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Consiglio Superiore della Magistratura Ministero della
Giustizia
Seminario congiunto
tra magistrati capi degli uffici e dirigenti amministrativi
sul tema
“La dirigenza degli uffici giudiziari”
Roma 16 – 17 aprile 2007
Intervento di Gabriele Guarda – Presidente dell’Unione europea dei
funzionari giudiziari
Temi da trattare:
• Programmazione delle attività annuali e patologie nella programmazione
• Individuazione delle priorità / verifica della rispondenza alle esigenze
concrete;
• Sopravvenute esigenze dell’ufficio / mancata adozione di modifiche
indispensabili;
• Mancata predisposizione o esecuzione del programma annuale
• Soluzione dei conflitti insorti nell’ambito della programmazione e
gestione dei conflitti
1. Premessa
“… E forse sulla capacità organizzativa e sul recupero di efficienza ci
giocheremo le ultime chances del singolare caso italiano”. Così Luigi Scotti
concludeva il suo intervento su “I nuovi compiti del presidente del
tribunale e dei presidenti di sezione nel decreto legislativo n. 51”
pubblicato in Documenti giustizia n. 6 del 1998.
Siamo già a metà del 2007, ma mi accorgo che i circa quaranta anni trascorsi
da quando per la prima volta ho fatto il mio ingresso al Palazzo di
giustizia di Milano (agosto 1969, qualifica amanuense, ufficio Pretura) non
sono serviti, né ad avere una giustizia meglio organizzata e quindi più
efficiente, né a chiarire e disciplinare il rapporto tra la magistratura e
la struttura amministrativa giudiziaria. Vorrei pertanto offrire il mio
contributo sull’argomento con lo speranza che questa sia l’occasione tanto
attesa per aprire un dibattito serio e costruttivo, affinché si arrivi ad
una effettiva soluzione di questa complessa problematica.
Perché, è inutile negarlo, stiamo parlando del problema della c.d. “doppia
dirigenza”, su cui Luigi Scotti si era già soffermato in chiusura del suo
scritto, sottolineando come gli ultimi interventi normativi di allora
avessero rafforzato la posizione del magistrato dirigente (affiancandolo
nella sua funzione dai presidenti di sezione), ma segnalando anche che
contemporaneamente all’orizzonte si stava profilando una nuova minaccia a
tale posizione: il disegno di legge delega S/3087 (allora già approvato
dalla Camera ed all’esame della Commissione giustizia del Senato) in materia
di decentramento del Ministero della giustizia e disciplina dei rapporti tra
magistrato capo dell’ufficio e dirigente amministrativo. Ebbene, oggi quella
“minaccia” (come tale paventata dal Presidente Scotti) si è concretizzata
nel Decreto legislativo 240/2006; anche se io ovviamente non mi ritengo una
minaccia, bensì immodestamente una “risorsa”, oggi utilizzata
dall’Amministrazione solo in modo parziale rispetto alle sue vere
potenzialità.
Ma oggi siamo qui per esaminare proprio il Decreto legislativo 240/2006 ed
analizzarne i problemi applicativi, ed in questa sessione, in particolare,
dobbiamo trattare delle possibili patologie della programmazione delle
attività annuali, sulla base di quanto previsto dall’art. 4 del Decreto
legislativo in questione.
Con questo mio intervento voglio pertanto sottoporre alla vostra attenzione
le due linee su cui si muove, a mio parere, l’attività di programmazione
all’interno di un ufficio giudiziario, per poterne poi evidenziare i
possibili aspetti patologici.
Queste due linee sono, esemplificando:
a) la linea del comando;
b) la linea delle responsabilità.
2. La linea del comando.
Il DLGS 165/2001 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro nelle
amministrazioni pubbliche) agli artt. 4 e 14 determina chiaramente che
l’indirizzo politico-amministrativo appartiene al Ministro, il quale “… ogni
anno entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio
…definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le
conseguenti direttive generali per l’attività amministrativa e per la
gestione”.
Non vi è alcuna norma che disponga la non applicabilità di tale principio
all’Organizzazione giudiziaria.
E del resto è certamente il Ministro della giustizia che, nell’ambito
dell’Amministrazione centrale, effettua l’assegnazione delle risorse ai
dirigenti preposti ai centri di responsabilità.
