| Ministero della Giustizia
DIREZIONE GENERALE DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA
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Il Direttore generale
Roma, 13 giugno 2000
Dr. Massimo Orzella,
Dirigente Corte di Appello
PERUGIA
Egregio dott. Orzella,
nella sua qualità di presidente dell'Associazione, e in vista del
convegno di Vico Equense, Le invio il testo di un intervento che ho svolto recentemente in
un convegno di magistrati sul tema della funzione dirigenziale. Come potrà costatare, se
avrà tempo e voglia di leggerlo, più che di formazione ho parlato di dirigenza.
Al contenuto del testo posso aggiungere che l'accelerazione (solo
preannunciata) della ripresa del disegno di legge sul decentramento del Ministero, si è
poi realizzata; la Commissione ne ha ripreso l'esame e intende concludere prima
dell'estate.
Cordialmente,
Franco Ippolito
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MAGISTRATURA DEMOCRATICA
Frascati 21.5.2000 - Seminario su
La formazione dei dirigenti degli uffici giudiziari
Spunti per una discussione - di Franco Ippolito
- Premessa politica: la laicità di MD contro le nuove separatezze.
Ha ragione Livio Pepino quando individua nella riflessione e
nell'elaborazione sull'ordinamento giudiziario, a partire dal famoso volume de Il Ponte
del 1968, il fil rouge dell'impegno di MD sul modello di magistratura più idoneo a
realizzare una giurisdizione pienamente garante dei diritti dei cittadini.
Non altrettanto può dirsi dell'elaborazione nè della riflessione e
neppure dell'attenzione per i temi dell'organizzazione di un servizio capace di rendere
effettiva la giurisdizione. Anche noi abbiamo riflettuto, prodotto e operato quasi
esclusivamente sul versante della giustizia come funzione e poco o nulla su quello della
giustizia quale servizio. Su questo terreno si possono ricordare alcuni contributi
individuali, poco o nulla come elaborazione o iniziativa collettiva, oltre il convegno di
Torino dell'autunno del 1987.
Se oggi MD deve farsi carico di un certo appannamento del suo
tradizionale ruolo di orientamento del dibattito ordinamentale e dell'esigenza di
recuperare la capacita di porsi come punto di riferimento culturale e politico sui temi
della giustizia un lavoro ancora più difficile e innovativo va compiuto in materia di
organizzazione.
Nell'uno e nell'altro campo, in parte connessi e intrecciati, occorre
rielaborare, riprendendo l'essenziale indicazione di Pepino "idee-guida" e
''punti fondamentali", senza cedere a tentazioni di fondamentalismo e rifuggendo da1
reducismo e da1 nuovismo.
I1 fondamentalismo costituisce la negazione del connotato genetico MD,
sorta nella temperie degli anni 1964-1969 per infrangere la separatezza della magistratura
dalla società e dalle sue dinamiche. Può dirsi sinteticamente che MD costruì il suo
connotato essenziale, la sua identità, nella apertura alla società e nella 1acerazione
del velo che avvolgeva 1a magistratura in una fantomatica e illusoria, falsa e ipocrita
torre, un velo che costituiva ad un tempo un sudario e uno schermo che impediva di
guardare alla realtà della magistratura e alle dinamiche della società.
La nostra 1aicità è incompatibile con le riemergenti concezioni
neosacerdotali che, al di 1à delle dichiarazioni d'intenti, propongono nuove separatezze.
Come può qualificarsi, se non tolemaica e sacerdotale, una concezione
che, nella sostanza, individua nella magistratura l'astro attorno a cui ruota tutto
l'universo istituzionale e sociale e che propone un magistrato onnisciente e onnipotente,
capace di fare anche il formatore e l'organizzatore? E il rifiuto della contaminazione con
l'avvocatura non è l'espressione di un fondamentalismo manicheo, che contrasta
irrimediabilmente con la rottura della corporazione?
