UN PROGETTO MODERNO PER LA GIUSTIZIA CIVILE: ORGANIZZARE L'UFFICIO PER IL GIUSTO PROCESSO
- CONVEGNO ORGANIZZATO DA MAGISTRATURA DEMOCRATICA
ALGHERO, 29/31 OTTOBRE 2004
LA SFIDA DELL'ORGANIZZAZIONE
di Cristoforo ABBATTISTA, (Dirigente amministrativo Tribunale di Bari)
Nell'accingermi a sviluppare, mi auguro in maniera esaustiva, il
tema cui, in qualità di Dirigente amministrativo, sono stato chiamato ad intervenire nel
presente convegno, devo preliminarmente significare che il presente elaborato si propone
di percorrere alcune linee-guida di discussione e/o di confronto intersecate oltre che
strettamente dipendenti le une dalle altre e che, nell'ambito dello stato di quella
giustizia civile, contrassegnata, come è purtroppo noto a tutti, dalla permanente
sussistenza di un evidente disagio che l'opinione pubblica, il privato cittadino
manifestano quotidianamente, possono condurre ad un innalzamento qualitativo del livello
reso dal servizio complessivamente erogato.
Credo pertanto che sia opportuno evidenziare, prima di addentrarci nel "cuore"
del problema che verosimilmente costituirà oggetto dei tanti spunti di riflessione di
questo convegno, la necessità non più differibile che si acquisisca l'idea di
centralità del concetto di "organizzazione", giacché è alla
"organizzazione" che bisogna guardare, quale elemento trainante destinato a
collocarsi nell'ambito di un fisiologico ciclo produttivo come è quello che pure si
realizza nei nostri uffici giudiziari: ne consegue che l'obiettivo prefissatomi sarà
quello di cercare di dimostrare che, solo se ci saremo organizzati al meglio, attraverso
un equilibrato rapporto tra esigenze da soddisfare e risorse disponibili, avremo reso
possibile la nascita di un nuovo modo di intendere la "cancelleria", quale
unità organizzativa di base nella quale possa realizzarsi, il più compiutamente
possibile, quel momento sinergico delle attività rese tra i diversi attori coinvolti, che
oltre che a potenziare le attività del singolo giudice sia anche il naturale portato di
una rivisitazione dei compiti del personale amministrativo, così come esplicitati
all'interno della struttura organizzativa e quali emergeranno all'esito della da tempo
auspicata valorizzazione delle professionalità esistenti e, per converso, della
definizione delle necessarie procedure di riqualificazione.
Da ultimo non potremo non affrontare il problema della gestione delle risorse da
risolversi alla luce della normativa che, certo, assegna alla dirigenza amministrativa un
ruolo sicuramente diverso da quello conferito in passato.
ORGANIZZARE GLI UFFICI (utopia o realtà?)
Se pertanto oggi più che mai la reale questione del settore civile, oltre che un problema
di risorse umane, tecniche e finanziarie, è principalmente una questione di
organizzazione, probabilmente l'interrogativo inquietante da porre è se si possa oggi
considerare l'Ufficio giudiziario in genere, come un'organizzazione, o se non invece, per
ripetere un'espressione del Prof. Stefano Zan (cfr. "Fascicoli e Tribunali. Il
processo civile in una prospettiva organizzativa"), debba continuarsi a pensare al
Tribunale come a "un condominio, uno spazio fisico, dove succedono molte cose tra le
quali lo svolgimento dei processi ".
Potrebbe a questo proposito essere particolarmente interessante comparare e analizzare
scientificamente i diversi modi di "organizzare" gli uffici, sì da poter
eventualmente stabilire quelli che funzionano meglio a parità di condizioni e di risorse,
e perché: vale la pena di ricordare che, ad esempio, il 2 giugno 1999 (data di avvio
della riforma del "giudice unico") ha costituito il momento d'avvio del processo
di recupero della funzionalità del sistema giudiziario. In questa fase, non sono stati
imposti modelli organizzativi, salvo il divieto di perpetuare l'esistente.