Ed è altrettanto certo che i dirigenti preposti ai centri di responsabilità
devono provvedere alla distribuzione delle risorse agli uffici periferici e
agli uffici giudiziari sulla base degli indirizzi politici del Ministro.
Ma, a questo punto, nella nostra struttura giudiziaria sembra che la catena
del comando (che nelle altre Amministrazioni prosegue, secondo la normale
linea gerarchica, nei confronti dei dirigenti di seconda fascia), debba
spezzarsi, scontrandosi con il magistrato capo dell’ufficio e quindi con i
principi di autonomia ed indipendenza della magistratura. Con l’aggravante
che invece la catena sembrerebbe continuare, con un anello derivato, sulle
spalle del dirigente amministrativo, chiamato a rispondere di ipotetici
risultati pur senza avere la disponibilità diretta di alcuna risorsa.
Ebbene, o chiariamo una volta per tutte che la direttiva del Ministro
vincola egualmente il magistrato capo dell’ufficio e il dirigente
amministrativo, i quali, operando insieme, ciascuno per la parte di propria
competenza, rispondono a qualcuno del funzionamento globale dell’ufficio
giudiziario, oppure continuiamo a girare intorno al problema senza
affrontare il nocciolo della questione.
Ed inoltre, fino a quando il magistrato capo dell’ufficio potrà permettersi
di dire che un ordine di servizio relativo al personale emesso dal dirigente
amministrativo va inteso solo come proposta e che quindi può essere
modificato, se non addirittura stracciato pubblicamente, come è recentemente
accaduto ad alcuni miei colleghi, è inutile che insistiamo nel voler porre
in capo a quel dirigente amministrativo qualunque responsabilità gestionale;
anzi, è inutile chiamarlo dirigente amministrativo. Più correttamente
potremmo chiamarlo “capo della segreteria”.
Questa è la vera patologia della programmazione su cui dobbiamo porre
l’accento, intervenendo prima di tutto sull’applicazione dei principi che la
regolano.
3. L’individuazione dell’obiettivo. Magistratura e struttura amministrativa:
i possibili scenari.
E se parliamo di patologia, sicuramente il primo momento in cui possono
sorgere difficoltà è proprio quello della predisposizione del programma che,
secondo la normativa vigente, deve essere redatto congiuntamente dal
magistrato capo dell’ufficio e dal dirigente amministrativo.
Il problema, a mio parere, può essere in gran parte risolto attraverso la
chiara individuazione di quello che deve essere l’obiettivo comune ad ogni
ufficio giudiziario. E poiché tale obiettivo ritengo sia strettamente
connesso con le diverse organizzazioni della struttura amministrativa
giudiziaria, traccerò brevemente tre possibili diversi scenari.
3.1 Primo scenario: una organizzazione giudiziaria orientata al magistrato.
Partendo dal principio per cui l’esercizio autonomo e indipendente della
giurisdizione è uno dei pilastri su cui poggia la nostra Costituzione, si
potrebbe ad esempio ipotizzare una struttura amministrativa giudiziaria di
puro supporto all’attività giurisdizionale. Da tempo del resto la
magistratura chiede che venga costituito l’ “ufficio del giudice”, cioè una
sorta di segreteria multifunzionale che possa alleggerire i compiti del
magistrato lasciandogli così più tempo per le attività squisitamente
processuali.
Naturalmente la necessità di questo tipo di supporto si evidenzia in modo
diverso, in relazione alle funzioni svolte dal magistrato; è particolarmente
sentita dalla magistratura requirente, da chi svolge le funzioni di GIP/GUP,
ed anche dalla magistratura del settore minorile.
E’ stata poi rilevata l’opportunità di affiancare ai magistrati anche
personale con maggiore professionalità giuridica, capace di svolgere sia
attività di indagine, sia attività di ricerca giurisprudenziale e di
predisposizione di schemi di provvedimenti.
La costituzione dell’ “ufficio del giudice” potrebbe effettivamente offrire
un importante supporto all’attività dei magistrati in termini di efficienza
complessiva della giurisdizione, se questa viene intesa soprattutto come
“decisione”. Ma negli uffici giudiziari dove tale modello organizzativo è
già attuato, si riscontrano notevoli problemi di gestione.
