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Ottocentottantesimo meeting - 18 settembre 2002

Appendice 7 (idem 10.4)

 

Risoluzione (deliberazione) 2002 - 12 stabilita dalla Commissione Europea per l'efficienza della Giustizia (CEPEG) (adottata dal Consiglio dei Ministri il 18.9.2002 nell'808mo meeting dei deputati dei Ministri)

 

Il Consiglio dei Ministri in base ai termini degli artt.150 e 16 dello Statuto del Consiglio d'Europa.

-         riconoscendo che la norma di legge sui cui si basano le democrazie europee non può essere (assicurata) garantita senza imparziali, efficienti e accessibili sistemi giudiziari;

-         riconoscendo anche che la norma di legge può essere una realtà solo se i cittadini possono fare rispettare i loro diritti legali e mettere in discussione gli atti illegali;

-         sottolineando la necessità di migliorare la cooperazione tra gli stati (membri) e analizzando i risultati raggiunti dai diversi sistemi giudiziari, facilitando la realizzazione degli strumenti legali internazionali riguardanti l'efficienza e l'imparzialità della giustizia e definendo mezzi concreti per migliorare la funzionalità dei sistemi giudiziari in Europa;

-         sottolineando la necessità di migliorare la comunicazione tra tutti i sistemi principalmente riguardo la funzionalità della giustizia;

-         cosciente della necessità di fare pieno uso di tutte le informazioni appropriate e delle tecnologie di comunicazione per facilitare l'accesso alla giustizia, di migliorare l'efficienza e la funzionalità del sistema giudiziario, di ridurre i costi della giustizia e di rendere il servizio accessibile al pubblico;

-         ricordando le richieste della convenzione Europea dei Diritti Umani e in particolare gli artt.5,6,13 e 14, come pure le relative clausole dei suoi protocolli, la giurisprundenza della corte Europea dei diritti Unioni e gli importanti sturmenti (mezzi) legali internazionali stabiliti dal consiglio d'Europa nell'area dell'efficienza e dell'imparzialità della giustizia e la necessità della loro realizzazione;

-         considerando anche le decisioni del consiglio dei Ministri riguardanti la procedura di controllo relativa a domande sulla funzionalità del sistema giudiziario;

-         considerando le risoluzioni delle 20ma, 22 ma, 23 ma e 24 ma conferenza dei Ministri Europei della Giustizia (Budapest 1996, Chisinau 1999, Londra 2000 e Mosca 2001 rispettivamente);

-         considerando il rapporto (resoconto) sulle misure effettiva di costo prese dagli stati per incrementare l'efficienza della giustizia, preparata dalla Commissione europea sulla cooperazione legale (CDCJ) in collaborazione con la commissione europea sui problemi legali (CDPC);

-         ricordando i risultati ottenuti durante le attività di cooperazione legale multilaterale e bilaterale portata avanti dal Consiglio d'Europa e dagli stati suoi membri e convinto della necessità che questi risultati siano adeguatamente messi in atto attraverso proposte legislative concrete che minimo a migliorare la funzionalità del sistema giuridico;

-         tenendo in considerazione il lavoro condotto dai vari organi del Consiglio d'Europa riguardo la protezione e la promozione dei diritti umani e la norma di legge che riguarda la specifica ed efficiente funzionalità della giustizia, in particolare il lavoro svolto dalla CDCJ, CDPC, dalla Commissione di governo dei diritti umani (CDDM) e dal Consiglio consultivo dei Giudici europei (CCJE);

 

Considerando in particolare i seguenti principi:

 

I. Accesso alla giustizia e specifica ed efficiente funzionalità delle corti

        

1 .  Accesso alla giustizia

 

i.  l'accesso alla giustizia sarà garantito in tutti i casi riguardanti la determinazione dei diritti civili e i vincoli giuridici o di ogni corpo d'accusa criminale; consigli legali e assistenza saranno disponibili quando gli interessi della giustizia lo richiedendo.