Sono state rimesse alle capacità dei capi degli uffici e dei dirigenti amministrativi la
ricerca e l'attuazione delle soluzioni più idonee in relazione alla quantità e qualità
degli affari, alle esigenze del territorio, alle dimensioni dell'ufficio.
Anche dall'esperienza dell'avvio della riforma del giudice unico è emerso come nodo
centrale quello dell'organizzazione degli uffici e dell'idoneità e della capacità
dirigenziale.
Vale la pena di ricordare quanto è accaduto in proposito: il decreto legislativo sul
giudico unico è del febbraio 1998. La sua efficacia fu poi rinviata al 2 giugno 1999.
Ancora nell'aprile-maggio 1999, in taluni uffici nonostante le sollecitazioni provenienti
dal Ministero, non era stato costituito un gruppo di lavoro composto da magistrati e
funzionari, non si era elaborato un progetto di riorganizzazione dei servizi.
In altri uffici, invece, avviati tempestivamente incontri e confronti di organizzazione
per misurarsi con la riforma, erano state colte le potenzialità positive della riforma e
coinvolti magistrati, dirigenti e personale amministrativo per sollecitare impegni e
motivazioni: lì si sono realizzati effettivi risultati di produttività ed economie di
scala, con un significativo recupero del personale già in servizio. Non è un caso che i
risultati e i bilanci (comparativamente) positivi risultino appannaggio degli uffici in
cui l'impatto della riforma è stato per tempo studiato, preventivato e organizzato.
Per essere franchi e sintetici, si può riconoscere a posteriori che i problemi dei
tribunali e delle procure, connessi alla riforma del giudice unico, erano sicuramente
oggettivi, ma essi si sono rivelati più o meno gravi, più o meno risolvibili in tempi
ragionevoli, a seconda delle capacità organizzative di chi dirigeva gli uffici.
Riconosciuta pertanto, alla luce di quanto precede, oltremodo significativa la valenza che
pregiudizialmente deve attribuirsi alla "organizzazione" quale trainante volano
di ogni proposta di miglioramento dello stato della giustizia, non posso a questo punto
esimermi dal riferire, a proposito di organizzazioni esistenti, che nei mesi scorsi dei
consulenti esperti di organizzazione del lavoro, dopo essere penetrati nel tessuto delle
articolazioni strutturali di 7 tribunali individuati quali sedi pilota nell'ambito del
"Progetto di assistenza alla realizzazione del Processo civile telematico",
hanno elaborato degli illuminanti rapporti di "Analisi organizzativa" dai quali,
relativamente alla situazione esistente, tanto per citare un esempio, in uno degli
indicati tribunali-pilota, hanno fotografato lo status quo nel modo che passo a citare
espressamente a titolo meramente esemplificativo: "
Nel caso del Tribunale
di
.., le singole cancellerie mostrano un forte livello di isolamento le une
dalle altre. L'unico elemento trasversale tra le diverse cancellerie, attinente al sistema
di relazione con i magistrati, fa riferimento alla presenza di modalità di relazioni
"privilegiate" fra il magistrato e un singolo cancelliere per ogni cancelleria
di riferimento. Potremmo sostenere che praticamente ogni giudice ha un "suo
cancelliere" che lo assiste sia in udienza che fuori udienza, secondo modalità
condivise tra i due attori
Caratteristica del predetto tribunale è la sua
configurazione come "arcipelago" di uffici di giustizia, caratterizzato da
regole di leadership, cultura, prassi operative diverse. Ogni isola vive separata dalle
altre. Per cancelleria non si intende un insieme di uffici all'interno del tribunale che
gestiscono l'iter processuale dei procedimenti suddivisi per materia o per fase, bensì il
front-office del singolo giudice che ne cura i fascicoli. Per cercare di descrivere
"chi fa cosa" all'interno delle cancellerie, possiamo dunque dire che in linea
di massima nessuno esce dagli ambiti di competenza previsti dal proprio inquadramento
contrattuale.