Già adesso infatti pubblici ministeri, GIP e giudici minorili, ove
possibile, hanno l’assistenza diretta di personale amministrativo. Tale
personale comunque è inserito gerarchicamente nell’ufficio di cancelleria e
ciò provoca profondi contrasti all’interno della struttura, in quanto questi
dipendenti sono difficilmente controllabili da parte dei responsabili del
servizio, sia in termini di rispetto dell’orario di ufficio che in termini
di produttività. I singoli magistrati infatti lavorano ciascuno con i propri
ritmi e le proprie metodologie, che inevitabilmente vengono acquisiti dal
personale amministrativo loro assegnato il quale, d’altra parte, dovrebbe
avere gli stessi diritti e gli stessi doveri previsti dal CCNL del Comparto
ministeri.
In tale tipo di struttura rileviamo quindi effetti perversi: da un lato
assistenti e collaboratori che, forti della loro posizione di vicinanza al
magistrato, agiscono al di fuori di ogni regola di comportamento e di
correttezza lavorativa (pur svolgendo magari il proprio compito con
competenza e professionalità); dall’altro dipendenti a cui viene impedito
l’esercizio dei più elementari diritti, sia in termini di orario lavorativo
(che spesso si protrae ben oltre il massimo delle nove ore giornaliere e
quasi mai viene retribuito) che in termini di assenze legittime (a partire
dalla fruizione del congedo ordinario). Con buona pace del fatto che proprio
i magistrati dovrebbero essere i primi severi applicatori delle leggi in
vigore, rispettando i diritti dei lavoratori.
3.2 Secondo scenario: una organizzazione giudiziaria orientata
all’amministrazione.
Immaginiamo ora un ufficio di cancelleria assolutamente autonomo rispetto al
corrispondente Ufficio giudiziario.
Tenendo conto del fatto che le risorse disponibili non sono mai sufficienti
per poter svolgere in modo completo e con costante aggiornamento, tutte le
funzioni attribuite alla cancelleria, si ipotizza che un dirigente
amministrativo puro privilegi (proprio in termini di assegnazione delle
risorse) i servizi che fanno sorgere nei suoi confronti una responsabilità
diretta, soprattutto se di natura contabile.
Potremmo così avere perfettamente aggiornati i servizi delle spese di
giustizia, della compilazione delle schede del casellario e dei corpi di
reato (quelli cioè in cui le periodiche ispezioni ministeriali trovano
sempre la maggior mole di arretrato), a scapito dei servizi di natura più
“giurisdizionale”.
A solo scopo informativo, vi segnalo che in Spagna la Lei organica 23/12/03
n. 19, che ha recentemente riformato l’ordinamento giudiziario, ha previsto
un sistema misto, tra i due scenari che ho appena illustrato.
Tale legge ha infatti costituito le c.d. “unità amministrative”, composte da
personale del Ministero della giustizia, delle altre amministrazioni statali
e delle Comunità autonome, con compiti di gestione delle risorse umane,
delle tecnologie informatiche e degli altri mezzi materiali, di supporto
anche a più “cancellerie”, che svolgono invece attività preminentemente
processuale.
3.3 Terzo scenario: un’organizzazione giudiziaria orientata all’essere
umano.
Non ho usato di proposito i termini “cittadino” (troppo restrittivo nella
società globale) o “utente”, perché a mio parere il “servizio giustizia” non
è rivolto solo a chi frequenta i tribunali, perché coinvolto in vicende
processuali o per motivi professionali; il nostro utente non è solo il
cittadino, l’avvocato o l’extracomunitario che si presenta allo sportello
per chiedere un certificato, ma è la società nel suo complesso. La giustizia
è un bene primario come la sanità, con l’aggravante che, mentre per le cure
mediche il malato può (almeno teoricamente) scegliere il miglior
professionista in una struttura pubblica o privata, nazionale o straniera,
il singolo affare giudiziario viene assegnato a quel “giudice naturale
precostituito per legge”, che non consente possibilità alcuna di scelta e
dovrebbe presupporre, pertanto, uffici giudiziari tutti egualmente
organizzati in modo perfetto ed altamente efficienti. Il cattivo
funzionamento della giustizia non colpisce soltanto i singoli che vi sono
coinvolti, ma la società nel suo complesso, in termini di fiducia,
sicurezza, volontà imprenditoriale.
Il nostro operato (di magistrati, dirigenti amministrativi, personale
giudiziario) dovrebbe pertanto avere un unico obiettivo comune: la
realizzazione di questo bene primario che è la “giustizia”. Se ogni nostra
azione avesse tale riferimento, se ogni processo (civile o penale) fosse
visto nella sua globalità (dall’iscrizione dell’affare all’esecuzione del
provvedimento) ed inteso anche come “processo” secondo la scienza
dell’organizzazione (sequenza di atti e attività orientati ad un risultato),
forse riusciremmo ad offrire un servizio migliore.
