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CORTE D'APPELLO - PROCURA GENERALE

DI BOLOGNA

 

 N° 9590 PROT. C.A.

 

N° 5303 PROT. P.G.                Bologna, 29.11.2002

 

 OGGETTO: T.U. spese di giustizia. Normativa sul

         funzionario delegato.

         CONFERENZA DISTRETTUALE UFFICI GIUDIZIARI.

 

                              AL CAPO DEL DIPARTIMENTO

                              PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

                              MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

                                               ROMA

 

                              AI DIRIGENTI DEI TRIBUNALI                              AI DIRIGENTI DELLE PROCURE    DELLA REPUBBLICA

                                            DISTRETTO

                       AI DIRIGENTI DEL TRIBUNALE E DELLA PROCURA PER I
                             MINORENNI - BOLOGNA

AL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

DEL GIUDICE DI PACE  BOLOGNA

AL DIRIGENTE DELL'UFFICIO DI SORVEGLIANZA - BOLOGNA

 AL DIRIGENTE UNEP

CORTE D'APPELLO - BOLOGNA

 AL DR. MARCO CIARDIELLO

RESP. UFFICIO CONTABILITA'

CORTE D'APPELLO

 AL DR. GIORGIO FATTIBENE

RESP. UFFICIO CONTABILITA'

PROCURA GENERALE

              E p. c.          PRESIDENTE DELLA CORTE

                               AL PROCURATORE GENERALE

                                   CORTE D'APPELLO  BOLOGNA

 
                 Le norme del T.U. di cui all'oggetto hanno introdotto, per gli Uffici Giudiziari, nuove competenze in materia di Contabilità di Stato.

La questione, oltre ad avere conseguenze in tema di organici degli uffici, che qui non vengono affrontati, ma dei quali comunque l'Amministrazione dovrà farsi carico, ha conseguenze soprattutto in termini di qualificazione professionale dei destinatari di tali norme.

E' inutile nascondere che in Amministrazione, e in particolare in tutti gli uffici giudiziari (a parte i pochi contabili presenti nelle Corti d'Appello e nelle Procure Generali) non ci sono professionalità in grado di garantire, nell'immediato, l'esatto adempimento di quanto contenuto nel T.U..

Ragione avrebbe voluto che l'entrata in vigore della nuova normativa fosse preceduta da una massiccia attività di informazione rivolta ai destinatari delle norme ed in particolare agli scriventi, identificati quali "funzionari delegati", che hanno una qualificazione professionale giuridico-amministrativa, non certo contabile.

Purtroppo, e nonostante la richiesta di rinvio dell'entrata in vigore del T.U. partita proprio da questi uffici, le nuove norme sono entrate in vigore dopo una settimana da quando è pervenuta la G.U. negli uffici ed è quindi iniziata una sorta di esercitazione sul campo nella quale ognuno deve dare spazio, ma tanto spazio, alla propria fantasia. Il disagio indotto dal T.U. è enorme: l'annunciata semplificazione e razionalizzazione, allo stato dei fatti, è solo disorientamento, caos, confusione e disservizio, cose di cui nessuno sentiva il bisogno.

Proprio per contribuire, in uno spirito costruttivo, ad eliminare o quantomeno ridurre i dubbi e i disorientamenti indotti dalla normativa che ci vede quali soggetti passivi di norme che hanno una unica ed evidente finalità, cioè quella di sgravare gli uffici finanziari da compiti che (a torto o a ragione) erano fino a ieri di loro competenza, viene indetta la Conferenza Distrettuale dei Dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari al fine di tentare, con l'aiuto di tutti, di realizzare una unità di comportamenti nell'ambito del distretto.

Il primo problema all'ordine del giorno attiene lo scostamento temporale tra l'entrata in vigore del T.U.,1 luglio, e la nomina dei funzionari delegati, decorrente dal 30 novembre.

Sembra che si possa ragionevolmente pensare che i funzionari delegati comincino ad avere la loro legittimazione funzionale solo a partire dal 30 novembre e siano abilitati al controllo degli atti emessi dopo tale data.

La circostanza non è di poco conto atteso che tra le righe della circolare 14.11.2002 si può leggere, anche se non espresso con chiarezza, che il controllo, attribuito a partire dal 30 novembre, invece investa anche il periodo luglio-novembre.

Non si ritiene che tale funzione di controllo possa essere esercitata con effetto retroattivo e per atti emessi in periodo soggetto al controllo di altre istituzioni, alla luce dell'art. 60 R.D. 18.11.1923, n. 2440, "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato", che impongono la rendicontazione da parte dei funzionari delegati al termine dell'esercizio.