Da questa descrizione è facile intuire le conseguenze positive e negative di questa
organizzazione. Da un lato infatti il magistrato può contare su un collaboratore
fidelizzato e in sintonia con le proprie esigenze di lavoro; dall'altro il livello di
sostituibilità dei cancellieri è molto basso
.. Il contesto ha così portato ad
un'ampia varietà di situazioni specifiche in cui l'organizzazione del lavoro si presenta
a volte molto frammentata, dove prevalgono l'autonomia e l'isolamento dei singoli
cancellieri simbioticamente legati ai propri magistrati di riferimento, e a volte più
integrata, in quei casi in cui si sono sviluppate leadership istituzionali dei presidenti
di sezione che hanno assunto il ruolo di coordinatori delle unità organizzative di
riferimento della sezione, individuando così un "tribunale nel tribunale
.Il
singolo cancelliere è identificato per "l'appartenenza" ad un certo giudice
piuttosto che ad una sezione. L'alto livello della personalizzazione delle prassi di
lavoro, pur essendo funzionale al miglioramento dell'efficienza del lavoro dei singoli
giudici, comporta scarsa omogeneità delle procedure operative interne, creando
difficoltà al governo complessivo dell'organizzazione del tribunale.
In ogni caso, però, cancellieri e magistrati interpretano la loro collaborazione in una
logica di adempimento piuttosto che di risultato ".
Non è revocabile in dubbio che ciò che, credo, tutti auspichiamo, vale a dire l'Ufficio
per il processo, non può essere identificato nella situazione organizzativa monitorata
nel suddetto ufficio giudiziario; infatti oggi è tempo che la cultura organizzativa non
sia più tendenzialmente orientata all'adempimento "secondo procedura" in una
logica settoriale di organizzazione del lavoro per funzioni: se diversamente nella
situazione attuale tende a prevalere, da un lato, la gestione delle routines, e dall'altro
la rincorsa delle emergenze, in alcuni casi, la cancelleria risulta essere una somma di
compiti e funzioni, e non, come invece dovrebbe essere, una unità organizzativa
funzionale al conseguimento del risultato.
E' in ragione di quanto precede che, in definitiva, l'organizzazione deve rappresentare
l'autentico volano capace di accelerare l'inversione di tendenza: ove non intraprendessimo
questa operazione "strategica" di presa d'atto di un modo diverso di concepire
l'organizzazione dei nostri uffici, qualsiasi formula che si ritenesse di dover adottare
per delineare il nuovo scenario (dall'ufficio del giudice all'ufficio per il processo,
alla individuazione di una nuova figura di funzionario giudiziario) non andrà che a
riprodurre una sterile rivisitazione di quello che si è soliti definire come il modello
del cancelliere "dedicato", di un cancelliere cioè identificato per
l'appartenenza ad un certo giudice piuttosto che ad una cancelleria o ad una sezione, con
una specifica personalizzazione del rapporto tra magistrato e cancelliere che rende
difficilmente separabile il ruolo da chi lo ricopre, riducendo il grado di trasferibilità
delle abilità acquisite e quindi la flessibilità delle risorse.
Con ciò si intende ribadire la necessità che, più e meglio di quanto non sia avvenuto
in passato, la "cancelleria" possa rappresentare il microcosmo, la cellula base
al cui interno devono realizzarsi le premesse perché le generali aspettative di giustizia
producano i risultati attesi.
Per contro nel contesto attuale ciascuno degli "attori" del processo civile
(giudici, cancellieri, avvocati) opera secondo i propri schemi lavorativi, spesso in modo
assolutamente indifferente rispetto alle esigenze dell'altro e soprattutto senza tenere
conto del fatto che esiste un obiettivo comune.
L'elemento che invece oggi può e deve invece produrre una inversione di tendenza è
l'integrazione, il coinvolgimento di tutti nelle attività necessarie al raggiungimento
dell'obiettivo.