Se siamo tutti (magistrati, dirigenti amministrativi e personale
giudiziario) consapevoli del fatto che il servizio da rendere è unico, e che
quindi l’obiettivo è comune, ecco che la patologia della programmazione, in
merito all’obiettivo da raggiungere, viene sensibilmente ridotta.
Ma deve essere chiaro per tutti, anche per i singoli giudici e non solo per
i capi degli uffici, che dare “giustizia” non è “definire un processo”, ma è
“svolgere una funzione complessa”, connessa con costi e quindi pagamenti,
con sequestri e quindi conservazione ed eliminazione dei reperti, con altri
gradi di giudizio, di cui è opportuno avere piena consapevolezza per
definire il quadro completo dei tempi effettivi necessari al singolo per
avere veramente giustizia.
4. La conoscenza.
Il secondo principio su cui deve basarsi la programmazione e la cui mancata
applicazione può dar luogo ad effetti patologici è la “conoscenza”.
E’ indubbio infatti che prima di fare un programma annuale delle attività è
necessario conoscere l’esistente. Chi ha il compito di decidere, magistrato
capo dell’ufficio e dirigente amministrativo, deve avere a disposizione
tutti i dati relativi alle infinite variabili che compongono un ufficio
giudiziario: dai flussi di lavoro (non solo quelli contenuti nelle
statistiche ministeriali, ma anche quelli relativi all’attività dei singoli
giudici e delle singole cancellerie), alle unità lavorative realmente
disponibili (tenendo conto delle malattie, delle maternità, dei part-time,
dei trasferimenti in corso, etc.); dalla struttura logistica (la circolarità
delle informazioni in un ufficio giudiziario collocato in più edifici
richiede necessariamente maggiori risorse rispetto all’ufficio giudiziario
che ha sede in un unico edificio; se ogni giudice non dispone di un proprio
studio, e i magistrati debbono fissare le udienze a giorni alterni, la resa
in termini di smaltimento dei processi è necessariamente ridotta), alla
presenza di una struttura informatica efficiente e ben utilizzata (l’esempio
più classico per quanto riguarda la magistratura è quello della redazione a
mano delle sentenze, anziché su supporto elettronico; per il personale
giudiziario va invece segnalata la prosecuzione nell’utilizzo dei registri
cartacei pur in presenza di un software di gestione degli stessi registri,
con duplicazione delle attività).
Queste informazioni dovrebbero essere possedute dalla dirigenza
dell’ufficio, ma dovrebbero anche essere rese disponibili a tutti i
magistrati e a tutto il personale dell’ufficio stesso, in modo che ciascuno
possa avere una conoscenza diretta sia del proprio lavoro che della
situazione generale.
Ma la conoscenza dei dati non è sufficiente. E’ necessaria altresì una
conoscenza delle diverse professionalità, una conoscenza dell’altro, inteso
come componente del “team” costituito per la realizzazione dell’obiettivo
legato al processo lavorativo.
Da tempo infatti noi dirigenti sottolineiamo la necessità di programmare
attività di formazione comuni per magistrati e personale amministrativo e
quindi sono particolarmente lieto di partecipare oggi a questo incontro.
Ma la formazione comune non può essere limitata a sporadiche manifestazioni;
tale scelta deve essere un elemento costante della programmazione annuale
effettuata dal CSM e dal Ministero. Possibile che il CSM non trovi lo
spazio, nei corsi destinati agli uditori, per invitare un dirigente
amministrativo a spiegare loro quale struttura avranno di supporto per tutta
la loro vita professionale? E’ impensabile infatti che un presidente di
sezione di un importante tribunale italiano con cui ho avuto l’opportunità
di parlare qualche settimana fa, conosca solo il suo “cancelliere” di
riferimento, ma non sappia assolutamente il nome del funzionario
responsabile del suo settore.
Per chiudere l’argomento “conoscenza”, debbo necessariamente esporre qualche
considerazione critica sulla modifica dell’art. 4 del Decreto legislativo
240/06 contenuta nel DDL di riforma dell’ordinamento giudiziario. Mi sembra
infatti che l’impostazione proposta sia solo produttiva di altre carte
inutili.