Pertanto gli adempimenti e i meccanismi di controllo posti in essere dal T.U., a partire dal 1° luglio, devono intendersi riferiti al funzionario delegato (o chi per esso) in esercizio in tale periodo, che dovrà rendere il conto fino al 30 novembre, data di inizio delle funzioni dei nuovi funzionari delegati. Va aggiunto che qui non siamo in tema di successione in funzioni già esercitate, ma siamo in tema di funzioni "nuove", talmente nuove che sono state conferite a distanza di cinque mesi dall'entrata in vigore della legge che le prevede; per cui o è stato disattento il legislatore nell'affidare funzioni a soggetti inesistenti, perché non individuati neanche genericamente, oppure è in ritardo il Ministero della Giustizia nell'individuazione.

Si rammenta altresì che il ritardo nella presentazione del rendiconto (venticinque giorni dalla chiusura dell'esercizio) è sanzionato sia sotto il profilo disciplinare sia sotto il profilo economico ed è di macroscopica evidenza che i funzionari delegati del 30 novembre non potrebbero, in nessun caso, adempiere ai doveri di legge se, per assurdo, gli effetti della nomina dovessero retroagire alla data del 1° luglio.

Si ritiene pertanto che il controllo sugli atti emessi nel periodo luglio-novembre debba essere effettuato, come per il periodo precedente, dagli uffici finanziari.

In questi termini si invitano tutti gli uffici giudiziari del distretto a predisporre la documentazione, relativa al periodo luglio-novembre 2002 secondo le direttive impartite con la circolare 14 novembre, in modo da essere solleciti quando saranno pervenuti dal Ministero chiarimenti in ordine ai tempi di tale controllo ed alla identificazione dei soggetti che devono procedere al controllo stesso.

I colleghi degli uffici giudicanti destinatari del presente invito vorranno cortesemente darne comunicazione agli uffici dipendenti.

Ciò detto con riferimento al periodo luglio-novembre, gli scriventi, nella qualità di funzionari delegati individuati dall'Amministrazione, indicono una Conferenza Distrettuale di servizio riservata a tutti i Dirigenti o vicari dei seguenti uffici del distretto: Tribunali (per sé e per gli uffici dipendenti), Procure della Repubblica, Tribunale e Procura dei Minorenni, Tribunale di Sorveglianza (per sé e per gli Uffici di Sorveglianza), Ufficio del Giudice di Pace di Bologna, Ufficio NEP presso la Corte d'Appello di Bologna, nonché, a titolo tecnico, i responsabili degli uffici contabilità della Corte d'Appello e della Procura Generale.

La conferenza è indetta per il giorno 11 dicembre 2002 alle ore 10,00 nei locali della Scuola di Formazione del distretto, in Piazza Roosvelt, n. 3 Bologna.

Gli scriventi rivolgono appello al Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia affinché intervenga personalmente ai lavori della Conferenza o, eventualmente, nomini ed invii un proprio qualificato rappresentante in grado di dissipare i dubbi e le incertezza e che comunque sia in grado di impartire ordini vincolanti per tutti.  

I colleghi invitati vorranno, cortesemente, ognuno nell'ambito delle difficoltà riscontrate nel proprio ufficio, formalizzare i punti di criticità, trasmettendoli al fax (051-201848) per gli uffici giudicanti ed al fax (051-6449574) per gli uffici requirenti, entro le ore 12 del 10 dicembre, e ciò al fine di consentire la redazione di un corretto ordine del giorno.

Al solo scopo di evitare richieste di partecipazione, che non potrebbero essere accolte data l'esiguità degli spazi a disposizione, si fa presente che sarà redatto e distribuito a tutti gli uffici giudiziari un documento contenente gli esiti dei lavori.


I FUNZIONARI DELEGATI PER IL DISTRETTO DI BOLOGNA


VILMA ZINI           COSIMO MASTROPIETRO

 

 

CORTE D'APPELLO - PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA

di

BOLOGNA

 

Testo Unico  in materia di spese di giustizia.

Normativa sul funzionario delegato.

Conferenza distrettuale Uffici giudiziari.