Il. fatto che molte delle proposte e delle elaborazioni di MD sono
diventate patrimonio diffuso della magistratura non trasforma l'attuale assetto del
sistema giudiziario nel migliore dei mondi possibili. Laicità implica innanzitutto
capacità di valutazione critica degli assetti esistenti, anche di quelli eventualmente
realizzati per nostro concorso o stimolo.
Per entrare nei temi della riflessionc propostaci, bisogna domandarsi
senza pregiudizi se l'attuale sistema di reclutamento (al di 1à degli aspetti
tecnico-procedurali) può ritenersi soddisfacente o se 1'attuale assetto organizzativo,
incentrato sul monopolio decisionale dei magistrati, può ritenersi accettabile. E se la
risposta è negativa, e la mia è negativa, possiamo accontentarci di migliorare gli
assetti esistenti senza proporre e realizzare significative innovazioni?
Dalla constatazione critica dell'esistente vanno tratte sollecitazioni
non già per cambiamenti indotti da effimero "nuovismo" o da pragmatismo
politico senza valori o da un efficientismo senza progetti, ma per una linea di
riflessione, di elaborazione di proposte, di azione politica, amministrativa e
organizzativa in funzione della realizzazione di un servizio giustizia che renda
finalmente possibile ed effettiva quella giurisdizione per i cittadini che era al centro
del nostro non lontano congresso di Palermo.
Se si vuole finalmente tenere insiemc riforme di ordinamento e riforme
di organizzazione, non si può evitare di dare risposte ai cittadini e alla colIettività
sui tempi, sui modi, sui costi del servizio giustizia.
- Formazione e organizzazione.
Questo intervento sui problemi attuali della dirigenza degli uffici
giudiziari vuole offrire, con la libertà propria di un confronto associativo, un
contributo che è frutto dell'esperienza maturata in tre luoghi di attività - gli uffici
giudiziari, il Consiglio superiore della magistratura, il Ministero della giustizia- che
costituiscono snodi essenziali ed osservatori privilegiati per capire il funzionamento (e
le cause del mancato funzionamento) del sistema giustizia.
Nell'impostare la riflessione sulla formazione per i dirigenti, è
necessario tenere ben distinte le due facce dell'amministrazione della giustizia: quella
relativa alla funzione e quella relativa al servizio. Le riforme degli ultimi anni hanno
lo scopo di ridare efficienza a1 sistema giudiziario e, nello stesso tempo, accrescere
credibilità e fiducia nel sistema, agendo contemporaneamente su diversi terreni,
processuale e sostanziale, ordinamentale e organizzativo.
Quest'ultimo è l'aspetto più rilevante e specifico per i dirigenti.
Le riforme processuali e sostanziali riguardano i magistrati in quanto tali, inerendo alle
funzioni giurisdizionali o comunque propriamente giudiziarie; i problemi di
organizzazione, pur coinvolgendo tutti i magistrati come soggetti dell'autogoverno,
concernono soprattutto i dirigenti.
Siamo stati chiamati a discutere su quale formazione per i dirigenti
degli uffici giudiziari. Più correttamente la domanda da porsi è: quale formazione per
quale organizzazione?
E' necessaria una preliminare precisazione di concetti e di ambiti che,
se anche sono sovente intrecciati, non vanno confusi.
L'identico sostantivo organizzazione viene solitamente usato per
riferirsi a concetti ed ad aspetti distinti. I1 termine organizzazione, per esempio,
designa sia una commissione referente del CSM sia la direzione generale del Ministero. Ma
l'identità terminologica non può designare identità di oggetto, se "spettano al
Ministro della giustizia 1'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla
giustizia" (art. 110 Cost.).
Sul piano concettualmente innanzitutto, ma anche su quello pratico ed
operativo, bisogna tenere ben distinti due aspetti, quello dell'amministrazione della
giurisdizione, riferito al circuito dell'autogoverno e al CSM, da quello
dell'organizzazione dei servizi affidato al Ministero della gjustizia.
