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CORTE D'APPELLO - PROCURA GENERALE
DI BOLOGNA
N°
9590 PROT. C.A.
N° 5303 PROT. P.G.
Bologna, 29.11.2002
OGGETTO: T.U. spese di giustizia. Normativa sul
funzionario delegato.
CONFERENZA DISTRETTUALE UFFICI GIUDIZIARI.
AL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA
AI DIRIGENTI DEI TRIBUNALI
AI DIRIGENTI DELLE PROCURE DELLA
REPUBBLICA
DISTRETTO
AI DIRIGENTI DEL TRIBUNALE E DELLA PROCURA PER I
MINORENNI - BOLOGNA
AL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO
DEL GIUDICE DI PACE
BOLOGNA
AL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI SORVEGLIANZA - BOLOGNA
AL DIRIGENTE UNEP
CORTE D'APPELLO -
BOLOGNA
AL DR. MARCO
CIARDIELLO
RESP. UFFICIO
CONTABILITA'
CORTE D'APPELLO
AL DR. GIORGIO
FATTIBENE
RESP. UFFICIO
CONTABILITA'
PROCURA GENERALE
E p. c. PRESIDENTE DELLA CORTE
AL PROCURATORE GENERALE
CORTE D'APPELLO BOLOGNA
Le norme del T.U. di cui all'oggetto hanno introdotto,
per gli Uffici Giudiziari, nuove competenze in materia di Contabilità di
Stato.
La questione, oltre ad
avere conseguenze in tema di organici degli uffici, che qui non vengono
affrontati, ma dei quali comunque l'Amministrazione dovrà farsi carico,
ha conseguenze soprattutto in termini di qualificazione professionale
dei destinatari di tali norme.
E' inutile nascondere
che in Amministrazione, e in particolare in tutti gli uffici giudiziari
(a parte i pochi contabili presenti nelle Corti d'Appello e nelle
Procure Generali) non ci sono professionalità in grado di garantire,
nell'immediato, l'esatto adempimento di quanto contenuto nel T.U..
Ragione avrebbe voluto
che l'entrata in vigore della nuova normativa fosse preceduta da una
massiccia attività di informazione rivolta ai destinatari delle norme ed
in particolare agli scriventi, identificati quali "funzionari delegati",
che hanno una qualificazione professionale giuridico-amministrativa, non
certo contabile.
Purtroppo, e
nonostante la richiesta di rinvio dell'entrata in vigore del T.U.
partita proprio da questi uffici, le nuove norme sono entrate in vigore
dopo una settimana da quando è pervenuta la G.U. negli uffici ed è
quindi iniziata una sorta di esercitazione sul campo nella quale ognuno
deve dare spazio, ma tanto spazio, alla propria fantasia. Il disagio
indotto dal T.U. è enorme: l'annunciata semplificazione e
razionalizzazione, allo stato dei fatti, è solo disorientamento, caos,
confusione e disservizio, cose di cui nessuno sentiva il bisogno.
Proprio per
contribuire, in uno spirito costruttivo, ad eliminare o quantomeno
ridurre i dubbi e i disorientamenti indotti dalla normativa che ci vede
quali soggetti passivi di norme che hanno una unica ed evidente
finalità, cioè quella di sgravare gli uffici finanziari da compiti che
(a torto o a ragione) erano fino a ieri di loro competenza, viene
indetta la Conferenza Distrettuale dei Dirigenti amministrativi degli
uffici giudiziari al fine di tentare, con l'aiuto di tutti, di
realizzare una unità di comportamenti nell'ambito del distretto.
Il primo problema
all'ordine del giorno attiene lo scostamento temporale tra l'entrata in
vigore del T.U.,1 luglio, e la nomina dei funzionari delegati,
decorrente dal 30 novembre.
Sembra che si possa
ragionevolmente pensare che i funzionari delegati comincino ad avere la
loro legittimazione funzionale solo a partire dal 30 novembre e siano
abilitati al controllo degli atti emessi dopo tale data.
La circostanza non è
di poco conto atteso che tra le righe della circolare 14.11.2002 si può
leggere, anche se non espresso con chiarezza, che il controllo,
attribuito a partire dal 30 novembre, invece investa anche il periodo
luglio-novembre.
Non si ritiene che
tale funzione di controllo possa essere esercitata con effetto
retroattivo e per atti emessi in periodo soggetto al controllo di altre
istituzioni, alla luce dell'art. 60 R.D. 18.11.1923, n. 2440, "Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità
generale dello Stato", che impongono la rendicontazione da parte dei
funzionari delegati al termine dell'esercizio.