Vorrei capire come si fa a programmare e a definire delle priorità per il
2008 al 30 giugno del 2007 in mancanza della direttiva del Ministro e di
qualunque parametro di riferimento. Ogni ufficio giudiziario potrebbe essere
libero di sognare lo smaltimento di tutto l’arretrato, la definizione di
tutti i processi civili entro un anno, la predisposizione di Uffici per le
relazioni con il pubblico in ogni sede, la rilegatura delle sentenze degli
ultimi dieci anni o l’acquisizione di un nuovo edificio per consentire ad
ogni giudice di avere il proprio studio. Ma possiamo forse sperare che la
prossima legge di bilancio raddoppi lo stanziamento previsto per il
Ministero della giustizia? O che l’aumento dell’organico dei magistrati che
potremmo richiedere si possa concretizzare nell’arco di sei mesi? E qualcuno
ha pensato a quanto personale sarebbe necessario per costituire al Ministero
un ufficio specifico per l’acquisizione dei programmi e la ridefinizione
degli stanziamenti? Siamo pratici: io oggi 17 aprile 2007 non conosco ancora
la somma per spese d’ufficio che sarà assegnata al Tribunale di Padova per
l’anno in corso. Ditemi voi se avrebbe senso fra due mesi stilare un
programma per il 2008.
Io penso che l’attuale formulazione dell’art. 4 del Decreto legislativo
240/06 preveda disposizioni più concretamente attuabili e che oltre tutto
inquadrano in modo più corretto il rapporto tra magistrato capo dell’ufficio
e dirigente amministrativo.
5. La linea delle responsabilità.
Conseguente alla linea del comando è la linea delle responsabilità, ed anche
su questo punto è necessario avere il coraggio di prendere decisioni chiare
e precise.
Il problema non è solo quello legato alla mancata predisposizione del
programma annuale delle attività, ma è anche quello della sua mancata
attuazione, sia nel caso in cui sia stato regolarmente redatto all’interno
dell’ufficio giudiziario, sia nel caso in cui sia stato redatto da altri.
La norma attualmente in vigore (il comma 2 dell’art. 4 del Decreto
legislativo 240/06) è evidentemente macchinosa, (mi domando infatti con
quali strumenti gli uffici di vertice distrettuali possano predisporre il
programma annuale di un altro ufficio giudiziario), pone in capo al Ministro
poteri propri dell’Amministrazione, in palese contrasto con il principio di
netta separazione tra scelte politiche e gestione amministrativa contenuto
nel Decreto legislativo 165/2001, ed è priva di ogni potere coercitivo.
Infatti, mentre nei confronti del dirigente amministrativo sicuramente può
essere fatta valere la “responsabilità dirigenziale”, non è altrettanto
chiaro quale tipo di provvedimento possa essere adottato nei confronti del
magistrato capo dell’ufficio inadempiente, né è chiaro chi lo debba
adottare.
Ancora più complessa appare poi la soluzione di problematiche ibride, nel
caso in cui dirigente amministrativo predisponga il programma o comunque lo
voglia attuare, e il magistrato capo dell’ufficio non sia invece
disponibile, o viceversa.
La questione può essere risolta, a mio parere, solo creando un organismo di
vertice a composizione mista, Ministero/CSM, costituito ovviamente non da
soli magistrati, che:
• sia di supporto al Ministro per la stesura della direttiva annuale;
• inoltri la direttiva a tutti gli uffici giudiziari sul territorio;
• controlli la rispondenza dei singoli programmi annuali alla direttiva
stessa;
• intervenga con potere coercitivo nei confronti degli uffici inadempienti;
• valuti magistrato capo dell’ufficio e dirigente in relazione al
funzionamento e all’organizzazione della struttura in cui operano.
Solo così potrà essere eliminato quel sistema ridicolo di valutazione dei
dirigenti amministrativi attualmente utilizzato dal Ministero, privo di
qualunque elemento oggettivo di confronto, e grazie al quale la nostra
Amministrazione ha potuto erogare solo acconti sulla nostra retribuzione di
risultato (aspettiamo gli arretrati dal 2002 ad oggi).
Solo così si avrà una vera integrazione tra magistratura e struttura
amministrativa, e le Tabelle biennali potranno integrarsi con il programma
annuale delle attività, costituendo il documento strategico dell’ufficio
giudiziario.
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