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Consiglio Superiore della Magistratura Ministero della
Giustizia
Seminario congiunto
tra magistrati capi degli uffici e dirigenti amministrativi
sul tema
“La dirigenza degli uffici giudiziari”
Roma 16 – 17 aprile 2007
Dott. Renato Romano
dirigente amministrativo della Corte d’Appello di Trieste
presidente dell’Associazione Dirigenti Giustizia
La gestione delle risorse umane
(sintesi della relazione)
UNO / La gestione delle risorse umane. Un punto sensibile.
Gran parte delle organizzazioni pubbliche e private ha ormai conseguito la
consapevolezza che, per intercettare e consolidare la tenue ma tangibile
crescita che sta interessando l’Italia, occorra puntare sullo sviluppo delle
competenze non meno che sullo sviluppo delle tecnologie.
L’insieme del nostro sistema è immerso in una delicata congiuntura in cui
tutto il nostro “capitale umano” va sapientemente indirizzato a concorrere
ad irrobustire la crescita, per centrare gli obiettivi di politica economica
del Paese: 1) riassicurare un consistente avanzo primario, dopo il
sostanziale azzeramento degli ultimi anni, 2) ricondurre sotto controllo il
debito pubblico, 3) conseguire un rapporto tra deficit e prodotto interno
lordo compatibile con i parametri fissati dal patto di stabilità europeo.
Il “governo delle persone” torna quindi al centro della riflessione e
dell’analisi di tutte le organizzazioni. Private o pubbliche. Volte a
realizzare la produzione di beni o di servizi.
L’organizzazione giudiziaria è partecipe di questo clima. Come il resto del
settore pubblico, beneficia del timido superamento di un luogo comune,
dominante per alcuni anni, che ha inteso ogni investimento in ambito
pubblico come uno spreco. Ma, allo stesso tempo, è chiamata, forse per la
prima volta, a misurarsi con una impegnativa ridefinizione della propria
mission: non più soltanto esercizio di un potere dello Stato, ma servizio
reso ai cittadini, alle imprese. All’insieme di una comunità che, per
crescere e svilupparsi, ha bisogno di poter contare su un esercizio della
giurisdizione che assicuri certezza alle relazioni economiche, fiducia
nell’efficacia del controllo di legalità.
Intesa in questa prospettiva, nella nostra riflessione di oggi, la “gestione
delle risorse umane” deve affrancarsi dall’angusto ancoraggio con la
corretta individuazione di“chi ha il potere su”, per misurarsi con un
indagine più ricca, che ha come approdo la definizione del miglior
equilibrio possibile perché le nostre risorse umane, le nostre persone,
diano ricchezza alla nostra organizzazione, accrescano il valore del
servizio che rendiamo.
La “gestione delle risorse umane” si risolve quindi nella cura delle
persone.
Un lavoro di cura che richiede la capacità professionale di conoscere le
persone. Di conoscere la propria organizzazione e saper dialogare con essa.
La tessitura di questa capacità di ascolto è tanto più rilevante se muoviamo
dalla consapevolezza che i tempi di sviluppo delle persone sono, in genere,
più rapidi dei tempi di sviluppo delle organizzazioni. E che, quindi, la
piena valorizzazione del “capitale umano” è la strada privilegiata da
percorrere laddove –come nell’attuale congiuntura italiana- lo sviluppo va
conseguito celermente e in un quadro di limitate risorse finanziarie
disponibili.
Adottando questa chiave di lettura, la gestione delle risorse umane si
configura pertanto come un punto sensibile. Un catalizzatore di malesseri ma
anche un crocevia di occasioni di sviluppo.
All’interno dell’organizzazione giudiziaria, nei nostri uffici, il tema
richiama qualche interrogativo in più. Quanto incide, in termini di mancata
valorizzazione delle persone, l’incertezza e la conflittualità tra le figure
chiamate a governare la nostra organizzazione? Può riuscire a dialogare, ad
ascoltare, un’organizzazione i cui vertici non riescono a dialogare tra
loro? Non riescono ad ascoltarsi?
DUE / Uffici giudiziari. Un’organizzazione tra le altre.
Quella giudiziaria è un’organizzazione complessa. All’interno della quale
opera una Magistratura che il nostro ordinamento assume quale ordine
autonomo al quale è assicurato l’autogoverno e l’indipendenza da ogni altro
potere. Un’organizzazione che accoglie quale principale utente l’unico ceto
di liberi professionisti assistito da un’espressa previsione costituzionale.