Pertanto gli
adempimenti e i meccanismi di controllo posti in essere dal T.U., a
partire dal 1° luglio, devono intendersi riferiti al funzionario
delegato (o chi per esso) in esercizio in tale periodo,
che dovrà rendere il conto fino al 30 novembre, data di inizio delle
funzioni dei nuovi funzionari delegati. Va aggiunto che qui non siamo in
tema di successione in funzioni già esercitate, ma siamo in tema di
funzioni "nuove", talmente nuove che sono state conferite a distanza di
cinque mesi dall'entrata in vigore della legge che le prevede; per cui o
è stato disattento il legislatore nell'affidare funzioni a soggetti
inesistenti, perché non individuati neanche genericamente, oppure è in
ritardo il Ministero della Giustizia nell'individuazione.
Si rammenta altresì
che il ritardo nella presentazione del rendiconto (venticinque giorni
dalla chiusura dell'esercizio) è sanzionato sia sotto il profilo
disciplinare sia sotto il profilo economico ed è di macroscopica
evidenza che i funzionari delegati del 30 novembre non potrebbero, in
nessun caso, adempiere ai doveri di legge se, per assurdo, gli effetti
della nomina dovessero retroagire alla data del 1° luglio.
Si ritiene pertanto
che il controllo sugli atti emessi nel periodo luglio-novembre debba
essere effettuato, come per il periodo precedente, dagli uffici
finanziari.
In questi termini si
invitano tutti gli uffici giudiziari del distretto a predisporre la
documentazione, relativa al periodo luglio-novembre 2002 secondo le
direttive impartite con la circolare 14 novembre, in modo da essere
solleciti quando saranno pervenuti dal Ministero chiarimenti in ordine
ai tempi di tale controllo ed alla identificazione dei soggetti che
devono procedere al controllo stesso.
I colleghi degli
uffici giudicanti destinatari del presente invito vorranno cortesemente
darne comunicazione agli uffici dipendenti.
Ciò detto con
riferimento al periodo luglio-novembre, gli scriventi, nella qualità di
funzionari delegati individuati dall'Amministrazione, indicono una
Conferenza Distrettuale di servizio riservata a tutti i Dirigenti
o vicari dei seguenti uffici del distretto: Tribunali (per sé e
per gli uffici dipendenti), Procure della Repubblica, Tribunale e
Procura dei Minorenni, Tribunale di Sorveglianza (per sé e per gli
Uffici di Sorveglianza), Ufficio del Giudice di Pace di Bologna, Ufficio
NEP presso la Corte d'Appello di Bologna, nonché, a titolo tecnico, i
responsabili degli uffici contabilità della Corte d'Appello e della
Procura Generale.
La conferenza è
indetta per il giorno 11 dicembre 2002 alle ore 10,00 nei locali della
Scuola di Formazione del distretto, in Piazza Roosvelt, n. 3 Bologna.
Gli scriventi
rivolgono appello al Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia
affinché intervenga personalmente ai lavori della Conferenza o,
eventualmente, nomini ed invii un proprio qualificato rappresentante in
grado di dissipare i dubbi e le incertezza e che comunque sia in grado
di impartire ordini vincolanti per tutti.
I colleghi
invitati vorranno, cortesemente, ognuno nell'ambito delle difficoltà
riscontrate nel proprio ufficio, formalizzare i punti di criticità,
trasmettendoli al fax (051-201848) per gli uffici giudicanti ed al fax
(051-6449574) per gli uffici requirenti, entro le ore 12 del 10
dicembre, e ciò al fine di consentire la redazione di un corretto ordine
del giorno.
Al solo scopo di
evitare richieste di partecipazione, che non potrebbero essere accolte
data l'esiguità degli spazi a disposizione, si fa presente che sarà
redatto e distribuito a tutti gli uffici giudiziari un documento
contenente gli esiti dei lavori.
I FUNZIONARI DELEGATI PER IL DISTRETTO DI BOLOGNA
VILMA ZINI COSIMO MASTROPIETRO
CORTE D'APPELLO - PROCURA GENERALE
DELLA REPUBBLICA
di
BOLOGNA
Testo Unico in materia di spese di
giustizia.
Normativa sul funzionario delegato.
Conferenza distrettuale Uffici giudiziari.
