| LA
VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI NEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Normativa di
riferimento:
§
D.M. 8/6/98 n. 279
Regolamento recante norme per la verifica dei risultati e della responsabilità dei
dirigenti del Ministero di grazia e giustizia;
§
D. Lgs 286/99
Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione
dei costi, dei rendimenti e dei risultati dellattività svolta dalle amministrazioni
pubbliche, a norma dellart. 11 della L. 15/3/97 n. 59;
§
D. Lgs 165/01 Norme generali sullordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
§
CCNL per il
quadriennio 1998/2001 del personale dirigente dellAREA 1.
CONSIDERAZIONI
GENERALI E ITER DEL PROCEDIMENTO
Da un punto di vista
generale, non possiamo che essere soddisfatti di quanto è stato compiuto dal nostro
Ministero per rispettare la normativa esistente in materia di dirigenza amministrativa.
A fronte dellampia
documentazione che ci è stata fornita e della volontà espressa dalla Commissione di
coinvolgere tutti gli attori di quello che chiamiamo
il pianeta giustizia, volontà che si è concretizzata nellinvito
a partecipare a questi incontri rivolto anche ai magistrati capi degli uffici giudiziari,
pensiamo che anche i colleghi che non avevano sino a questo momento la piena certezza
delle loro funzioni abbiano oggi la prova che siamo dirigenti a tutti gli
effetti.
Del resto un primo
segnale in questo senso era già contenuto nel D.M. 279/98 laddove allart. 1, comma
1, prevede che la verifica concerna
lattività dei dirigenti dellamministrazione
centrale e periferica, nonché lattività dei dirigenti amministrativi degli uffici
giudiziari.
Per quanto
riguarda liter metodologico seguito per arrivare alla formulazione del documento di
valutazione e a queste riunioni nulla si può eccepire, se non la mancanza di
informazione, anche a livello sindacale, che si è avuto in corso dopera. In
effetti, a pag. 2 della Relazione riassuntiva si legge che
La Commissione ha
elaborato un sistema di valutazione, la cui metodologia, dopo il confronto con le varie
strutture organizzative e linformazione delle rappresentanze sindacali, è stata
approvata dal Ministro
; vorremmo pertanto conferma del fatto che la
Commissione si è già confrontata con un gruppo di dirigenti in servizio al Ministero e
negli uffici giudiziari e soprattutto dellavvenuta corretta informazione preventiva
alle OO. SS. prevista dallart. 35 comma 3 del CCNL. In particolare vorremmo sapere
se nessuna delle sigle sindacali ha richiesto la concertazione, ha fatto delle
osservazioni e se tali osservazioni siano state recepite o meno dalla Commissione.
Comunque, se la procedura è stata corretta, non si può imputare alla Commissione la
mancanza di informazione da parte delle OO. SS. nei confronti dei loro iscritti; tali
valutazioni esulano da questo incontro.
IL
CONTESTO
La nota metodologica
elaborata dalla Commissione è unitaria e prevede un solo sistema di valutazione per i
dirigenti, siano essi in servizio presso lAmministrazione centrale o presso gli
Uffici giudiziari. E, a questo proposito, è
interessante notare che lart. 5 del D.M. 279/98 Compiti e poteri della
Commissione per la valutazione dei dirigenti alla lettera b) prevede che la
Commissione predisponga
i parametri di riferimento del controllo e delle
valutazioni, con opportune modificazioni e specificazioni ai fini della valutazione dei
dirigenti amministrativi presso gli uffici giudiziari; è evidente che già al
momento della formulazione del regolamento qualcuno si era reso conto della specificità
del ruolo rivestito dai dirigenti amministrativi presso gli uffici giudiziari.
Comunque, per
perseguire la sua visione unitaria, notiamo che il documento della Commissione parte da un
presupposto di identità tra dirigenti generali e magistrati capi degli uffici giudiziari
da cui discendono alcuni interessanti corollari:
§
gli uffici
giudiziari sono (in quanto strutture amministrative) anche uffici decentrati del
Ministero;
§
i magistrati capi
degli uffici giudiziari in quanto parificati ai dirigenti generali sono anchessi
sottoposti alla responsabilità dirigenziale prevista dallart. 21 dal D. Lgs
165/2001;
§
il magistrato capo
dellufficio giudiziario è il diretto superiore gerarchico del dirigente della
cancelleria;
§
anche i magistrati
capi degli uffici saranno quindi oggetto di valutazione non solo in quanto magistrati ma
anche per la loro funzione di dirigenza.