La distinzione è importante, indipendentemente dalla questione, su cui
ritornerò, del rapporto tra dirigenze (magistratuale e amministrativa), giacchè la
riflessione sulla qualificazione e la formazione della dirigenza deve affrontare problemi
almeno in parte comuni a magistrati e amministrativi. Poiché sul magistrato capo
dell'ufficio è ancora sostanzialmente concentrato il monopolio decisionale in materia di
organizzazione, si pongono anche per i magistrati i problemi connessi alla "capacità
dirigenziale" come questione diversa dalla capacità professionale propria del
magistrato. Così come si pongono tutti i problemi relativi del rapporto tra competenze
previste dall'art 110 Cost. e capi degli uffici, nei quali si interseca un doppio circuito
che fa capo a due referenti: il ministero della giustizia, per gli aspetti relativi
all'organizzazione dei servizi, e il CSM per quelli relativi all'amministrazione della
giurisdizione.
Si tratta di considerazioni solo apparentemente ovvie, giacché da esse
derivano implicazioni complesse e delicate (che non possono essere esaminate in questa
sede) in ordine ai poteri costituzionali rispettivi del CSM e del Ministero nei rapporti
con i capi degli uffici.
- Gestione delle risorse e delle tecniche manageriali.
Esiste fra noi un'ampio consenso sull'inidoneità delle concezioni
aziendalistiche a fornire modelli di riferimento per l'amministrazione della giustizia che
"produce" tutela, promozione, realizzazione di diritti. Di qui tutti i principi
introdotti dalla Costituzione (di indipendenza, di inamovibilità, del giudice naturale,
etc.) che costituiscono patrimonio irrinunciabile di un modello democratico e garantistico
di giurisdizione.
Ma fuori dei vincoli e dei limiti posti dai principi costituzionali,
l'organizzazione dei servizi deve rispondere ai criteri essenziali per far funzionare
qualsiasi servizio (efficacia, efficienza, economicità). Ed invece, il tradizionale
modello gerarchico burocratico ci ha abituati - anche nell'organizzazione dei servizi - a
rispettare procedure e regolamenti, ma non ad operare per raggiungere risultati.
Gli effetti negativi sono molteplici: autoreferenzialità dei vertici
(Ministero e CSM), deresponsabilizzazione della dirigenza a livello territoriale e
periferico, sino a vere e proprie fughe dalla responsabilità e dalla decisione rispetto a
poteri delegati dall'amministrazione centrale; irrilevanza del giudizio e del punto di
vista dell'utente (avvocato, parte, testimone o soltanto cittadino, sovente percepiti come
estranei e fattori di disturbo e d'interferenza); indifferenza ai costi (contano le
procedure, mentre è irrilevante il risultato economico.
Non per l'amministrazione della giurisdizione, i cui valori sono le
regole e le garanzie, ma per l'organizzazione dei beni e dei servizi e per la gestione del
personale è necessario acquisire la cultura, l'attitudine, le tecniche di gestione delle
risorse, cioè le tecniche manageriali per programmare, utilizzare le risorse, operare per
il raggiungimento degli obiettivi prefissati secondo un corretto rapporto tra risorse
impiegate e risultati raggiunti, con una attenzione al problema dei costi (delle aule
intasate al mattino e vuote il pomeriggio, delle attrezzature, della produttività del
lavoro pubblico...).
E' indispensabile disporre di un efficiente e completo sistema
informativo, al fine di avere informazioni e analisi corrette dell'esistente, per meglio
distribuire le risorse e programmare gli interventi futuri. A tal fine possiamo oggi
avvalerci, non soltanto di una rete informatica finalmente completa, ma anche di un
significativo numero di tecnici informatici, di statistici, di contabili (che vanno sempre
più formati come economisti per realizzare una gestione economica e non meramente
ragionieristica, accanto a un primo nucleo di analisti di organizzazione, di formatori, di
comunicatori. Sono professionalità che si stanno reclutando e formando, che possono
consentire un salto di qualità, anche se va constatata l'utilizzazione, a volte distorte
e improprie, di queste professionalità con forme di spreco intollerabile, fino a1 punto
da preporre uno statistico a coordinare 1a segreteria di presidenza o di destinare un
contabile a compiti amministrativi e, viceversa, un funzionario statistico a incarichi di
contabilità.