 

 

 

L'anno 2002 il giorno 11 del mese di dicembre nei locali cortesemente messi a disposizione dall'Ufficio della Formazione per il Distretto di Bologna, sono intervenuti a seguito di invito rivolto dai Funzionari Delegati degli uffici di cui in epigrafe i signori:

 

·        Mastropietro Cosimo - Dirigente Corte d'Appello Bologna

·        Zini  Vilma - Dirigente Procura Generale di Bologna

·        Bovi Elisabetta - Dirigente Tribunale Reggio Emilia e Reggente Procura Bologna

·        Angela Casadio - Dirigente Tribunale Ravenna

·        Giorgio De Cecco - Dirigente Tribunale Rimini

·        Di Bisceglie Gennaro - Dirigente Tribunale Ferrara

·        Petrani Giorgio - Dirigente Procura Ravenna

·        Signoretti Luigina - Dirigente Procura Modena

·        Ricci Pasquale - Dirigente Procura Forlì

·        Cerati Marilena - Dirigente Giudice di Pace Bologna

·         Buratti Giorgio - Dirigente Procura Rimini

·        Grandi Paolo - Dirigente Procura Ferrara

·        Armati Benedetta - Dirigente Procura Parma

·        Barca Elena - Dirigente Tribunale per i Minorenni Bologna

·        Valcalda Rosalba - Dirigente Tribunale Parma

·        Pavignani Ivonne - Dirigente Tribunale Modena

·        Rodinò Laura - Cancelliere C2 f.f. dirigente Segreteria Procura Reggio Emilia

·        Rigolli Tiziana - Cancelliere C2 f.f. dirigente Segreteria Procura Piacenza

·        Carioti Domenico - Direttore C3 della Segreteria Procura Minori Bologna

·        Vinci Giuseppina - Direttore Cancelleria Procura Reggio Emilia

·        Masolini Celso - Dirigente UNEP Corte d'Appello Bologna

·        Berti Fulvia - Cancelliere B3 presso Tribunale di Sorveglianza di Bologna

·        Ciardiello Marco - Responsabile Ragioneria Corte d'Appello

·        Fattibene Giorgio - Responsabile Ragioneria Procura Generale

 

Si dà atto che il Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, cui è stato rivolto appello, non ha ritenuto di intervenire, né di inviare un proprio rappresentante, né ha fatto pervenire alcuna comunicazione.

 

Alle ore 10,30 si dà inizio ai lavori; assume la direzione del dibattito il dr. Mastropietro, Dirigente della Corte d'Appello.

 

Tutti gli uffici giudiziari lamentano la necessità di integrare le piante organiche con unità  di personale con la qualifica di  "contabile".

Chiedono comunque la copertura urgente dei posti vacanti, rispetto alla pianta organica attuale.

 Per quanto riguarda l'attività prevista per i dirigenti identificati come funzionari delegati nel distretto di Bologna si rappresenta che trattasi di attività in precedenza svolta da nove uffici finanziari, riversata puramente  e semplicemente, senza alcun aumento delle unità di  personale qualificato.

Ne consegue l'assoluta necessità di formazione ed aggiornamento continuo del personale addetto ai compiti contabili, compresi i  funzionari delegati.

 I dirigenti segnalano anche l'urgente necessità di avere un applicativo  per l'informatizzazione del servizio  che consenta anche il collegamento tra uffici periferici ed ufficio del funzionario delegato.

 Il dott. Mastropietro  segnala come primo argomento problematico l'applicazione dell'art.177 T.U.

Gli Uffici devono fare un doppio invio degli atti: prima i modelli e documentazione allegata poi nuovamente  gli stessi modelli (e documentazione allegata) con il prospetto riepilogativo redatto da Poste/concessionario.

In esito alla previsione della circolare n.7/2002 tale doppio invio appare inutile.

Si  ritiene di dover evidenziare tale duplicazione di lavoro al Superiore Ministero, anche in considerazione del fatto che trattasi di enorme quantità di materiale cartaceo, difficilmente collocabile negli attuali spazi a disposizione degli uffici giudiziari.

 I dirigenti evidenziano che le disposizioni impartite con la circolare n.7/2002  hanno introdotto un meccanismo di comunicazione al F.D. diverso da quello previsto dal T.U., art.182, inserendo il "tramite" dell'Ufficio che dispone il pagamento; ciò determina, in assenza di istruzioni agli uffici postali,  l'impossibilità a livello distrettuale -ad eccezione dell'ufficio postale di Reggio Emilia- di effettuare i riscontri e di inviare la documentazione al F.D.

Di conseguenza, l'essere arrivati all'11 di dicembre  senza ancora poter emettere "ordinativi", che devono pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre il 20 dicembre, renderà impossibile qualsiasi operazione relativa all'anno 2002.