 

ii. Infine, le clausole contenute nei relativi strumenti legali del Consiglio d'Europa (App.II saranno presi in considerazione)

 

2. Efficienza dei procedimenti giudiziari

 

i. tutte le misure necessarie saranno prese per aderire all'art.6 della Convenzione europea sui Diritti Umani fornendo procedimenti (giudiziari) giuridici entro un tempo ragionevole, fornendo anche altre garanzie per un processo imparziale - compatibilmente a ciò, si dovrebbero evitare ritardi non opportuni nei procedimenti giudiziari e ridurre il loro costo.

 

ii. l'efficienza della giustizia sarà garantita e, affinché ciò avvenga, i provvedimenti contenuti nei relativi strumenti legali internazionali del Consiglio d'Europa saranno tenuti in considerazioni (App.II).

 

iii. misure provvisorie, protettive ed urgenti ottenute da semplici e rapide procedure dovrebbero essere disponibili per fornire soluzioni temporanee che sebbene no definitive, garantiscono l'effettiva difesa dei diritti delle parti o di una terza persona, come pure l'efficienza dei procedimenti giudiziari.

 

3. attuazione di decisioni della Corte di giustizia

 

i. tutte le decisioni giudiziarie saranno attuate in modo effettivo ed entro un tempo limitati ragionevole.

 

ii. gli aiutanti dello sceriffo, dove questi esiste, o di qualunque altro agente esecutivo, porteranno avanti il loro lavoro conformemente alla legge alla trasparenza, all'imparzialità e alla efficienza.

 

II. Lo stato giuridico e il ruolo delle professioni legali.

 

1. Giudici

 

i. saranno prese tutte le misure necessarie per rispettare, garantire, promuovere l'indipendenza (autonomia) e l'imparzialità dei giudici e nello stesso tempo per assicurare la loro efficienza e competenza.

 

ii. a tal fine, saranno presi in considerazione i provvedimenti contenuti nella relativa raccomandazione riferita nell'App.II (riportata).

 

2. Pubblici Ministeri

 

i. tutte le misure necessarie saranno prese per garantire e promuovere lo stato giuridico e il ruolo dei P.M. e nello stesso tempo per assicurare l'efficienza e la competenza in modo da consentire loro di adempire i loro doveri e le loro responsabilità professionali senza interferenza ingiustificate.

 

ii. a tal fine, saranno presi in considerazione i provvedimenti contenuti nella relativa raccomandazione riferita nell'App.II (riportata).

 

3. Avvocati

 

i. tutte le misure necessarie saranno prese per consentire (permettere) la libertà dell'esercizio della professione di avvocato e, allo stesso tempo, per (assicurare) garantire la competenza e la condotta responsabile degli avvocati nei processi (procedimenti giudiziari)

 

ii. a tal fine, saranno presi in considerazione i provvedimenti contenuti nella relativa raccomandazione riferita nell'App.II (riportata).

 

4. Formazione

 

i. l'iniziale e la successiva formazione è un diritto e un dovere di tutte le persone coinvolte nel servizio giudiziario ed è un requisito indispensabile affinchè la giustizia adempia le sue funzioni.

 

ii. l'iniziale e la successiva formazione delle professioni legali sarà garantita, in particolare considerando i relativi strumenti legali del consiglio d'Europa riportati nell'App.II.

 

III.  Amministrazione della Giustizia e la gestione delle Corti.

 

i. l'adeguata amministrazione della giustizia e l'effettiva gestione delle Corti è una condizione essenziale per l'opportuna funzionalità del sistema giudiziario e richiede, tra le altre cose, adeguati stanziamenti di bilancio preventivo.

Una considerazione andrebbe fatta in riferimento al resoconto sulle misure di costo effettivo prese dagli stati membri per incrementare l'efficienza della giustizia presentato dalla CDCJ e dalla CDPC nella 23ma conferenza dei Ministeri della Giustizia europei (Londra 2000).