La dirigenza, e la correlativa formazione dirigenziale, non può
pretendere, per compiere il salto di qualità di cui vi è necessità, dalle tecniche di
gestione del personale, finalizzate alla migliore e più appropriata utilizzazione delle
diverse professionalità presenti nell'amministrazione e, insieme, all'istaurazione e al
mantenimento di un corretto sistema di relazioni sindacali fatto di assunzioni di
responsabilità e di corretto confronto, di capacità di utilizzare al meglio le
strutture, per es. quelle immobiliari, organizzando lavoro pomeridiano, che oggi può
svolgersi come orario ordinario e meglio retribuito, per una quota fissata nel 20% del
personale.
Più che controlli amministrativi su atti e provvedimenti, servono
dunque monitoraggi su dati e flussi, sui risultati della gestione delle risorse umane come
conoscenza, sostegno e stimolo al miglioramento dell'organizzazione e del processo
decisionale.
Il Ministero, in ottemperanza a1 d.1. 286/99, sta impostando il lavoro
preliminare per realizzare un efficace controllo di gestione, Si potranno porre problemi
delicati di analisi dei costi e della utilizzazione delle risorse da parte degli uffici
giudiziari. E' auspicabile un'armonica collaborazione con il CSM, per esempio mediante
designazione da parte del Consiglio di magistrati capi di ufficio in un organismo che
possa impostare il corretto rapporto tra controllo sulla gestione e autonomia
dell'amministrazione dalla giurisdizione, al fine di evitare rischi di interferenza e,
comunque, al fine di prevenire conflitti.
- Dirigenza e monopolio organizzativo.
Occorre maggiore decisione per superare le tradizionali politiche
quantitative a vantaggio di risposte differenziate, selettive, qualitative.
Come è necessario vincere la concezione pangiudiziaria della tutela
dei diritti (alternative di tutela nel settore civile, depenalizzazione ..) e abbandonare
il monopolio giurisdizionale della magistratura professionale (valorizzazione del circuito
dei giudici di pace), così è necessario superare il monopolio organizzativo dei
magistrati e 1iberare le energie oggi sottoutilizzate (quelle dei dirigenti
amministrativi) o quelle inutilmente impegnate da attività non più necessarie, puntando,
contestualmente, su nuove tecnologie e su nuovi modelli organizzativi.
Quello della dirigenza e particolarmente dell'idoneità e della
capacità dirigenziale, è un nodo centrale da affrontare e da sciogliere. I1 problemna
riguarda tutti, dalla direzione generale dell'Organizzazione giudiziaria alla dirigenza
dell'ufficio giudiziario; non si tratta, in genere, di colpevolizzazione di singole
persone, è un problema di sistema che va affrontato con coraggio e con radicalità.
Basta riflettere su ciò che è accaduto negli ultimi due anni. Il
decreto legislativo sul giudice unico (51/98) è del febbraio 1998. La sua efficacia fu
poi rinviata al 2 giugno l999. Ma in aprile-maggio 1999, taluni capi di ufficio (anche
noti e prestigiosi!) non avevano costituito un gruppo di lavoro, indetto una riunione,
elaborato un progetto di unificazione. Solo una minoranza aveva cominciato tempestivamente
ad avviare incontri e confronti di organizzazione, prendendo subito sul serio la riforma
sin dal marzo l998.
I1 livello delle proteste e delle richieste di rinvio de1 giudice
unico, nella primavera del 1999, è stato direttamente proporzionale all'inerzia dei
richiedenti nella preparazione delle necessarie iniziative per mettere g1i uffici in
condizione di affrontare 1'innovazione.
Molti dirigenti (magistrati e amministrativi) hanno esaurito il loro
impegno nella richiesta di personale amministrativo (che tra maggio l999 e marzo 2000 ha
peraltro visto un aumento di 3600 unità). Sono molto meno quelli che hanno preso sul
serio l'unificazione ordinamentale e organizzativa, realizzando economie di scala con un
significativo recupero di personale già in servizio (intorno al 10/15%).
