Ottocentottantesimo meeting - 18
settembre 2002
Appendice 7 (idem 10.4)
Risoluzione (deliberazione) 2002 - 12
stabilita dalla Commissione Europea per l'efficienza della Giustizia (CEPEG)
(adottata dal Consiglio dei Ministri il 18.9.2002 nell'808mo meeting dei
deputati dei Ministri)
Il Consiglio dei Ministri in base ai
termini degli artt.150 e 16 dello Statuto del Consiglio d'Europa.
-
riconoscendo che la norma di legge sui cui
si basano le democrazie europee non può essere (assicurata) garantita
senza imparziali, efficienti e accessibili sistemi giudiziari;
-
riconoscendo anche che la norma di legge
può essere una realtà solo se i cittadini possono fare rispettare i loro
diritti legali e mettere in discussione gli atti illegali;
-
sottolineando la necessità di migliorare
la cooperazione tra gli stati (membri) e analizzando i risultati
raggiunti dai diversi sistemi giudiziari, facilitando la realizzazione
degli strumenti legali internazionali riguardanti l'efficienza e
l'imparzialità della giustizia e definendo mezzi concreti per migliorare
la funzionalità dei sistemi giudiziari in Europa;
-
sottolineando la necessità di migliorare
la comunicazione tra tutti i sistemi principalmente riguardo la
funzionalità della giustizia;
-
cosciente della necessità di fare pieno
uso di tutte le informazioni appropriate e delle tecnologie di
comunicazione per facilitare l'accesso alla giustizia, di migliorare
l'efficienza e la funzionalità del sistema giudiziario, di ridurre i
costi della giustizia e di rendere il servizio accessibile al pubblico;
-
ricordando le richieste della convenzione
Europea dei Diritti Umani e in particolare gli artt.5,6,13 e 14, come
pure le relative clausole dei suoi protocolli, la giurisprundenza della
corte Europea dei diritti Unioni e gli importanti sturmenti (mezzi)
legali internazionali stabiliti dal consiglio d'Europa nell'area
dell'efficienza e dell'imparzialità della giustizia e la necessità della
loro realizzazione;
-
considerando anche le decisioni del
consiglio dei Ministri riguardanti la procedura di controllo relativa a
domande sulla funzionalità del sistema giudiziario;
-
considerando le risoluzioni delle 20ma,
22 ma, 23
ma e 24 ma
conferenza dei Ministri Europei della Giustizia (Budapest 1996, Chisinau
1999, Londra 2000 e Mosca 2001 rispettivamente);
-
considerando il rapporto (resoconto) sulle
misure effettiva di costo prese dagli stati per incrementare
l'efficienza della giustizia, preparata dalla Commissione europea sulla
cooperazione legale (CDCJ) in collaborazione con la commissione europea
sui problemi legali (CDPC);
-
ricordando i risultati ottenuti durante le
attività di cooperazione legale multilaterale e bilaterale portata
avanti dal Consiglio d'Europa e dagli stati suoi membri e convinto della
necessità che questi risultati siano adeguatamente messi in atto
attraverso proposte legislative concrete che minimo a migliorare la
funzionalità del sistema giuridico;
-
tenendo in considerazione il lavoro
condotto dai vari organi del Consiglio d'Europa riguardo la protezione e
la promozione dei diritti umani e la norma di legge che riguarda la
specifica ed efficiente funzionalità della giustizia, in particolare il
lavoro svolto dalla CDCJ, CDPC, dalla Commissione di governo dei diritti
umani (CDDM) e dal Consiglio consultivo dei Giudici europei (CCJE);
Considerando in particolare i seguenti
principi:
I. Accesso alla giustizia e
specifica ed efficiente funzionalità delle corti
1 . Accesso alla giustizia
i. l'accesso alla
giustizia sarà garantito in tutti i casi riguardanti la determinazione
dei diritti civili e i vincoli giuridici o di ogni corpo d'accusa
criminale; consigli legali e assistenza saranno disponibili quando gli
interessi della giustizia lo richiedendo.
ii. Infine, le clausole contenute nei
relativi strumenti legali del Consiglio d'Europa (App.II saranno presi
in considerazione)
2. Efficienza dei procedimenti giudiziari
i. tutte le misure
necessarie saranno prese per aderire all'art.6 della Convenzione europea
sui Diritti Umani fornendo procedimenti (giudiziari) giuridici entro un
tempo ragionevole, fornendo anche altre garanzie per un processo
imparziale - compatibilmente a ciò, si dovrebbero evitare ritardi non
opportuni nei procedimenti giudiziari e ridurre il loro costo.
ii. l'efficienza della giustizia sarà
garantita e, affinché ciò avvenga, i provvedimenti contenuti nei
relativi strumenti legali internazionali del Consiglio d'Europa saranno
tenuti in considerazioni (App.II).
iii. misure provvisorie, protettive ed
urgenti ottenute da semplici e rapide procedure dovrebbero essere
disponibili per fornire soluzioni temporanee che sebbene no definitive,
garantiscono l'effettiva difesa dei diritti delle parti o di una terza
persona, come pure l'efficienza dei procedimenti giudiziari.