E’, tuttavia, pur sempre un’organizzazione, che –in quanto tale- non sfugge
alle “leggi” generali che determinano il successo o la caduta delle
performances. Naturalmente può decidere di ignorare tali “leggi”, in nome
della peculiarità della propria mission. Ma, sicuramente, le “leggi” non
ignoreranno a loro volta l’organizzazione giudiziaria e “si vendicheranno”
determinando le tipiche criticità che affliggono le organizzazioni mal
governate: mancata conoscenza dei dati da parte di coloro che sono chiamati
ad assumere scelte gestionali, incoerenza tra progetti e risorse
disponibili, inefficienza indotta dal disallineamento tra in-put ed out-put,
inefficacia e debole conseguimento della missione organizzativa.
Ultimamente, attraverso la proposta di realizzazione dell’Ufficio per il
processo, si è recuperata una forte attenzione verso i profili organizzativi
del servizio giustizia, con l’ambizione di promuovere un modello
organizzativo centrato sul lavoro di squadra e sulla condivisione degli
obiettivi.
Registro, tuttavia, che le modalità attraverso cui la proposta è stata
articolata continuano a rivelare pesanti ambiguità. Tra tutte, la più
rischiosa -sul versante della gestione delle risorse umane- è
l’identificazione del “processo” esclusivamente con le attività più prossime
alla celebrazione dell’udienza (processo giurisdizionale) quando occorre
invece presidiare l’intero arco di attività teso a dar luogo al “prodotto
giurisdizionale definitivo” (processo lavorativo).
Il processo (di produzione del servizio) non è terminato con la pronuncia
della sentenza. Ma si può considerare concluso quando la sentenza (in questo
esempio, penale) è depositata, sottoposta a tutti gli adempimenti che ne
consentano l’attestazione di irrevocabilità, inviata -per estratto
esecutivo- alla Procura competente, riassunta nella redazione della scheda
per il casellario, gestita dall’ufficio recupero crediti ai fini
dell’eventuale recupero delle spese e della pena pecuniaria.
Se assumiamo questa accezione unitaria dei processi lavorativi affidati alla
nostra organizzazione, traspare evidente la pericolosità della maggiore
enfatizzazione del ruolo professionale delle figure amministrative più
contigue al quotidiano lavoro del magistrato. Assicurare ai magistrati più
proficue condizioni di esercizio della professione, attraverso l’apporto di
una collaborazione più diretta e qualificata, corrisponde ad un obiettivo
generale della nostra organizzazione. Ma ciò non può avvenire sguarnendo il
presidio di altri segmenti altrettanto cruciali della nostra catena di
produzione del servizio.
Occorre invece una visione sistemica dell’impiego delle nostre risorse
umane. Che non trascuri le relazioni che intercorrono tra tutti i moduli
della nostra struttura. Così come una casa produttrice di automobili investe
risorse nella progettazione dei prototipi ma –se non vuole rapidamente
fallire- non trascura la rete di vendita.
TRE / Indirizzi e gestione. Un’ integrazione possibile.
Da almeno due decenni l’organizzazione del lavoro all’interno degli uffici
giudiziari ha assistito al superamento del modello centrato esclusivamente
sulle figure del magistrato e del cancelliere.
L’accresciuta articolazione dei modelli organizzativi ha condotto alla
previsione, sul versante amministrativo, di un mondo di professionalità
specialistiche (statistici, contabili, formatori, analisti, informatici,
interpreti…) chiamate a collaborare al processo lavorativo finalizzato al
servizio giustizia.
Parallelamente, la nuova complessità gestionale indotta da tali modelli ha
determinato l’accoglienza, nell’ambito degli uffici giudiziari di maggiori
dimensioni, di figure dirigenziali amministrative cui, gli interventi
normativi delle ultime legislature, hanno riconosciuto prerogative coerenti
con le robuste responsabilità che l’ordinamento ha ormai assegnato alla
dirigenza pubblica.
Non è da oggi, quindi, che la riflessione tra gli operatori del settore e
l’iniziativa parlamentare hanno incluso nella propria agenda la necessità di
conferire agli uffici giudiziari un modello di governo che contemperi il
presidio per l’autonomo esercizio della giurisdizione con la necessità di
assicurare l’apporto di una dirigenza di estrazione amministrativa che
integri la cultura della giurisdizione con l’impiego professionale delle
tecniche di gestione delle risorse.