E evidente
infatti che, per una corretta valutazione delle responsabilità, non vi può essere alcuna
interruzione nella linea gerarchica di trasmissione delle direttive, secondo quanto
correttamente esposto a pag. 2 della stessa Relazione riassuntiva:
§
emanazione della
direttiva del Ministro;
§
traduzione della
direttiva in politiche (obiettivi, vincoli, linee guida) da parte del direttore generale
(oggi capo dipartimento);
§
traduzione delle
politiche in piani e progetti da parte del capo dellufficio o del dirigente
generale;
§
negoziazione degli
obiettivi tra il dirigente generale o il capo dellufficio e il dirigente.
Questo percorso da
un punto di vista formale è assolutamente logico, ma è solo il prodotto di una libera
interpretazione della realtà esistente da parte della Commissione; e non sappiamo se i
magistrati capi degli uffici hanno colto, nel documento che ci è stato trasmesso a fine
novembre, tutte le implicazioni che derivano da questa interpretazione.
Dovremmo inoltre
chiederci se i magistrati capi degli uffici abbiano quella cultura della gestione,
per valorizzare le risorse umane, per migliorare la qualità del servizio e per rafforzare
le capacità manageriali che consenta loro di tradurre in piani e progetti le
politiche del capo dipartimento e negoziare gli obiettivi con i dirigenti amministrativi.
Questa domanda è posta non certo per sminuire le capacità dei magistrati capi degli
uffici; pensiamo solo che, in quanto magistrati e non dirigenti, sappiano fare bene altre
cose.
Sono i dirigenti
amministrativi infatti che ormai da più di dieci anni seguono percorsi di formazione su
queste tematiche, che si sono impegnati nel promuovere linformatizzazione degli
uffici, che hanno cercato di accrescere la capacità professionale del personale
organizzando corsi e svolgendo attività di docenza, che hanno promosso attraverso le loro
Associazioni un progetto di qualità totale per gli uffici giudiziari.
Sia ben chiaro: non
abbiamo mai parlato di doppia dirigenza, ovvero di una dirigenza amministrativa svincolata
dalla magistratura; ma ribadiamo oggi ciò che sempre abbiamo affermato: il rapporto che
unisce magistrato capo dellufficio e dirigente della cancelleria non può e non deve
essere un rapporto gerarchico, bensì un rapporto funzionale.
Il compito di
tradurre in piani e progetti le politiche del capo dipartimento non può e non deve essere
demandato al magistrato capo dellufficio; questi deve piuttosto fare un suo piano di
lavoro relativo allesercizio della giurisdizione sul territorio di competenza
(questo dovrebbe essere il nuovo modo di concepire le tabelle) e poi
confrontarsi con il dirigente amministrativo per redigere insieme, sulla base delle
politiche del capo dipartimento e delle risorse disponibili, un progetto operativo,
attraverso un franco colloquio.
Tale sistema, che
vede contemperate ad un tavolo di trattativa le esigenze della giurisdizione con la
realtà operativa della struttura amministrativa è del resto già stato previsto nel D.L.
3215/S, decaduto al termine della scorsa legislatura, che ben definiva i ruoli degli
attori allinterno del nostro sistema giudiziario
IL
MODELLO DI VALUTAZIONE
A questo punto è
evidente che la metodologia di valutazione può effettivamente seguire un unico percorso,
sia per i dirigenti dellAmministrazione centrale che per quelli degli uffici
giudiziari; questi avranno infatti fra i clienti interni un cliente privilegiato,
ovvero il magistrato capo dellufficio, al quale rispondono funzionalmente
del loro operato in quanto, rendiamocene conto, entrambi hanno un obiettivo comune: quello
di rendere giustizia nel territorio in cui operano.
Entrando poi nel
merito della metodologia di valutazione adottata, dobbiamo rilevare che essa è
sicuramente pregevole se riferita ad unazienda privata o pubblica fornitrice di
servizi di tipo economico, ma sconta il mancato adattamento alla natura di unamministrazione
atipica quale quella giudiziaria.