 

ii.  saranno prese in considerazione, per migliorare l'amministrazione della giustizia e la gestione delle Corti, le clausole contenute nei relativi strumenti legali internazionali del Consiglio d'Europa riportati nell'App.II.

 

IV. Uso delle tecnologia di informazione e comunicazione

 

i. l'uso delle tecnologia di informazione e comunicazione sarà promosso per rafforzare l'efficienza della giustizia in particolare per facilitare l'accesso alla giustizia, velocizzare i procedimenti delle Corti, migliorare la formazione delle professioni legali come pure l'amministrazione della giustizia e la gestione delle corti.

 

ii. a tal fine, saranno presi in considerazione i provvedimenti contenuti nella relativa raccomandazione riferita nell'App.II (riportata).

 

La commissione europea per l'efficienza della giustizia (CEPEG) è regolata dallo statuto contenuto nell'app.I la commissione lavorerà in stretta cooperazione (e coordinazione) con la CDCG.

 

Appendice 1 della Delibera (2002) 12

Statuto della Commissione Europea per l'efficienza della Giustizia (CEPEG)

 

Art.1  SCOPI

 

Lo scopo della Commissione europea per l'efficienza della giustizia è quello di migliorare l'efficienza e la funzione del sistema giudiziari  degli stati membri, per assicurare che ciascuno entro la propria giurisdizione può rafforzare effettivamente i propri diritti legali, suscitando così maggiore fiducia dei cittadini nel sistema giudiziario e favorendo una migliore realizzazione degli strumenti legali internazionali del Coniglio d'Europa riguardo l'efficienza e l'imparzialità della giustizia.

 

 

Art.2 FUNZIONI

 

1. senza pregiudizio sulla competenza degli altri capi del Consiglio d'Europa e considerando il lavoro che essi hanno già condotto nel soggetto, la CEPEG incoraggerà gli stati membri a cooperare tra loro e a (partecipare) collaborare con le istituzioni internazionali su temi specifici.

Essa avrà il compito:

a.      di esaminare i risultati raggiunti dai diversi sistemi giud. Alla luce dei principi riportati nella premessa a questa delibera usando, tra le altre cose, criteri statistici comuni e mezzi di valutazione.

 

b.     di definire problemi e area per possibili miglioramenti e di scambiare punti di vista sulla funzionalità dei sistemi giudiziario

 

c.     di identificare vie concrete per migliorare la misura e la funzionalità dei sistemi giudiziari degli stati membri, tenendo in considerazione i loro bisogni specifici.

 

d.     di fornire assistenza ad euro o più stati membri, in base alla loro richiesta, includendo assistenza per adeguarsi agli standard del Consiglio d'Europa.

 

e.      di propone, se appropriato, aree in cui gli specifici organi di governo del consiglio, in particolare la commissione europea sulla cooperazione legale (CDCJ) possono, se lo ritengono necessario, definire nuovi strumenti legali internazionali o emendamenti adattabili dal consiglio dei ministri.

 

2.  La CEPEG non è un corpo di supervisione o di monitoraggio.

 

Art.3   METODI DI LAVORO

 

La CEPEG attuerà i suoi scopi

 

a.       identificando e sviluppando degli indicatori, analizzando dati quantitativi e qualitativi e definendo misure e mezzi di valutazione.

 

b.      redigerà relazioni, statistiche, indagini pratiche, linee guida, piani d'azione, opinioni e commenti generali.

 

c.      stabilità legami con istituti di ricerca e di documentazione e centri di studio.

 

d.      inviterà a partecipare al suo lavoro, a secondo del caso, ogni persona qualifica, specificata, specialista o organizzazione non statale attiva nel suo campo di competenza e in grado di aiutare nel raggiungimento dei suoi obiettivi e tenendo udienza.