La materia ha trovato un approdo normativo nell’emanazione –il 25 luglio
2006- del decreto legislativo 240 sull’individuazione delle competenze dei
magistrati capi e dei dirigenti amministrativi egli uffici giudiziari e sul
decentramento del Ministero.
Significativo è, a riguardo, rilevare come, benché il testo sia stato
elaborato dalla passata compagine governativa, l’emanazione sia avvenuta da
parte dell’attuale Consiglio dei Ministri.
Del resto, sulla necessità di consentire il pieno dispiegamento delle
professionalità dirigenziali amministrative, avevano da tempo convenuto non
soltanto i programmi di entrambi gli schieramenti politici che si contendono
il governo del Paese, ma anche l’Organismo Unitario dell’Avvocatura
(attraverso numerosi interventi della Presidente Michelina Grillo), e
–sebbene con alcuni significativi distinguo- la stessa Associazione
Nazionale Magistrati (interventi del Presidente Ciro Riviezzo a Viterbo 7
maggio 2005 e Bologna 23 novembre 2005).
L’art. 2 del decreto 240 affida il punto di equilibrio del sistema alla
previsione di una piena responsabilità del dirigente amministrativo nella
gestione del personale amministrativo, stabilendone però la necessaria
coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell’ufficio.
Il disegno di legge governativo sull’ordinamento giudiziario ha, nella sua
stesura definitiva, salvato il nucleo fondamentale di tale previsione,
dettando –nel proprio art. 5- che “il dirigente amministrativo è
responsabile della gestione del personale amministrativo da attuare in
coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell’ufficio e con il
programma annuale…”.
Va rilevato che il decisore politico, varando questa versione del d.di l.,
ha superato la pressante tentazione –percepibilissima in alcune bozze
provvisorie del disegno, ampliamente circolate- di far retrocedere il
modello di governo degli uffici ad uno schema rassicurante ma inattuale, che
recuperava la piena dirigenza magistratuale anche per i profili gestionali,
relegando la dirigenza amministrativa ad una posizione parafunzionariale,
priva di funzioni che non fossero meramente collaborative ma, in compenso,
non affrancata dalle responsabilità tipiche dell’inquadramento dirigenziale
(temporaneità dell’incarico, valutazione, responsabilità per il mancato
conseguimento dei risultati).
Pur avendo trattenuto la responsabilità della gestione delle risorse umane
in capo al dirigente amministrativo, tuttavia, il disegno governativo
introduce ambiti di possibile sovrapposizione tra i due ruoli, senza
peraltro stabilire chiare modalità di coordinamento. Laddove il testo
vigente attribuisce –con chiarezza, nell’art.1- al magistrato capo la
titolarità e la rappresentanza dell’ufficio, nonché la competenza ad
adottare i provvedimenti necessari per l’organizzazione dell’attività
giudiziaria, la proposta governativa prevede, con formulazione indistinta,
che il magistrato capo diriga l’ufficio ed adotti gli atti relativi
all’organizzazione interna.
Appare chiaro come sia la versione vigente che la riformulazione proposta
dal Governo, facciano della responsabilità gestionale del dirigente e degli
indirizzi del magistrato capo, l’architrave intorno a cui è edificato il
modello gestionale dell’ufficio giudiziario.
La previsione –già in essere- di significativi momenti di raccordo e di
verifica (valutazione annuale del dirigente da parte del capo dell’ufficio,
piano annuale ecc.) impone a mio parere l’accoglimento di una accezione
degli indirizzi volta ad integrare i due ruoli, preservando l’originalità di
ciascuna funzione.
Se, ad esempio, in un Tribunale, il presidente ritiene di orientare
l’attività al potenziamento del settore delle indagini preliminari e ad un
decremento dell’impegno sul versante del dibattimento penale, ritengo che
sarebbe incoerente con tali indirizzi che il dirigente amministrativo
destinasse invece nuove risorse alla cancelleria penale e non assicurasse il
supporto a quella Gip-Gup.
Riconoscere in questi termini il raccordo, non deve significare però che la
politica di gestione delle risorse umane venga sottratta –di fatto-
all’iniziativa di chi ne è il responsabile, riconducendo alla titolarità del
magistrato capo la determinazione concreta delle modalità e dei contenuti
dell’ordine di servizio del dirigente.