In quest'ottica visibilmente sinergica il processo civile telematico può da subito
rappresentare oltre che un utilissimo catalizzatore, anche un irripetibile occasione di
cambiamento che, comportando una modifica delle normali interazioni tra i soggetti del
processo civile, è altrimenti destinata a consentire di abbreviare i tempi di alcune
operazioni, sì da obbligare ciascuno degli attori in gioco ad un approccio diverso alle
varie attività: in definitiva con il processo civile telematico ci troviamo alla presenza
di un progetto di vera e propria reingegnerizzazione delle fasi implicate.
Certamente l'adozione del processo civile telematico in una prospettiva sistemica e
governata strategicamente induce, comporta, consente interventi di modernizzazione degli
assetti organizzativi e comportamentali.
Se il processo civile telematico può contribuire all'efficienza del sistema giudiziario,
non v'è dubbio che l'introduzione del predetto sistema informativo del settore giustizia,
come nelle ambizioni del PCT, può di fatto garantire una inimmaginabile, al momento,
spinta propulsiva al miglioramento dell'organizzazione.
DALL'UFFICIO DEL GIUDICE ALL'UFFICIO PER IL PROCESSO (rivalutare le professionalità
esistenti)
Da più parti si ritiene che l'eventuale istituzione del c.d. "ufficio del
giudice" possa rappresentare sicuro rimedio all'attuale crisi organizzativa
giudiziaria.
Non è mio intendimento scardinare l'impalcatura che in prospettiva forse porterà anche
all'istituzione della figura dell'ausiliario del giudice, e quindi dell'ufficio del
giudice (o come dirò più avanti, più opportunamente, "dell'ufficio per il
processo"), consapevole che ormai è attorno ad una nuova figura di funzionariato
giudiziario che deve poter ruotare l'unità organizzativa di base.
Al di là però delle possibili definizioni linguistiche che saranno all'uopo elaborate,
ciò che deve essere chiaro a tutti è che la questione dell'ufficio del giudice non è
solo un problema di assistenza al giudice quanto piuttosto un problema di ripensamento
dell'organizzazione del tribunale nella sua interezza al fine di garantire una migliore
capacità di "produzione".
Certamente potrebbe essere utile approfondire la conoscenza dei modelli organizzativi
europei, al fine di comprendere se in effetti "l'ufficio del giudice" in senso
stretto possa divenire strumento in grado di potenziare il lavoro dello stesso magistrato.
E allora l'analisi comparativa potrebbe dimostrarci che in altri paesi viene utilizzata
una forma di assistenza al giudice che può giungere anche a livelli estremamente
sofisticati.
Ad esempio negli Stati Uniti d'America la figura del cancelliere si suddivide in quattro
profili: law clerks (laureati in legge che assistono i giudici nella ricerca del materiale
giuridico e nella elaborazione delle decisioni), courtroom deputy (funzionari che
assistono i giudici nelle udienze e hanno il delicato compito di gestire il calendario
delle udienze di ciascun magistrato), clerks (che possono ricevere testimonianze, far
apporre sigilli, redigere inventari), court clerks (che hanno anche le funzioni di court
administrator, ossia di amministratore dell'ufficio giudiziario, avendo il compito di
gestire l'ufficio e il personale).
Anche nel Regno Unito il profilo del cancelliere ha nella società un ruolo di grande
dignità.
I justice's clerk svolgono la funzione di consiglieri giuridici dei giudici di pace, che
sono numericamente superiori a quelli togati.
L'ordinamento francese prevede due figure: i grefflers en chef e i secretaires grefflers.
I primi esercitano funzioni di direzione, autenticazione di atti, verifica e gestione
delle spese di giustizia. I secondi, di assistenza dei magistrati nelle loro attività.
Inoltre i funzionari giudiziari francesi esercitano funzioni giurisdizionali in ambito di
diritto di famiglia.
La legislazione civile austriaca e tedesca assegna ai cancellieri compiti nell'ambito
della esecuzione forzata e della emissione dei decreti ingiuntivi.