 

e.       Creando reti di professionalità impegnate nell'area della giustizia

 

Art.4  PROCEDURE

 

1.      La commissione (CEPEG) può espletare le sue funzioni (riferite) riportate nell'art.2 (par.1) (sottopar. a-b-c-e) su propria iniziativa.

 

2.      La commissione può espletare le sue funzioni (riportate nell'art.2 par.2 sottopar. d) a richiesta di uno o più membri stato.

 

 

3.      La commissione dovrà fornire opinioni su richiesta dell'assemblea del Parlamento del Consiglio d'Europa, la carta europea dei diritti umani le specifiche commissioni del Consiglio d'Europa, in articolare la commissione europea sulla cooperazione legale, la commissione europea sui problemi criminali, la commissione di governo sui diritti umani e il Consiglio consultivo dei giudici europei e la segreteria generale.

 

4.      Le commissioni di governo del consiglio d'Europa, come pure ogni istituzione internazionale, può beneficiare della attività della commissione facendone richiesta al consiglio dei Ministri, per ottenere il suo consenso.

 

Art.5  COMPOSIZIONE DELLA CEPEG

 

1.     La CEPEG sarà composta da esperti che nel miglior modo contribuiranno ai suoi scopi e funzioni e che hanno una profonda conoscenza dell'amministrazione, della funzionalità e dell'efficienza della giustizia penale, civile o amministrativa.

 

2.     Ogni stato membro del Consiglio d'Europa proporrà un esperto alla CAPEG. Il lavoro e le spese di sussistenza di questo esperto, come pure del Presidente della CEPEG, saranno coperte dal budget del consiglio d'Europa. Ogni membro potrà fornire esperti aggiuntivi a propria spese.

 

 

3.     I presidenti dell'assemblea Parlamentare e della corte europea dei diritti umani, come pure le cariche delle specifiche commissioni di controllo del Consiglio d'Europa, in  particolare la CDCG, o i loro rappresentanti possano partecipare al lavoro della CEPEG senza diritto di voto.

 

Art.6  OSSERVATORI E PARTECIPAZIONE DELLA COMUNITA' EUROPEA

 

1.     Gli osservatori possono essere ammessi alla CEPEG in base ai termini della delibera (76) 3.

2.     La partecipazione della Comunità europea alla CEPEG sarà diretta dall'accordo tra il Consiglio d'Europa e la comunità europea concluso il 15.6.87, come rettificato dallo scambio di lettere tra il segretario generale del consiglio d'Europa e il presidente della commissione europea del 5.11.96.

 

Modalità specifiche di cooperazione possono essere il soggetto di ulteriori accordi.

 

Art.7   OPERATO DELLA CEPEG

1.     la C. redigerà le proprie regole di procedure

 

2.     la CEPEG

 

a.      terrà almeno una riunione plenaria all'anno

 

b.     può decidere di istituire gruppi di lavoro e di organizzare, in base alle risorse disponibili, meetings specifici, ogni volta che sia necessario

 

 

c.     Deciderà la pubblicità da fare alle proprie attività, considerando in particolare le possibilità offerte dalle nuove tecnologie di informazione.

 

3.     La CEPEG sarà assistita da una segreteria fornita dalla segreteria generale del Consiglio d'Europa.

 

4.     I membri della C. avranno diritto di voto.

 

5.     La CEPEG redigerà il suo programma annuale di attività per la segreteria generale che, per quanto riguarda le priorità globali e le risorse riconosciute, considererà questo programma nelle proposte del programma delle Attività nel complesso.

 

6.     La C. approverà il resoconto della sera attività annuale, prima di sottoparla al consiglio dei Ministri.

 

7.     La C. pubblicherà ogni anno il resoconto della sua attività annuale, una volta approvato dal consiglio dei Ministri.

 

Art.8  EMENDAMENTI

 

1.     Il Consiglio dei Ministri può accettare emendamenti a questo statuto, all'Append.II e ai principi contenuti nella premessa a questa delibera dello statuto del Consiglio d'Europa, dopo aver consultato la CEPEG.