L’esperienza concreta di questo breve scorcio di attuazione ha proposto
anche patologie relazionali di questo tenore che, a mio parere, rischiano di
indebolire l’efficacia della funzione di governo degli uffici.
Laddove si pretendesse di dilatare la dimensione degli indirizzi sino al
punto di voler quotidianamente muovere i fili che concretano la gestione
amministrativa da parte del dirigente, significherebbe aspirare ad avvalersi
non di un dirigente dello Stato, e neppure di un funzionario, ma… di un
burattino.
Ritengo invece che una sintesi sia auspicabile e possibile. Occorre però
praticare coraggiosamente l’integrazione tra potere di indirizzo e
responsabilità della gestione, anche fornendo indicazioni chiare che
affrontino -e non eludano- alcuni nodi che già si sono creati e che vanno
recisi.
A riguardo ho compreso e, in larga parte, condiviso il gradualismo a cui il
capo dipartimento Castelli ha improntato la propria prima circolare in
materia (31 ottobre 2006). Avrei invece ritenuto necessario che la seconda,
recente circolare (13 aprile 2007), affrontasse e definisse anche le
criticità che ho qui enunciato e che hanno urgente bisogno di essere
governate.
Non siamo l’unica organizzazione chiamata a misurarsi con il difficile
coordinamento tra differenti luoghi professionali che concorrono
all’assunzione delle decisioni. E possediamo anche –come organizzazione
giudiziaria- la cultura occorrente ad affrontare questo passaggio. Insomma,
l’integrazione tra indirizzi e gestione è possibile.
QUATTRO / Una dirigenza amministrativa professionale e qualificata non lede
ma consolida l’autonomia della giurisdizione.
Il principale limite che ha impoverito la discussione sul governo degli
uffici giudiziari risiede, a mio parere, nel fatto che essa ha assunto,
preminentemente, il carattere della contesa di potere tra due ceti
professionali.
Riusciremo invece ad articolare un ragionamento utile soltanto se saremo
capaci di legare le soluzioni prospettate al bisogno di buon governo
espresso dai nostri uffici. Se riusciremo a definire le relazioni tra i
diversi ruoli in funzione delle esigenze del servizio giustizia. Se sapremo
ricollocare al centro dello sforzo di elaborazione i bisogni dei cittadini e
delle imprese che devono poter fare affidamento su un esercizio della
giurisdizione autorevole ed efficace.
A riguardo una delle obiezioni più decise che viene mossa al pieno
riconoscimento delle prerogative gestionali in capo al dirigente
amministrativo è che, essendo tale figura incardinata in rapporto di
subordinazione gerarchica con il vertice politico amministrativo del
Ministero, attraverso di essa il potere politico potrebbe pesantemente
condizionare l’esercizio della giurisdizione.
A mio parere tale preoccupazione rivela un riflesso difensivistico della
magistratura –certo non immotivato, se consideriamo i pesantissimi attacchi
cui è stata sottoposta negli ultimi anni- ma non è in grado di superare il
sereno confronto con alcune semplici obiezioni.
Non è assommando in sé anche competenze gestionali che la magistratura
riuscirà a difendere la propria indipendenza da un potere politico che
volesse comprimere l’esercizio della giurisdizione. Laddove l’ingerenza
fosse esercitata attraverso la restrizione delle risorse messe a
disposizione, temo che il magistrato-gestore non si troverebbe in condizione
diversa da quella di qualunque dirigente amministrativo. Se invece si
ritiene che un dirigente dello Stato sia maggiormente permeabile a logiche
di contiguità e accontentamento politico, devo rilevare, che anche compagini
politiche che hanno ostentato il sospetto e l’ostilità verso il lavoro dei
magistrati....non hanno penato molto per trovare, tra gli stessi magistrati
di carriera, tanti e volenterosi collaboratori. Ma c’è un profilo più nobile
ed interessante della questione che vorrei, sebbene sommariamente, trattare.
L’indipendenza dell’esercizio della giurisdizione non può essere declinata
unilateralmente. Soltanto per rivendicare la non ingerenza di altro potere.
L’indipendenza include, a mio parere, anche non lasciare che il proprio
ruolo tracimi dall’alveo conferito dalla Costituzione. Include il non
assumere profili gestionali che comportano, questi sì, una reale
subordinazione nei confronti del potere esecutivo.