Dinanzi a tale qualità e quantità di funzioni, di compiti, di attività esercitate dal
funzionario giudiziario europeo e nordamericano, devo (e questo sta diventando un problema
sempre più difficile da gestire) invece constatare come, nel momento storico presente, ci
troviamo dinanzi a personale amministrativo fortemente demotivato e disincentivato, a
procedure di riqualificazione bloccate, ad una Amministrazione che, impedendo un sia pur
minimo sviluppo meritocratico e/o premiante, permette una sopravvalutazione
dell'anzianità di servizio ed una sottovalutazione del titolo di laurea, del diploma di
specializzazione post-lauream ovvero della attestazione di partecipazione a corsi di
perfezionamento o, infine, delle abilitazioni professionali.
E allora, se urge assecondare la volontà politica di coadiuvare i magistrati con figure
professionalmente molto qualificate aventi il compito di agevolarne le attività di studio
e ricerca ed a cui delegare tutte le attività non strettamente giurisdizionali, è
necessario che oggi più che mai si tenga conto della centralità del servizio Giustizia,
che non può essere ulteriormente esternalizzato ricorrendo a nuove figure contrattuali
atipiche.
Se l'applicazione delle nuove tecnologie di per sé riduce alcuni dei tempi del processo,
per converso finisce anche con il liberare il tempo e le intelligenze di tutti coloro,
cancellieri in primis, che oggi sono costretti a dedicare una parte cospicua del loro
tempo ed impegno alla semplice "manipolazione" e gestione della carta che non
dà alcun valore aggiunto alla sostanza del processo.
Considerando che in una qualsiasi struttura di servizio il capitale umano è la risorsa
principale, liberare intelligenze significa arricchire notevolmente le dotazioni base del
sistema a parità di costi.
E allora credo che se vogliamo rivalutare l'esistente che ci consenta di non inasprire le
tensioni che nel momento presente contraddistinguono la realtà degli Uffici, se riteniamo
non necessario ricercare soluzioni europeiste difficilmente praticabili anche per la
diversità di contesto e di cultura organizzativa, se pensiamo che l'eventuale ricorso a
professionalità esterne vada praticato soltanto dopo aver scrupolosamente censito le
professionalità già disponibili all'interno dell'Amministrazione, in un quadro di
attento impiego delle risorse umane, se si riuscirà a coprire per intero i vuoti
esistenti negli organici del personale amministrativo unitamente al definitivo
completamento della riqualificazione del personale del comparto Giustizia, se cominceremo
a ragionare per obiettivi più che per adempimenti, se governeremo i processi nel senso
che acquisiremo le coordinate più giuste per monitorarne l'andamento, se svilupperemo una
cultura e una logica dei servizi che metta al primo piano la relazione
organizzazione-utente, l'individuazione delle responsabilità, la definizione di tempi
certi, i diritti dell'utente, la ricerca della qualità del servizio stesso, potremo
realisticamente pensare alla cancelleria (=ufficio per il processo) come al luogo che
renda operativa la collaborazione sinergica tra giudici e cancellerie e i cui componenti
(intesi co-attori del processo produttivo) andranno a porre in essere tutte le attività
finalizzate all'area della preparazione/gestione preventiva e successiva dell'udienza,
all'area dedicata al trattamento anche informatizzato degli atti in generale e dei dati
connessi ai depositi documentali nonché delle più adeguate interazioni con parti e
avvocati.
Se saremo riusciti a concepire un rapporto di integrazione totale con le cancellerie,
evitando di considerare la struttura amministrativa come tradizionalmente servente
rispetto all'attività giurisdizionale, avremo realisticamente creato le premesse per
costituire separati team (=cancellerie) il cui personale di cancelleria, liberato da tutti
i compiti di "gestione del fascicolo" assolutamente irrilevanti per la
definizione del processo nonché da tutte le attività dal basso valore aggiunto, sarà in
grado di predisporre gli atti necessari alla definizione della causa creando a favore
dell'attività giurisdizionale quell'indispensabile supporto che da sempre viene richiesto
dalla magistratura associata.
Ecco perché ritengo che l'espressione "Ufficio per il processo", così come
testè concepito, sia altro che non l'espressione di un diverso modo di affrontare i temi
dell'organizzazione e del servizio da erogare.