Mentre organizzazioni sindacali dei lavoratori e ANM giustamente
insistono affinchè il personale amministrativo, in particolare quello di nuova
assunzione, sia avviato a formazione, molti magistrati capi di ufficio protestano che 1a
formazione, inutile e superflua, priva i magistrati degli autisti e gli uffici degli
operatori e degli assistenti!
In sintesi i problemi connessi alla riforma del giudice unico sono
oggettivi, rna sono più o meno gravi, più o meno risolvibili in tempi ragionevoli, in
dipendenza delle capacità dirigenziali di chi li dirige (o di chi li ha diretti, per
quanto riguarda la pesante eredità delle ex procure presso le preture che oggi grava
sulle procure della Repubblica).
Ma il rilievo è più generale e va ben al di là del giudice unico, se
si considera, da un lato, che il livello medio di organizzazione e di efficienza degli
uffici giudiziari è critico e dall'altro, che tutte le reali posizioni decisionali sono
affidate, da sempre, a magistrati.
Si tratta di banali constatazioni che non possono lasciare indifferente
l'associazionismo giudiziario, in tutte le sue componenti per la semplice e decisiva
ragione che i capi degli uffici sono magistrati, designati dall'organo di autogoverno.
Se così è, e sembra arduo negarlo, occorre prendere atto
dell'intrinseca inadeguatezza dell'attuale sistema dirigenziale e ricercare soluzioni
diverse, senza subire il fascino acritico del nuovismo, ma anche rifiutando di coltivare
posizioni di nobile conservazione o di sindacalismo neo-corporativo
- Dal R. D. del 1927 al D. Lgsl. N. 300/99.
La gestione delle risorse è stata finora monopolio dei magistrati.
Al tempo del R.D. n. 2187 del 1927, che disegnò l'ordinamento
ministeriale, alla presenza dei magistrati al vertice degli uffici ministeriali, era
sottesa una logica di garanzia: poiché il Ministro aveva un potere enorme sulla
giurisdizione, la presenza dei magistrati serviva a filtrare e ridurre l'influenza
politica del ministro e dell'esecutivo. Ma il CSM, l'organo di governo autonomo e di
garanzia della magistratura, che impedisce ogni influenza politica de1 Ministro sulla
giurisdizione, opera dal l958 e il numero dei magistrati al Ministero in questi
cinquant'anni non è affatto diminuito, anzi è aumentato.
Soltanto nel 1999, anche grazie alla spinta decisiva del ristretto
numero di magistrati indifferenti alle pulsioni corporative, è intervenuto il decreto
legislativo 300/99 che, tra l'altro, riduce il numero dei magistrati al Ministero. Tale
riduzione, rilevante in sè, è importante soprattutto per ciò che implicherà in tema di
dirigenza.
Se allo stato, non è proprio agevole (anche per la comune cultura
giuridica amministrativa) individuare tra i dirigenti amministrativi maggiore capacità
manageriale che non tra i magistrati, è certo che la gestione ministeriale, tanto
criticata dagli stessi magistrati, in gran parte è addebitabile a responsabilità dei
magistrati e della magistratura.
Se qualche dirigente dotato di capacità organizzative esiste,
costituisce l'eccezione sia tra i magistrati, sia tra i dirigenti amministrativi.
La situazione non è molto diversa per quanto riguarda le dirigenze
degli uffici giudiziari, dove altrettanto forte è tuttora il monopolio decisionale e
gestionale del magistrato capo dell'ufficio.
A1 di 1à delle ricorrenti polemiche di ceto o di categoria la
questione va affrontata con realismo e con lungimiranza, senza le bandiere delle
contrapposte posizioni.
I magistrati sanno come viene selezionato il capo dell'ufficio
giudiziario, per esempio un presidente di tribunale. Quando 1a prassi è conforme alle
regole, è nominato presidente, tra i vari aspiranti, chi ha dato prova dl avere svolto al
meglio, con eccellenza, la sua pregressa attività di giudice.
Ma quella de1 giudice è professionalità che non ha scopi finalistici.
La giurisdizione, di per se, non è funzione finalisticamente orientata, è indifferente
allo scopo, perchè è soprattutto osservanza di regole per realizzare garanzie.