L'anno 2002 il
giorno 11 del mese di dicembre nei locali cortesemente messi a
disposizione dall'Ufficio della Formazione per il Distretto di Bologna,
sono intervenuti a seguito di invito rivolto dai Funzionari Delegati
degli uffici di cui in epigrafe i signori:
·
Mastropietro Cosimo -
Dirigente Corte d'Appello Bologna
·
Zini Vilma - Dirigente
Procura Generale di Bologna
·
Bovi Elisabetta - Dirigente
Tribunale Reggio Emilia e Reggente Procura Bologna
·
Angela Casadio - Dirigente
Tribunale Ravenna
·
Giorgio De Cecco - Dirigente
Tribunale Rimini
·
Di Bisceglie Gennaro -
Dirigente Tribunale Ferrara
·
Petrani Giorgio - Dirigente
Procura Ravenna
·
Signoretti Luigina -
Dirigente Procura Modena
·
Ricci Pasquale - Dirigente
Procura Forlì
·
Cerati Marilena - Dirigente
Giudice di Pace Bologna
·
Buratti Giorgio - Dirigente
Procura Rimini
·
Grandi Paolo - Dirigente
Procura Ferrara
·
Armati Benedetta - Dirigente
Procura Parma
·
Barca Elena - Dirigente
Tribunale per i Minorenni Bologna
·
Valcalda Rosalba - Dirigente
Tribunale Parma
·
Pavignani Ivonne - Dirigente
Tribunale Modena
·
Rodinò Laura - Cancelliere
C2 f.f. dirigente Segreteria Procura Reggio Emilia
·
Rigolli Tiziana -
Cancelliere C2 f.f. dirigente Segreteria Procura Piacenza
·
Carioti Domenico - Direttore
C3 della Segreteria Procura Minori Bologna
·
Vinci Giuseppina - Direttore
Cancelleria Procura Reggio Emilia
·
Masolini Celso - Dirigente
UNEP Corte d'Appello Bologna
·
Berti Fulvia - Cancelliere
B3 presso Tribunale di Sorveglianza di Bologna
·
Ciardiello Marco -
Responsabile Ragioneria Corte d'Appello
·
Fattibene Giorgio -
Responsabile Ragioneria Procura Generale
Si dà atto che il Capo del Dipartimento
per gli Affari di Giustizia, cui è stato rivolto appello, non ha
ritenuto di intervenire, né di inviare un proprio rappresentante, né ha
fatto pervenire alcuna comunicazione.
Alle ore 10,30 si
dà inizio ai lavori; assume la direzione del dibattito il dr.
Mastropietro, Dirigente della Corte d'Appello.
Tutti gli uffici giudiziari lamentano
la necessità di integrare le piante organiche con unità di personale
con la qualifica di "contabile".
Chiedono comunque la copertura urgente dei
posti vacanti, rispetto alla pianta organica attuale.
Per quanto riguarda l'attività prevista
per i dirigenti identificati come funzionari delegati nel distretto di
Bologna si rappresenta che trattasi di attività in precedenza svolta da
nove uffici finanziari, riversata puramente e semplicemente, senza
alcun aumento delle unità di personale qualificato.
Ne consegue l'assoluta necessità di
formazione ed aggiornamento continuo del personale addetto ai
compiti contabili, compresi i funzionari delegati.
I dirigenti segnalano anche l'urgente
necessità di avere un applicativo per l'informatizzazione del
servizio che consenta anche il collegamento tra uffici periferici
ed ufficio del funzionario delegato.
Il dott. Mastropietro segnala come primo
argomento problematico l'applicazione dell'art.177 T.U.
Gli Uffici devono fare un doppio invio
degli atti: prima i modelli e documentazione allegata poi nuovamente
gli stessi modelli (e documentazione allegata) con il prospetto
riepilogativo redatto da Poste/concessionario.
In esito alla previsione della circolare n.7/2002
tale doppio invio appare inutile.
Si ritiene di dover evidenziare tale
duplicazione di lavoro al Superiore Ministero, anche in considerazione
del fatto che trattasi di enorme quantità di materiale cartaceo,
difficilmente collocabile negli attuali spazi a disposizione degli
uffici giudiziari.
I dirigenti evidenziano che le
disposizioni impartite con la circolare n.7/2002 hanno introdotto un
meccanismo di comunicazione al F.D. diverso da quello previsto dal T.U.,
art.182, inserendo il "tramite" dell'Ufficio che dispone il pagamento;
ciò determina, in assenza di istruzioni agli uffici postali,
l'impossibilità a livello distrettuale -ad eccezione dell'ufficio
postale di Reggio Emilia- di effettuare i riscontri e di inviare la
documentazione al F.D.
Di conseguenza,
l'essere arrivati all'11 di dicembre senza ancora poter emettere
"ordinativi", che devono pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre
il 20 dicembre, renderà impossibile qualsiasi operazione relativa
all'anno 2002.