COMPETENZE E RUOLI NECESSARI A SOSTENERE L'UFFICIO PER IL PROCESSO
E' così che, nel generale ripensamento del modello organizzativo che sottenderebbe la
costituzione dell'ufficio per il processo, tutto il sistema deve attrezzarsi per
focalizzare l'attenzione sulle modalità di gestione dell'impiego del personale
amministrativo, che non può sistematicamente passare attraverso un semplice accordo tra
il capo ufficio (e/o presidente di sezione) e dirigente amministrativo: credo di poter
dire che la situazione fotografata dai consulenti bolognesi di organizzazione in quel
tribunale, sede pilota della sperimentazione del processo civile telematico, rappresenta
proprio la cartina di tornasole della mancanza di presa d'atto della professionalità
della dirigenza amministrativa e del ruolo che questa, anche da un punto di vista
normativo, è venuta assumendo di recente.
La normativa attuale, infatti, pur non risolvendo l'annosa questione di sovrapposizione di
funzioni tra magistrati e dirigenti amministrativi, è decisamente orientata nel senso
della creazione di un organo dirigente amministrativo, nominato dal Ministero della
Giustizia, a seguito di stipulazione di un contratto individuale di lavoro, con obbligo di
valutazione annuale ministeriale dei risultati (e delle responsabilità) correlati agli
obiettivi da conseguire.
La predetta circostanza che ha di fatto sancito il riconoscimento di una diversa
legittimazione conferita alla dirigenza amministrativa è data peraltro (e sarebbe
interessante all'uopo verificare in proposito l'entità del coinvolgimento dei dirigenti
negli uffici) dalla predisposizione delle c.d. tabelle, il piano organizzativo del lavoro
giurisdizionale che, secondo le indicazioni fornite in apposita circolare del C.S.M.,
relativa al biennio 2004-2005, deve, nel momento della sua elaborazione, tenere conto
degli obiettivi concordati con la dirigenza amministrativa da parte del capo dell'ufficio:
intendo dire che nell'attuale momento è indispensabile che la formazione delle c.d.
"tabelle" avvenga previa presa d'atto della consistenza delle risorse
disponibili.
Peraltro la previsione di una nuova figura del dirigente amministrativo deriva
dall'applicazione dell'art. 17 del decr. Legisl. 165/2001, che prevede, appunto, la
designazione di un dirigente, contrattualmente assunto, con compiti diretti a
"dirigere, coordinare e controllare l'attività degli uffici dipendenti
..a
provvedere alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali
assegnate".
Tale essendo la posizione normativa della dirigenza, ritengo che, lungi comunque dal
disdegnare rapporti di proficua collaborazione e di confronto con le componenti
magistratuali, debba essere affievolito il rischio che l'art. 47 quater del decreto
legislativo n. 51/98, nel momento in cui una serie di attività paragiurisdizionali e
amministrative vanno a confluire nell'Ufficio per il processo, diventi non so quanto
involontariamente lo strumento per creare contrasti, o peggio conflitti di competenze che
nuocciono al corretto andamento delle attività. E allora occorre disaggregare la
commistione tra funzioni professionali e funzioni manageriali che rappresentano "uno
spreco e una fonte continua di ambiguità e irresponsabilità organizzativa perché, in
questo modo, si indebolisce sia il livello tecnologico sia quello manageriale
dell'organizzazione giustizia" (Stefano Zan).
Se allora al giudice interessa giustamente lo jus dicere, non si vede la ragione per cui
il giudice debba appropriarsi di professionalità che competono ad altri.
Peraltro quella del giudice è una professionalità che non ha scopi finalistici. La
giurisdizione, di per sé, non è funzione finalisticamente orientata, è indifferente
allo scopo, perché è soprattutto osservanza di regole per realizzare garanzie.
L'organizzazione è, deve essere, invece orientata all'obiettivo e al risultato e non
all'osservanza di regole e procedure. Questo non significa certo che occorre violare le
regole per ottenere i risultati, ma una organizzazione mette insieme risorse per
perseguire obiettivi e ottenere determinati risultati.