 

2.     La C. può proporre emendamenti a questo statuto, all'App.II e ai principi contenuti nella premessa a questa delibera, alla Commissione dei Ministri che deciderà in base alla maggioranza.

 

Appendice 2 alla Delibera 2002 (12)

 

Lista non esauriente delle relative raccomandazioni del Consiglio d'Europa

 

Accesso alla giustizia e specifica ed efficiente funzionalità delle Corti.

 

Accesso alla giustizia

 

Delibera (76) 5 sull'assistenza legale in materia civile commerciale e amministrativa

 

Delibera (78) 8 sull'assistenza e sul consiglio legale

 

Raccomandazione N.R. (81) 7 sulle misure che facilitano l'accesso alla giustizia

 

Raccomandazione N.R. (93) 1 sull'effettivo accesso alle leggi e alla giustizia per i meno abbienti

 

Raccomandazione N.R. (98) 1 sulla mediazione familiare

 

Raccomandazione N.R. (99) 19 riguardante la mediazione in questioni penali

 

Raccomandazione R (2001) 9 sulle alternative alle cause tra autorità amministrative e parti private

 

Efficienza delle azioni giudiziarie

 

Raccomandazione N.R. (84) 5 sui principi delle procedure civili stilati per migliorare la funzione della giustizia

 

Raccomandazione N.R. (86) 12 sulla misure per prevenire e ridurre l'eccessiva mole e di lavoro delle Corti

 

Raccomandazione N.R. (87) 8 sulla semplificazione della giustizia penale

 

Raccomandazione N.R. (95) 5 sull'introduzione e il miglioramento della funzionalità dei sistemi di appello e le procedure nei corsi civili e commerciali.

 

Lo statuto e il ruolo delle professioni legali

 

Giudici

 

Raccomandazione N.R. (94) 12 sull'indipendenza, efficienza e il ruolo dei giudici.

 

Pubblici Ministeri

 

Raccomandazione Rec (200) 19 sul ruolo dei P.M. nel sistema giud. Penale

 

Avvocati

 

Raccomandazione Rec (2000) 21 sulla libertà di esercizio della professione di avvocato.

 

Formazione

 

Raccomandazione N.R. (94) 12 sull'indipendenza, efficienza e ruolo dei giudici.

 

Raccomandazione Rec (2000) 19 sul ruolo dei P.M. nel sistema giud. Penale

 

Raccomandazione Rec (2000) 21 sulla libertà di esercizio della professione di avvocato

 

Amministrazione della Giustizia e gestione delle Corti.

 

Uso delle tecnologie di informazione e di comunicazione.

 

 

 

 

 

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23 maggio 2012:

Roma (ore 14,30 Sala Nassirya – Senato della Repubblica) , cittadinanzAttiva promuove un INCONTRO SULLA VALUTAZIONE CIVICA DEI TRIBUNALI

 

 

 

 

17 maggio 2012:

LA DISCUSSIONE SULL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA NEL FORUM P.A. 2012

 

 

 

 

 

 

15 maggio 2012:

Ripartire dall'Ufficio per il processo: un progetto per la giustizia a servizio dei cittadini e a presidio della legalità

 

 

 

 

 

30 aprile 2012:

 l'Associazione Dirigenti tra i soggetti accolti come "aderenti collettivi" a CittadinanzAttiva

 

3 aprile2012

Valutazione 2011 richiesta scheda finale - report di gestione

 

2 - 3 marzo 2012:

CONVEGNO IN CASSAZIONE: PRIMO RAPPORTO SULLA GIUSTIZIA CIVILE

 

 

 


L'Associazione Dirigenti Giustizia è un'associazione professionale tra i dirigenti amministrativi dell'amministrazione giudiziaria che, negli ultimi anni, si è posta come obiettivo, tra gli altri, il miglioramento della qualità e dell'efficienza del servizio giustizia.