3. attuazione di decisioni della Corte di
giustizia
i. tutte le
decisioni giudiziarie saranno attuate in modo effettivo ed entro un
tempo limitati ragionevole.
ii. gli aiutanti dello sceriffo, dove
questi esiste, o di qualunque altro agente esecutivo, porteranno avanti
il loro lavoro conformemente alla legge alla trasparenza,
all'imparzialità e alla efficienza.
II. Lo stato giuridico e il ruolo delle
professioni legali.
1. Giudici
i. saranno prese
tutte le misure necessarie per rispettare, garantire, promuovere
l'indipendenza (autonomia) e l'imparzialità dei giudici e nello stesso
tempo per assicurare la loro efficienza e competenza.
ii. a tal fine, saranno presi in
considerazione i provvedimenti contenuti nella relativa raccomandazione
riferita nell'App.II (riportata).
2. Pubblici Ministeri
i. tutte le misure
necessarie saranno prese per garantire e promuovere lo stato giuridico e
il ruolo dei P.M. e nello stesso tempo per assicurare l'efficienza e la
competenza in modo da consentire loro di adempire i loro doveri e le
loro responsabilità professionali senza interferenza ingiustificate.
ii. a tal fine, saranno presi in
considerazione i provvedimenti contenuti nella relativa raccomandazione
riferita nell'App.II (riportata).
3. Avvocati
i. tutte le misure
necessarie saranno prese per consentire (permettere) la libertà
dell'esercizio della professione di avvocato e, allo stesso tempo, per
(assicurare) garantire la competenza e la condotta responsabile degli
avvocati nei processi (procedimenti giudiziari)
ii. a tal fine, saranno presi in
considerazione i provvedimenti contenuti nella relativa raccomandazione
riferita nell'App.II (riportata).
4. Formazione
i. l'iniziale e la
successiva formazione è un diritto e un dovere di tutte le persone
coinvolte nel servizio giudiziario ed è un requisito indispensabile
affinchè la giustizia adempia le sue funzioni.
ii. l'iniziale e la successiva formazione
delle professioni legali sarà garantita, in particolare considerando i
relativi strumenti legali del consiglio d'Europa riportati nell'App.II.
III. Amministrazione della Giustizia e
la gestione delle Corti.
i. l'adeguata
amministrazione della giustizia e l'effettiva gestione delle Corti è una
condizione essenziale per l'opportuna funzionalità del sistema
giudiziario e richiede, tra le altre cose, adeguati stanziamenti di
bilancio preventivo.
Una considerazione andrebbe fatta in riferimento al
resoconto sulle misure di costo effettivo prese dagli stati membri per
incrementare l'efficienza della giustizia presentato dalla CDCJ e dalla
CDPC nella 23ma
conferenza dei Ministeri della Giustizia europei (Londra 2000).
ii. saranno prese in considerazione, per
migliorare l'amministrazione della giustizia e la gestione delle Corti,
le clausole contenute nei relativi strumenti legali internazionali del
Consiglio d'Europa riportati nell'App.II.
IV. Uso delle tecnologia di
informazione e comunicazione
i. l'uso delle tecnologia di informazione
e comunicazione sarà promosso per rafforzare l'efficienza della
giustizia in particolare per facilitare l'accesso alla giustizia,
velocizzare i procedimenti delle Corti, migliorare la formazione delle
professioni legali come pure l'amministrazione della giustizia e la
gestione delle corti.
ii. a tal fine, saranno presi in
considerazione i provvedimenti contenuti nella relativa raccomandazione
riferita nell'App.II (riportata).
La commissione europea per l'efficienza
della giustizia (CEPEG) è regolata dallo statuto contenuto nell'app.I la
commissione lavorerà in stretta cooperazione (e coordinazione) con la
CDCG.