Certamente le strutture complesse, connotate dalla presenza di professionalità con forte
contenuto specialistico, non sono specifiche della giustizia.
Le organizzazioni, in cui i cd. professionals hanno una presenza forte o addirittura un
monopolio della decisione, non sono realtà ignote alla teoria e alla pratica delle
organizzazioni, in Italia e all'estero. Basti pensare a ciò che era la sanità e a ciò
che è ancora prevalentemente l'università, caratterizzati, da un lato, dall'autonomia
intellettuale e dagli alti contenuti specialistici dei professionals (medici e
professori), dall'altro, dalla presenza di una componente amministrativa-organizzativa
quantitativamente prevalente, ma assolutamente subordinata quanto a valenza decisoria. Ma
il medico più bravo è anche un buon organizzatore della struttura sanitaria? Il
professore più prestigioso è come tale idoneo ad amministrare l'università di Roma?
L'amministrazione giudiziaria, rispetto alla sanità e all'università, si caratterizza
certamente per il valore costituzionale dell'indipendenza. Ciò pone un problema
aggiuntivo, ma non impedisce di ricercare modelli organizzativi nuovi e più funzionali,
nella salvaguardia dei valori costituzionali.
Per ragioni giuridico-costituzionali e di logica organizzativa, occorre certo
salvaguardare l'unitarietà dell'ufficio giudiziario e perciò, l'unicità della
titolarità dell'ufficio.
Ma quanto precede non può e non deve impedire una corretta ripartizione di compiti,
secondo responsabilità appropriate ai rispettivi ruoli: io credo che la diretta
responsabilità della gestione dei beni, dei servizi e del personale, anche nell'ambito di
una ormai matura costituzione dell'"Ufficio per il processo", vada affidata in
via esclusiva al dirigente amministrativo che ha le competenze per realizzare la sua
mission.
E' anche vero che quanto più si riuscirà, in tempi brevi a realizzare sedi, occasioni,
momenti di riflessione comune tra dirigenti amministrativi e magistrati, tanto più
facilmente saranno risolti sul terreno culturale e della funzionalità quelli che oggi si
presentano come problemi di rivendicazione di categoria.
Quando si discute seriamente di organizzazione, mettendo insieme dirigenza amministrativa
e dirigenza magistratuale, è più agevole individuare i rapporti tra chi gestisce
quotidianamente le risorse e chi deve avere una necessaria funzione di indirizzo e di
controllo.
Tutto ciò ha una connessione forte con la possibilità di realizzare funzionali modelli
organizzativi negli uffici, ma è anche correlato alle responsabilità che un dirigente
deve assumersi.
Se l'Ufficio per il processo deve rappresentare un momento qualificante di realizzazione
sinergica tra tutte le professionalità esistenti per conseguire gli obiettivi prefissati,
l'auspicio è che non si vanifichi l'importanza di tale momento, perseguendo logiche
settarie e/o posizioni preconcette, ma si cementi l'alleanza tra i protagonisti del
servizio giustizia, sì da porre al centro del medesimo "servizio giustizia" il
processo e quindi il cittadino che vi è coinvolto: in siffatta prospettiva, la sentenza
sarà così il prodotto di un team orientato al risultato, in cui ciascuno fornisce il
proprio apporto professionale percependo l'utilità del proprio lavoro.
Qualcuno ha detto che "la ricchezza è il viaggio, non la destinazione", altri
invece che "meglio dell'arrivare è viaggiare pieni di speranza": probabilmente
molto più semplicemente la verità è nel mezzo, direi in quel proverbio giapponese
secondo cui "Nessuno di noi è intelligente come tutti noi insieme"; forse
questa che abbiamo davanti a noi rappresenta l'ultima, irripetibile occasione per
realizzare l'auspicato cambiamento organizzativo che passa anche attraverso
"l'Ufficio per il processo" purché, ci si convinca, che la sfida
dell'organizzazione risulti essere come l'unica oggettivamente praticabile, perché
l'unica effettivamente vincente.
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