Ne discende pertanto che debbano essere
impartite le necessarie indicazioni agli Uffici postali -disposizioni
che non possono essere impartite da questi funzionari delegati, né
tantomeno dai singoli uffici giudiziari- affinché si attengano,
scrupolosamente, alla normativa del T.U., così come integrata dalla
circolare n.7/2002. In mancanza, gli uffici giudiziari restituiranno
agli uffici postali, i prospetti redatti in modo non conforme alle
previsioni del citato T.U.
Altro problema è il calcolo delle
ritenute sui compensi erogati.
Si evidenziano perplessità in ordine al
contenuto della circolare n.7/2002, per quanto riguarda l'assimilazione
al reddito da lavoro dipendente dei compensi corrisposti
dall'Amministrazione giudiziaria ai soggetti individuati nella circolare
medesima.
I dirigenti ritengono di puntualizzare le
seguenti problematiche.
Vi sono essenzialmente due categorie di
beneficiari, ai quali l'Amministrazione eroga compensi:
1)consulenti, periti, custodi, ecc.,
professionisti che prestano opera senza che si instauri un rapporto di
servizio, riconducibili all'art.47, lettera c bis, del TUIR;
2)magistrati onorari, esperti del
Tribunale per i Minorenni, giudici popolari di Corte d'Assise, che
esercitano pubbliche funzioni, riconducibili all'art. 47, lettera f,
TUIR.
Nel primo caso -se
il beneficiario è libero professionista- si è in presenza di
qualificazione tipica di lavoro autonomo, più volte ribadita
dall'Amministrazione finanziaria (da ultimo, risoluzione n.56 del 27
febbraio 2002, oltre gli interventi della giurisprudenza) e quindi
diventa problematico per gli uffici non assoggettare i compensi in
questione all'I.V.A. , come invece indicato nella circolare n.7/2002, in
particolare qualora si tratti di compensi liquidati a società (vedasi
fatture delle società che gestiscono il servizio telefonico) per le
quali risulta difficoltoso applicare l'I.R.P.E.F.
Nel secondo caso
invece, essendo accertato che si tratta di compensi assimilati a reddito
da lavoro dipendente, l'ufficio, oltre a trasmettere il mod.770 e CUD,
avrebbe serie difficoltà nella redazione del conguaglio fiscale, atteso
che trattasi di persone solitamente con altra attività (autonoma o
dipendente).
Con particolare riguardo all'I.R.A.P.,
gli uffici segnalano che nel periodo luglio-novembre 2002 risulta
estremamente difficoltoso segnalare i dati richiesti dalla circolare n.7/2002.
Si evidenzia l'assoluta necessità per
tutti gli uffici giudiziari di avere indicazioni chiare sulle ritenute
applicabili e sulle relative modalità di calcolo.
Molti uffici segnalano di aver
effettuato, negli anni passati, quesiti relativamente, ad esempio, all'IRAP,
e di essere ancora in attesa di risposta.
Pertanto, in attesa di chiarimenti, gli
uffici continueranno ad effettuare le liquidazioni secondo le modalità
fino ad oggi seguite.
I dirigenti segnalano il grave imbarazzo
nel dover affrontare tematiche contabili e dare le conseguenti
indicazioni al personale dipendente, senza avere l'adeguata preparazione
tecnica -per titolo di studio posseduto-, né essere mai stati formati
in modo specifico: e questo imbarazzo ha determinato la richiesta
avanzata lo scorso giugno, di rinvio dell'entrata in vigore del T.U. e
rimasta senza esito alcuno.
In particolare i funzionari delegati si
dichiarano non in grado di dare indicazioni operative "tecniche" agli
uffici periferici in materia fiscale e chiedono al Superiore Ministero
di fornire, in tempi brevi, istruzioni più chiare e, in particolare, con
riferimento alla problematica sui redditi assimilati a quelli da lavoro
dipendente, più coerenti con la normativa fiscale vigente.
I lavori terminano alle ore 14.00.
I dirigenti concordano di trasmettere
copia del presente verbale agli Uffici Ministeriali già interessati con
la nota del 29 novembre scorso ed ai Signori Presidente della Corte
d'Appello e Procuratore Generale della Repubblica di Bologna.
Firmato
Mastropietro Cosimo, Zini Vilma, Bovi
Elisabetta, Angela Casadio, Giorgio De Cecco,
Di Bisceglie Gennaro, Petrani Giorgio,
Signoretti Luigina, Ricci Pasquale, Cerati Marilena
Buratti Giorgio, Grandi Paolo, Armati
Benedetta, Barca Elena, Valcalda Rosalba
Pavignani Ivonne, Rodinò Laura, Rigolli
Tiziana, Carioti Domenico
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