Appendice 1 della Delibera (2002) 12
Statuto della Commissione Europea per
l'efficienza della Giustizia (CEPEG)
Art.1 SCOPI
Lo scopo della
Commissione europea per l'efficienza della giustizia è quello di
migliorare l'efficienza e la funzione del sistema giudiziari degli
stati membri, per assicurare che ciascuno entro la propria giurisdizione
può rafforzare effettivamente i propri diritti legali, suscitando così
maggiore fiducia dei cittadini nel sistema giudiziario e favorendo una
migliore realizzazione degli strumenti legali internazionali del
Coniglio d'Europa riguardo l'efficienza e l'imparzialità della
giustizia.
Art.2 FUNZIONI
1. senza pregiudizio sulla competenza
degli altri capi del Consiglio d'Europa e considerando il lavoro che
essi hanno già condotto nel soggetto, la CEPEG incoraggerà gli stati
membri a cooperare tra loro e a (partecipare) collaborare con le
istituzioni internazionali su temi specifici.
Essa avrà il compito:
a.
di esaminare i risultati raggiunti dai
diversi sistemi giud. Alla luce dei principi riportati nella premessa a
questa delibera usando, tra le altre cose, criteri statistici comuni e
mezzi di valutazione.
b.
di definire problemi e area per possibili
miglioramenti e di scambiare punti di vista sulla funzionalità dei
sistemi giudiziario
c.
di identificare vie concrete per
migliorare la misura e la funzionalità dei sistemi giudiziari degli
stati membri, tenendo in considerazione i loro bisogni specifici.
d.
di fornire assistenza ad euro o più stati
membri, in base alla loro richiesta, includendo assistenza per adeguarsi
agli standard del Consiglio d'Europa.
e.
di propone, se appropriato, aree in cui
gli specifici organi di governo del consiglio, in particolare la
commissione europea sulla cooperazione legale (CDCJ) possono, se lo
ritengono necessario, definire nuovi strumenti legali internazionali o
emendamenti adattabili dal consiglio dei ministri.
2. La CEPEG non è un corpo di
supervisione o di monitoraggio.
Art.3 METODI DI LAVORO
La CEPEG attuerà i suoi scopi
a.
identificando e sviluppando degli
indicatori, analizzando dati quantitativi e qualitativi e definendo
misure e mezzi di valutazione.
b.
redigerà relazioni, statistiche, indagini
pratiche, linee guida, piani d'azione, opinioni e commenti generali.
c.
stabilità legami con istituti di ricerca e
di documentazione e centri di studio.
d.
inviterà a partecipare al suo lavoro, a
secondo del caso, ogni persona qualifica, specificata, specialista o
organizzazione non statale attiva nel suo campo di competenza e in grado
di aiutare nel raggiungimento dei suoi obiettivi e tenendo udienza.
e.
Creando reti di professionalità impegnate
nell'area della giustizia
Art.4 PROCEDURE
1.
La commissione (CEPEG) può espletare le
sue funzioni (riferite) riportate nell'art.2 (par.1) (sottopar. a-b-c-e)
su propria iniziativa.
2.
La commissione può espletare le sue
funzioni (riportate nell'art.2 par.2 sottopar. d) a richiesta di uno o
più membri stato.
3.
La commissione dovrà fornire opinioni su
richiesta dell'assemblea del Parlamento del Consiglio d'Europa, la carta
europea dei diritti umani le specifiche commissioni del Consiglio
d'Europa, in articolare la commissione europea sulla cooperazione
legale, la commissione europea sui problemi criminali, la commissione di
governo sui diritti umani e il Consiglio consultivo dei giudici europei
e la segreteria generale.
4.
Le commissioni di governo del consiglio
d'Europa, come pure ogni istituzione internazionale, può beneficiare
della attività della commissione facendone richiesta al consiglio dei
Ministri, per ottenere il suo consenso.
Art.5 COMPOSIZIONE DELLA CEPEG
1.
La CEPEG sarà composta da esperti che nel
miglior modo contribuiranno ai suoi scopi e funzioni e che hanno una
profonda conoscenza dell'amministrazione, della funzionalità e
dell'efficienza della giustizia penale, civile o amministrativa.
2.
Ogni stato membro del Consiglio d'Europa
proporrà un esperto alla CAPEG. Il lavoro e le spese di sussistenza di
questo esperto, come pure del Presidente della CEPEG, saranno coperte
dal budget del consiglio d'Europa. Ogni membro potrà fornire esperti
aggiuntivi a propria spese.
3.
I presidenti dell'assemblea Parlamentare e
della corte europea dei diritti umani, come pure le cariche delle
specifiche commissioni di controllo del Consiglio d'Europa, in
particolare la CDCG, o i loro rappresentanti possano partecipare al
lavoro della CEPEG senza diritto di voto.