La base di un
sistema di qualità è nella scelta di incentrare lattività dellazienda sulle
esigenze dellutente, che per una pubblica amministrazione è il cittadino: in
pratica fornire i beni e i servizi che lutente richiede, con le caratteristiche di
qualità che lo stesso esige.
Per unamministrazione
pubblica, in particolare per la nostra, le esigenze di qualità sono previste dalla legge
e addirittura dalla Costituzione (il servizio giustizia, il giusto
processo) e corrispondono in astratto a ciò che vuole la società.
Ma quando la
qualità deve essere misurata in concreto, siamo certi che le esigenze pratiche del
cittadino utente siano coerenti con le finalità di legge? Gli avvocati potrebbero essere
daccordo (ma non sempre) ad avere un processo civile veloce ed efficiente ma è fin
troppo chiaro che nellambito del processo penale gli interessi in gioco possono
essere diversi. E comunque non ci sembra pertinente la scelta di individuare quale cliente
il consiglio dellordine degli avvocati: i clienti sono i singoli avvocati, non lorgano
burocratico demandato a sovrintendere allalbo di questi professionisti, le cui
valutazioni potrebbero essere spesso viziate da considerazioni di opportunità politica
(sia in senso favorevole che sfavorevole al dirigente) e non dettate dal rapporto
quotidiano con le singole cancellerie. Forse un questionario da distribuire a una
percentuale dei legali (equamente distribuita tra civilisti e penalisti), scelti secondo
criteri predeterminati, porterebbe ad un risultato più obiettivo.
Così pure, per
quanto riguarda il parere che dovrebbe esprimere il personale, quale cliente interno,
siamo certi che ciò che desidera il personale è coerente con i programmi dellamministrazione?
E cosa è stato fatto per educare il personale dipendente ad una logica della qualità?
Come si può sviluppare un clima organizzativo orientato allefficienza ed alla
logica del risultato se si concludono a livello nazionale accordi come quello sul fondo
unico damministrazione anno 2001 con cui i fondi sono stati distribuiti come sempre
a pioggia? Come si può programmare lattività dellufficio, se
ogni anno il dirigente conosce solo alla fine dellanno quali sono i fondi a sua
disposizione per la gestione sia delle risorse umane che materiali?
Con questo sistema
di valutazione, e in queste condizioni, piuttosto che generare energie tendenti a
realizzare obiettivi di qualità, si rischia di potenziare forze concentriche il cui
risultato può essere quello della paralisi dellattività del dirigente.
CONCLUSIONI
Non abbiamo labitudine
di presentarci con lamentazioni relative a tutto ciò che non va nella
Giustizia; vorremmo pertanto concludere facendo rilevare soprattutto ai colleghi dirigenti
che, al di là delle difficoltà obiettive di applicazione, il documento prodotto dalla
Commissione di valutazione può essere comunque un elemento importante per la nostra
crescita culturale e professionale. Ragionare in termini di obiettivi e di qualità non è
facile, ma dobbiamo imparare a farlo senza nasconderci dietro limponderabile
quantità di variabili che assilla il nostro mondo; le aziende private non ne hanno meno,
per quanto riguarda sia le risorse umane che quelle strumentali od economiche. Nemmeno il
capo del personale di unazienda di Tokio può sapere allinizio dellanno
quanti suoi dipendenti andranno in maternità nel corso dellanno, quanti si
ammaleranno, quanti passeranno ad unimpresa concorrente. Piuttosto dobbiamo imparare
a convivere con le variabili, ad adeguare ad esse la nostra azione amministrativa rendendo
i nostri uffici flessibili e i nostri dipendenti capaci di rispondere alle nostre
sollecitazioni.
E in nome di
questa sfida che ci sentiamo di accettare il documento presentato dalla Commissione,
purché lAmministrazione:
§
riveda il rapporto
tra magistrato capo dellufficio e dirigente amministrativo nel senso sopra indicato;
§
escluda il
Consiglio dellordine degli avvocati dalla valutazione del livello di
gradimento per il servizio amministrativo, valutazione da far effettuare invece da
una percentuale dei legali, da individuare con metodo predeterminato;
§
ci assicuri che
per lanno 2002 i risultati di questa attività di valutazione non saranno utilizzati
ai fini previsti dallart. 44 del CCNL, in modo da poter testare il sistema in modo
trasparente, attraverso una proficua collaborazione tra Amministrazione centrale e uffici
giudiziari. |