valutazione dei dirigenti amministrativi non sia che uno dei cardini (non certo il primo)
su cui si fonda la normativa contenuta nel D.Lgs. 165/2001.
In altre parole si vuole evidenziare che la Commissione
(come ammesso dal Presidente Scardaccione e dallo stesso Ing. Negro) ha
operato sul presupposto di un progetto più vasto, ma unitario, messo a punto
dallex Direttore Generale Dr. Ippolito che prevedeva, tra l'altro, l'approvazione
del disegno di legge 3215 S, disciplinante la sfera di autonomia del Dirigente
Amministrativo nellambito degli Uffici Giudiziari.
Tale disegno di legge non è mai giunto
allapprovazione e di conseguenza è venuto meno anche il principale presupposto sul
quale si poteva basare il lavoro della Commissione Scardaccione, ossia delineare la
concreta definizione della sfera di autonomia gestionale affidata al vertice
amministrativo dei singoli Uffici, per poi, su tale base, procedere alla valutazione delle
scelte operate.
Come però spesso accade nel nostro Ministero, la mano destra non
ha tenuto conto di ciò che non aveva fatto la sinistra e pertanto la
Commissione Scardaccione ha proseguito il suo operato, pur in difetto di tale
indispensabile presupposto.
Orbene è evidente che non vi può essere
valutazione dei risultati conseguiti se parimenti non si riconosce al Dirigente della
Giustizia un'autonomia simile a quella dei colleghi delle altre amministrazioni. E'
sicuramente giusto, in un sistema realmente "meritocratico", valutare l'operato
del Dirigente in base agli obiettivi che gli sono stati prefissati a cascata dalla
Direzione Generale, ma ciò può essere fatto solo laddove il medesimo abbia un margine di
autonomia tale che gli consenta di incidere sulla gestione del budget, delle
risorse , delle strutture e del personale. Ci troveremmo, altrimenti, in presenza di
una reviviscenza della cosiddetta"responsabilità oggettiva" che ovviamente non
può ammettersi in un moderno e civile ordinamento .
E pertanto convinzione degli scriventi che, per poter
concretamente parlare di valutazione dei Dirigenti Amministrativi, sia assolutamente
indispensabile la contestuale adozione di una serie di provvedimenti normativi, o anche
semplicemente amministrativi, volti a regolamentare le competenze e le responsabilità del
magistrato capo dellufficio e del dirigente amministrativo .
Le recenti affermazioni del Ministro Castelli fanno ben sperare in tal
senso, anche se a modestissimo giudizio degli scriventi, già basterebbe dichiarare
applicabile (magari con qualche aggiustamento) il citato decreto legislativo 165/2001
anche nel Ministero della Giustizia, con la conseguente, ritenuta abrogazione delle
norme preesistenti e contrarie.
Fatta questa indispensabile premessa occorre analizzare, sia
pure in modo sintetico ed a fini unicamente costruttivi, anche il merito della
metodologia proposta.
Parafrasando quanto recentemente affermato sul tema in esame
dallAssociazione Nazionale Dirigenti Giustizia: "Innanzi tutto occorre
osservare che la metodologia di valutazione adottata, pregevole per unazienda
privata o pubblica, fornitrice di servizi di tipo economico, sconta nel caso specifico il
mancato od incompleto adattamento alla natura di unamministrazione atipica quale
quella giudiziaria. La base di un sistema di qualità è nella scelta di incentrare
lattività di unazienda sulle esigenze dellutente, che, per una pubblica
amministrazione, è il cittadino. In pratica fornire i beni e i servizi che lutente
richiede, con le caratteristiche di qualità che lo stesso esige. Per
unamministrazione pubblica, in particolare per la nostra, le esigenze di qualità
sono previste dalla legge (il servizio giustizia, il giusto processo, in tempi rapidi) e
corrispondono in astratto a ciò che vuole la società. Ma quando la qualità deve andare
ad essere misurata in concreto, siamo certi che le esigenze del cittadino utente siano
coerenti con le finalità di legge?"
A nostro giudizio si sarebbe dovuto maggiormente considerare la
particolarità ed atipicità del sistema giustizia, individuando, tarando e calibrando
meglio gli strumenti e gli attori da coinvolgere nel processo valutativo. Con
lattuale sistema di valutazione, sperimentale quanto si vuole, pare di poter
affermare, con una certa sicurezza, che si rischierebbe concretamente di non generare
quelle energie tendenti a realizzare obiettivi di qualità, professionalità, efficacia ed
efficienza perseguiti, e di potenziare, di converso, quelle forze concentriche, già
esistenti, il cui risultato finale potrebbe essere soltanto la paralisi
dellattività del Dirigente.
Lart.37 c.3°, vigente CCNL afferma testualmente che i
criteri per la valutazione "dovranno tener conto in modo esplicito della
correlazione delle direttive e degli obiettivi da perseguire impartite (che nel nostro
caso non sono al momento conosciuti) e delle risorse umane , finanziarie e strumentali effettivamente
poste a disposizione degli stessi dirigenti"
Nessuno, oggi, nonostante il "franco colloquio", può
obiettivamente sostenere che le condizioni sopra citate risultino concretamente attuate:
ma stranamente nella nota metodologica proposta non se ne tiene alcun conto.
Ulteriori punti che, secondo gli scriventi, denunciano una maggiore
incoerenza con la vigente situazione normativa e contrattuale, sono essenzialmente i
seguenti:
1. Erronea equiparazione del Magistrato Direttivo degli Uffici periferici con il
Direttore Generale .