Art.6 OSSERVATORI E PARTECIPAZIONE DELLA
COMUNITA' EUROPEA
1.
Gli osservatori possono essere ammessi
alla CEPEG in base ai termini della delibera (76) 3.
2.
La partecipazione della Comunità europea
alla CEPEG sarà diretta dall'accordo tra il Consiglio d'Europa e la
comunità europea concluso il 15.6.87, come rettificato dallo scambio di
lettere tra il segretario generale del consiglio d'Europa e il
presidente della commissione europea del 5.11.96.
Modalità specifiche di cooperazione
possono essere il soggetto di ulteriori accordi.
Art.7 OPERATO DELLA CEPEG
1.
la C. redigerà le proprie regole di
procedure
2.
la CEPEG
a.
terrà almeno una riunione plenaria
all'anno
b.
può decidere di istituire gruppi di lavoro
e di organizzare, in base alle risorse disponibili, meetings specifici,
ogni volta che sia necessario
c.
Deciderà la pubblicità da fare alle
proprie attività, considerando in particolare le possibilità offerte
dalle nuove tecnologie di informazione.
3.
La CEPEG sarà assistita da una segreteria
fornita dalla segreteria generale del Consiglio d'Europa.
4.
I membri della C. avranno diritto di voto.
5.
La CEPEG redigerà il suo programma annuale
di attività per la segreteria generale che, per quanto riguarda le
priorità globali e le risorse riconosciute, considererà questo programma
nelle proposte del programma delle Attività nel complesso.
6.
La C. approverà il resoconto della sera
attività annuale, prima di sottoparla al consiglio dei Ministri.
7.
La C. pubblicherà ogni anno il resoconto
della sua attività annuale, una volta approvato dal consiglio dei
Ministri.
Art.8 EMENDAMENTI
1.
Il Consiglio dei Ministri può accettare
emendamenti a questo statuto, all'Append.II e ai principi contenuti
nella premessa a questa delibera dello statuto del Consiglio d'Europa,
dopo aver consultato la CEPEG.
2.
La C. può proporre emendamenti a questo
statuto, all'App.II e ai principi contenuti nella premessa a questa
delibera, alla Commissione dei Ministri che deciderà in base alla
maggioranza.
Appendice 2 alla Delibera 2002 (12)
Lista non esauriente delle relative
raccomandazioni del Consiglio d'Europa
Accesso alla giustizia e specifica ed
efficiente funzionalità delle Corti.
Accesso alla giustizia
Delibera (76) 5 sull'assistenza legale
in materia civile commerciale e amministrativa
Delibera (78) 8 sull'assistenza e sul
consiglio legale
Raccomandazione N.R.
(81) 7 sulle misure che facilitano l'accesso alla giustizia
Raccomandazione N.R.
(93) 1 sull'effettivo accesso alle leggi e alla giustizia per i meno
abbienti
Raccomandazione N.R.
(98) 1 sulla mediazione familiare
Raccomandazione N.R.
(99) 19 riguardante la mediazione in questioni penali
Raccomandazione R
(2001) 9 sulle alternative alle cause tra autorità amministrative e
parti private
Efficienza delle azioni giudiziarie
Raccomandazione
N.R. (84) 5 sui principi delle procedure civili stilati per migliorare
la funzione della giustizia
Raccomandazione N.R. (86) 12 sulla misure
per prevenire e ridurre l'eccessiva mole e di lavoro delle Corti
Raccomandazione N.R. (87) 8 sulla
semplificazione della giustizia penale
Raccomandazione N.R. (95) 5
sull'introduzione e il miglioramento della funzionalità dei sistemi di
appello e le procedure nei corsi civili e commerciali.
Lo statuto e il ruolo delle
professioni legali
Giudici
Raccomandazione
N.R. (94) 12 sull'indipendenza, efficienza e il ruolo dei giudici.
Pubblici Ministeri
Raccomandazione Rec (200) 19 sul ruolo dei
P.M. nel sistema giud. Penale
Avvocati
Raccomandazione Rec (2000) 21 sulla
libertà di esercizio della professione di avvocato.
Formazione
Raccomandazione N.R. (94) 12
sull'indipendenza, efficienza e ruolo dei giudici.
Raccomandazione Rec (2000) 19 sul ruolo
dei P.M. nel sistema giud. Penale
Raccomandazione Rec (2000) 21 sulla
libertà di esercizio della professione di avvocato
Amministrazione della Giustizia e gestione
delle Corti.
Uso delle tecnologie di informazione e di
comunicazione.
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