L'organizzazione è, deve essere, invece orientata all'obiettivo e al risultato, e non
all'osservanza di regole e procedure. Questo non significa certo che occorre violare le
regole per ottenere i risultati, ma una organizzazione mette insieme risorse per
perseguire obiettivi e ottenere determinati risultati.
Quanto più si è, o si è stati, eccellenti giudici, tanto più si è,
strutturalmente, poco idonei alla logica e alla cultura dell'obiettivo e del risultato.
E' urgente e necessario affrontare la questione sia per chi sostiene
sia per chi contrasta la temporaneità delle funzioni del magistrato dirigente.
In ogni caso, è necessario delineare un sistema di dirigenza che
faccia convivere armonicamente dirigenti magistrati e dirigenti amministrativi (ed altri
specialisti estranei alla cultura giuridico amministrativa, ma dotati di differenti e
indispensabili esperienze professionali) con una coerente ripartizione di competenze e
poteri.
- Rapporti tra capo dell'ufficio e dirigente amministrativo.
Le strutture complesse, connotate dalla presenza di professionalità
con forte contenuto specialistico, non sono specifiche della giustizia. Le organizzazioni
in cui i cd. Professionals hanno una. Presenza forte o addirittura un monopolio della
decisione, non sono realtà ignote alla teoria e alla pratica delle organizzazioni, in
Italia e all'estero. Basti pensare a ciò che era la sanità e a ciò che è ora
prevalentemente l'università, caratterizzati, da un lato, dall'autonomia intellettuale e
dagli alti contenuti specialistici dei professionals (medici e professori),
dall'altrodalla presenza di una componente amministrativa organizzativa quantitativamente
prevalente, ma assolutamente subordinata quanto a valenza decisoria. Ma il medico più
bravo è anche un buon organizzatore della struttura sanitaria? Il professore più
prestigioso è come tale idoneo ad amministrare l'università di Roma?
L'amministrazione giudiziaria, rispetto alla sanità e all'università,
si caratterizza certamente per il valore costituzionale dell'indipendenza. Ciò pone un
problema aggiuntivo, ma non impedisce di ricercare modelli organizzativi nuovi e più
funzionali, nella salvaguardia dei valori costituzionali.
Per ragioni giuridico costituzionali e di logica organizzativa, occorre
salvaguardare l'unitarietà dell'ufficio giudiziario e, perciò, l'unicità della
titolarità dell'ufficio. Ma ciò non impedisce una corretta ripartizione di compiti,
secondo responsabilità appropriate ai rispettivi ruoli: io credo che la diretta
responsabilità della gestione dei beni, dei servizi e del personale vada affidata al
dirigente amministrativo, mentre al capo dell'ufficio devono riconoscersi, oltre ai
compiti di amministrazione della giurisdizione, poteri di direttiva e di controllo
sull'organizzazione e il funzionamento dei servizi, nonché poteri di inibizione motivata
di singoli atti di gestione che possano compromettere la giurisdizione, con possibilità
di riesame da parte della direzione generale.
Non sono decisive le obiezioni che fanno leva sulla scarsa diffusione
di professionalità manageriale nell'attuale dirigenza amministrativa. Una seria e diffusa
formazione, grazie anche alle finalmente esistenti risorse finanziarie e all'apertura di
nuove sedi decentrate della Scuola di formazione del Ministero (Salerno, Catania e Roma,
che si aggiungono a Milano e Genova), è possibile ed è già programmata per i dirigenti
amministrativi, con l'ausilio di società ed istituti esterni, di alta qualificazione
tecnica e professionale.
Ma la formazione non giova molto se non è accompagnata da innovazione
amministrativa, giacchè crea aspettative nei soggetti avviati a formazione che sono
destinate ad essere frustrate e deluse, quando essi tornano al lavoro quotidiano e
costatano che, nonostante gli stimoli ricevuti nel corso di formazione, nulla è
concretamente cambiato nella vita dell'ufficio.