 Ne discende pertanto che debbano essere impartite le necessarie indicazioni agli Uffici postali -disposizioni che non possono essere impartite da questi funzionari delegati, né tantomeno dai singoli uffici  giudiziari-  affinché si attengano, scrupolosamente, alla normativa del T.U., così come integrata dalla circolare n.7/2002. In mancanza, gli uffici giudiziari restituiranno agli uffici postali, i prospetti redatti in modo non conforme alle previsioni del citato T.U.

 Altro problema è il calcolo delle ritenute  sui compensi erogati.

Si evidenziano perplessità in ordine al contenuto della circolare n.7/2002, per quanto riguarda l'assimilazione al reddito da lavoro dipendente dei compensi corrisposti dall'Amministrazione giudiziaria ai soggetti individuati nella circolare medesima.

 I dirigenti ritengono di puntualizzare le seguenti problematiche.

Vi sono essenzialmente due categorie di beneficiari, ai quali l'Amministrazione eroga compensi:

1)consulenti, periti, custodi, ecc., professionisti che prestano opera senza che si instauri un rapporto di servizio, riconducibili all'art.47, lettera c bis, del TUIR;

2)magistrati onorari, esperti del Tribunale per i Minorenni, giudici popolari di Corte d'Assise, che  esercitano pubbliche funzioni, riconducibili all'art. 47, lettera f, TUIR.

Nel primo caso -se il beneficiario è libero professionista- si è in presenza di qualificazione tipica di lavoro autonomo, più volte ribadita dall'Amministrazione finanziaria (da ultimo, risoluzione n.56 del 27 febbraio 2002, oltre gli interventi della giurisprudenza) e quindi diventa problematico per gli uffici  non assoggettare i compensi in questione all'I.V.A. , come invece indicato nella circolare n.7/2002, in particolare qualora si tratti di compensi liquidati a società (vedasi fatture delle società che gestiscono il servizio telefonico) per le quali  risulta difficoltoso applicare l'I.R.P.E.F.

Nel secondo caso invece, essendo accertato che si tratta di compensi assimilati a reddito da lavoro dipendente, l'ufficio, oltre a  trasmettere il mod.770  e CUD, avrebbe serie difficoltà nella  redazione del conguaglio fiscale, atteso che trattasi di persone solitamente  con altra attività  (autonoma o dipendente).

 Con particolare riguardo all'I.R.A.P., gli uffici segnalano che nel periodo luglio-novembre 2002 risulta  estremamente difficoltoso segnalare i dati richiesti dalla circolare n.7/2002.

 Si evidenzia l'assoluta necessità per tutti gli uffici giudiziari di avere indicazioni chiare sulle ritenute applicabili e sulle relative modalità di calcolo.

Molti  uffici segnalano di aver effettuato, negli anni passati, quesiti relativamente, ad esempio, all'IRAP,  e di essere ancora in attesa di risposta. 

Pertanto, in attesa di chiarimenti, gli uffici continueranno ad effettuare le liquidazioni  secondo le modalità fino ad oggi seguite.

I dirigenti segnalano il grave imbarazzo nel dover affrontare tematiche contabili e dare le conseguenti indicazioni al personale dipendente, senza avere l'adeguata preparazione tecnica -per titolo di studio posseduto-, né essere mai stati formati  in modo specifico: e questo imbarazzo ha determinato la richiesta avanzata lo scorso giugno,  di rinvio dell'entrata in vigore del T.U. e rimasta senza esito alcuno.

In particolare i funzionari delegati  si dichiarano non in grado di dare indicazioni operative "tecniche" agli uffici periferici in materia fiscale e chiedono al Superiore Ministero di fornire, in tempi brevi, istruzioni più chiare e, in particolare, con riferimento alla problematica sui redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, più coerenti  con la normativa fiscale vigente.

 I lavori terminano alle ore 14.00.

 I dirigenti concordano di trasmettere copia del presente verbale agli Uffici Ministeriali già interessati con la nota del 29 novembre scorso ed ai Signori Presidente della Corte d'Appello e Procuratore Generale della Repubblica di Bologna.

 

Firmato

 

Mastropietro Cosimo, Zini  Vilma, Bovi Elisabetta, Angela Casadio, Giorgio De Cecco,

Di Bisceglie Gennaro, Petrani Giorgio, Signoretti Luigina, Ricci Pasquale, Cerati Marilena

Buratti Giorgio, Grandi Paolo, Armati Benedetta, Barca Elena, Valcalda Rosalba

Pavignani Ivonne, Rodinò Laura, Rigolli Tiziana, Carioti Domenico

 

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