Un recente congresso dell’Associazione Nazionale Magistrati recava quale
titolo “Magistrati e non burocrati…”. Personalmente, sottoscrivo in pieno. I
magistrati non possono essere dei burocrati. Occorre riaffermare il rispetto
del Paese per il ruolo della magistratura, per il contributo che essa ha
offerto nella difesa della legalità e della convivenza civile, contro la
minaccia terroristica e l’azione della criminalità organizzata. E nella
repressione dei fenomeni di corruzione politica ed affaristica. Ma il
prestigio della giurisdizione non si consegue affidando ai magistrati
competenze gestionali.
Quindi la soluzione, per il governo dell’organizzazione giudiziaria non può
che essere la distinzione tra aspetti riconducibili all’esercizio della
giurisdizione, relativamente ai quali il circuito di autogoverno della
magistratura deve essere pienamente salvaguardato ed anzi irrobustito, e
aspetti gestionali, che giova invece affidare alla disponibilità piena di
chi è professionalmente reclutato e formato per assumerne la responsabilità.
Ma c’è ancora un ultimo aspetto che vorrei, succintamente, enunciare.
La missione organizzativa, per i dirigenti amministrativi, è la medesima che
impegna i magistrati. La tutela di una funzione giurisdizionale autonoma e
forte è parte fondante del nostro orientamento professionale. Noi siamo
partecipi dei risultati e degli insuccessi dell’attività giurisdizionale.
Realizzare un assetto che consenta ai dirigenti di questo Ministero di
svolgere con serenità il proprio ruolo, rafforza -e non deprime- l’autonomia
della giurisdizione.
CINQUE / Il programma annuale. Uno degli strumenti dell’integrazione.
L’art. 4 del vigente testo del decreto legislativo 240/2006, ha individuato
nel programma annuale delle attività da svolgersi, uno degli strumenti di
integrazione dei ruoli professionali del magistrato capo ufficio e del
dirigente amministrativo, prevedendone la redazione congiunt,a entro il 15
febbraio di ciascun anno, da parte delle due figure dirigenziali preposte
all’ufficio.
Il disegno di legge governativo, attualmente all’esame del parlamento, ne
altera radicalmente la natura di strumento di sintesi, conferendo al
magistrato capo in via esclusiva la titolarità all’elaborazione del
programma, “acquisite le valutazioni dei magistrati titolari di funzioni
semidirettive e del dirigente amministrativo”.
Laddove la modifica di iniziativa governativa dovesse trovare accoglimento
parlamentare, gli uffici risulterebbero deprivati di uno dei principali
strumenti di raccordo tra l’attività delle due figure.
Troppo blanda -ed assolutamente inidonea a garantire l’allineamento
dell’insieme dell’organizzazione- appare infatti la previsione di
valutazioni del dirigente che il magistrato capo dovrebbe previamente
acquisire.
Lo strumento di integrazione, racchiuso nel programma annuale, andrebbe
invece ispessito attraverso la creazione di altri momenti (contrattazione
comune del budget, forme di corresponsabilizzazione incrociata sui
risultati, aree di valutazione comuni a tutto l’ufficio, formazione
congiunta).
Si tratta di strumenti già adottati da ordinamenti nord-europei che hanno
accolto, con successo, l’assetto della “dirigenza integrata”.
SEI / Più che una conclusione, un inizio.
In sintesi, ritengo che la cura delle risorse umane all’interno degli uffici
giudiziari, sia ambito troppo importante per farne il terreno di contesa di
due ceti professionali confliggenti.
Sono persuaso che il banco di prova di tutte le organizzazioni sia oggi
riuscire a rendere compatibili (e produttivi di valore) i diversi regimi (e
tempi) di sviluppo che le persone e i modelli organizzativi rivelano.
La cura delle persone è un lavoro paziente, che richiede il consapevole
dominio di una cultura professionale specialistica, che non si improvvisa. E
che non è racchiuso né facilmente riconducibile alla cultura della
giurisdizione.
E’ un lavoro che richiede una dedizione quotidiana ed appassionata.
Assicurare al governo degli uffici giudiziari un quadro di prerogative ben
definito, chiaro, plurale ma dialogante, costituisce una forte opportunità
di crescita ed è impresa complessa ma non rinviabile.
(Renato Romano)
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