L'attuale disciplina privatistica del rapporto dirigenziale, unita al
ruolo unico della dirigenza, consente inoltre di attivare meccanismi di responsabilità
ben più efficaci sia di quelli tradizionali, sia di quelli tuttora vigenti per i
magistrati dirigenti.
Se non si cambia, vedremo crescere le attuali 184 vacanze di posti di
dirgenza amministrativa giudiziaria, giacchè i migliori dirigenti amministrativi sono
spinti a ricercare altrove incarichi di migliore soddisfazione professionale, senza che
l'amministrazione giudiziaria costituisca un richiamo interessante per dirigenti
appartenenti al ruolo unico della dirigenza.
- La valorizzazione della dirigenza amministrativa.
È la prospettiva perseguita con la riforma della struttura
ministeriale che, oltre a ridurre il numero dei magistrati al ministero, prevede che i
vertici possano essere scelti tra varie professionalità e che i dirigenti generali siano
designati tra magistrati e dirigenti amministrativi.
Il disegno sarà completato con l'approvazione del ddl 3215/S sul
decentramento del Ministero, il cui esame è stato ripreso dalla Commissione giustizia del
senato, con prospettive di forte accelerazione.
Al testo del disegno approvato dalla Camera saranno presentati
emendamenti soppressivi della parte relativa al riordino del Ministero, realizzata in base
alla delega della legge Bassanini 59/97, in via di realizzazione finale con il regolamento
che si sta definendo in queste settimane, ed emendamenti modificativi della parte relativa
alle competenze delle strutture decentrate.
Sarà invece fortemente sostenuta la parte della concernente la
definizione dei compiti e dei ruoli dei dirigenti amministrativi negli uffici giudiziari,
con la specificazione formulata nel gennaio 1997 nella commissione mista Ministero ANM
Sindacati.
Ritornando al tema della formazione della dirigenza, è indispensabile
una stretta collaborazione tra CSM e Ministero.
Si tratta di una esigenza organizzativa e funzionale, ma anche di un
vincolo costituzionale. L'art. 110 Cost., per come è stato letto dalla Corte
costituzionale con la famosa sentenza in tema di concerto del ministro per il conferimento
degli incarichi direttivi, implica che l'attività di formazione della dirigenza sia
coorganizzata dal CSM e da Ministero.
Da tempo andiamo auspicando, anche in proposte formali rivolte al CSM,
interventi formativi, organizzati insieme da CSM e Ministero, e rivolti alla dirigenza
magistratuale e amministrativa.
Se la proposta appare a taluno troppo audace, che almeno siano
organizzati, per dirigenti magistrati e amministrativi, periodici incontri seminariali su
oggetti specifici (es. l'organizzazione connessa all'attuazione della riforma del giudice
unico, la programmazione gestionale dell'ufficio, il controllo di gestione).
Quanto più si riuscirà, in tempi brevi, a realizzare sedi, occasioni,
momenti di riflessione comune tra dirigenti amministrativi e magistrati capi dell'ufficio,
tanto più facilmente saranno risolti sul terreno della cultura e della funzionalità
quelli che oggi si presentano come problemi di rivendicazione di categoria.
Quando si discute seriamente di organizzazione, mettendo insieme
dirigenza amministrativa e dirigenza magistratuale, è più agevole individuare i rapporti
tra chi gestisce quotidianamente le risorse e chi deve avere una necessaria funzione di
indirizzo e di controllo.
Tutto ciò ha una connessione forte con la possibilità di realizzare
funzionali modelli organizzativi negli uffici, ma è anche correlato alle responsabilità
che un dirigente deve assumersi. Oggi è inevitabile che i presidenti di tribunale e i
procuratori della Repubblica siano chiamati a rispondere della mancata attuazione della
normativa in materia di sicurezza sul lavoro. O si trova lo spazio serio per
l'attribuzione di poteri e di responsabilità e per la responsabilizzazione del dirigente
amministrativo, oppure di tutto continuerà a rispondere il capo dell'ufficio, con rischio
elevato di deresponsabilizzazione di entrambi e di inefficienza dell'ufficio giudiziario.
Franco Ippolito |