Il Direttore Generale, o di prima fascia, nel sistema normativo attuale
è indubitabilmente il solo superiore gerarchico del Dirigente di 2° fascia. Nel nostro
Ministero tale figura apicale trova attualmente collocazione unicamente in sede
centrale - a Roma - e non nei singoli Uffici. Come sappiamo il suddetto
dirigente di prima fascia appartiene a tutti gli effetti alla carriera amministrativa e
non a quella giurisdizionale. Così come il dirigente di seconda fascia, anche il
direttore generale dev'essere sottoposto, a sua volta, a valutazione e risponde,
quindi, egli stesso, dei risultati conseguiti. Ciò non avviene e non può avvenire per
il Capo Ufficio Magistrato, per cui l'equiparazione operata dalla Commissione tra
questultimo ed il Direttore Generale non trova alcun fondamento nella normativa
attuale. Il rapporto che intercorre tra il vertice giurisdizionale e quello
amministrativo, come affermato più volte dallo stesso Ministero (vedasi per tutte le
autovalutazioni richieste per il superamento del periodo di prova dei neo dirigenti), è
unicamente di tipo funzionale, per cui in considerazione di tale assunto, il
magistrato capo ufficio deve sicuramente essere parte attiva del processo valutativo, ma
più propriamente nella veste di privilegiato cliente interno.
2. Ordine degli Avvocati come clienti esterni
Lordine degli avvocati (ed ancor di più i singoli avvocati)
non riveste in realtà il ruolo di nostri clienti esterni, per il semplice fatto che esso
è spesso portatore dinteressi diversi.
L'atipicità della nostra situazione, esige una diversa
individuazione, taratura e calibrazione del cliente esterno che potrebbe
concretizzarsi magari con leventuale distribuzione di questionari ai cittadini -
utenti - non professionisti - che giornalmente frequentano i nostri Uffici per richiedere
copie, certificati, mandati di pagamento, procedure di concorso, di volontaria
giurisdizione, fallimentari, certificati del Casellario Giudiziale e chi più ne ha ne
metta. A tali utenti dovrebbe essere chiarito molto bene che essi vanno a valutare la
macchina amministrativa e non quella giurisdizionale. In sostanza i clienti esterni vanno
meglio individuati e ciò va fatto con la massima attenzione se non si vuole che il gioco
si rivolti contro lideatore, conseguendo risultati contrari a quelli in origine
perseguiti.
3. Valutazione del Dirigente da operarsi a cura dell'Ufficio
a valle.
Su questo punto osserviamo che, alla luce delleffettiva
esperienza di chi giornalmente vive la complessa realtà degli uffici giudiziari di prima
linea, anche tale parametro, pur accettabile in sé, va comunque riconsiderato e tarato
con maggiore attenzione, stante la complessità dellorganizzazione dei diversi
uffici coinvolti.
4. Valutazione da parte del personale interno.
Tale parametro valutativo, inquadrato nella situazione attuale, è
assolutamente inapplicabile. E infatti del tutto illogico che il dirigente sia
l'unico ad essere valutato.
Nellattuale quadro sindacale e normativo non si può essere
realisticamente certi che ciò che desidera il personale (almeno in parte) sia coerente
con i programmi dellamministrazione. Nulla è stato fatto per educare il personale
dipendente ad una logica della qualità. Ciò configge con un clima organizzativo
orientato allefficienza ed alla logica del risultato.
A nostro giudizio, infatti, il dirigente deve disporre di strumenti
concreti per lincentivazione e la disincentivazione del personale, onde
poter efficacemente motivare verso un sistema efficiente e qualitativamente valido, i
propri collaboratori. Nell'azienda privata, dalla quale la metodologia valutativa in
questione trae origine, ed alla quale dovrebbe sempre più assomigliare in termini di
funzionalità , qualità ed efficienza, la struttura pubblica, esistono veri
meccanismi incentivanti ( di carriera, economici, di scelta del team ecc.) che
possono dare al Manager/Dirigente un reale potere di motivazione sui propri collaboratori.
Tali meccanismi nel settore pubblico, al momento, non esistono e bisognerebbe avere il
coraggio di trarne le debite conseguenze. In ogni caso la valutazione del dirigente da
parte del personale non potrà essere applicata sino a chè anche gli altri dipendenti
della P.A. siano stati essi stessi sottoposti a "formazione" ed ad un
procedimento di valutazione.
In conclusione quanto suesposto non può e non vuole essere
assolutamente esaustivo nellaffrontare tutte le problematiche inerenti la
metodologia in questione, ma è evidente che il sistema valutativo proposto, perché possa
costituire una valida sperimentazione del processo di valutazione, non può assolutamente
prescindere dal riconsiderare in un quadro più organico le argomentazioni evidenziate. E
quindi indispensabile ed urgente rivedere il quadro normativo tenendo in debita
considerazione quanto disposto dal D.Lgs.165/2001 e dallart. 37 vigente CCNL.
Ci preme comunque rappresentare alle SS.LL. che la nostra
disponibilità alla reale instaurazione di un sistema meritocratico è assolutamente certa
e lo abbiamo dimostrato, accettando la sfida ed inviando -comunque - le schede di
valutazione, pur con tutte le difficoltà/perplessità evidenziate. Ci aspettiamo però
che lAmministrazione tenga conto di quanto costruttivamente abbiamo inteso palesare,
ma che, per lintanto e sino a che una maggiore coerenza non sia stata conseguita,
voglia effettivamente confermare le promesse di sperimentalità della procedura fatteci
dal Presidente Dr. Scardaccione, assicurando, come è stato richiesto anche dai colleghi
di Bari: leliminazione formale ed inequivocabile di qualsiasi conseguenza
pregiudizievole per il dirigente in caso di valutazione negativa.
Disponibili ad ogni forma di collaborazione che eventualmente vorrete
richiederci, restiamo in attesa di un cortese riscontro.
Bologna 26.2.2002
I dirigenti |