TESTO AGGIORNATO CON IL D.L.11/03/2002
N.28
PUBBLICATO SULLA G.U. N. 60 DEL 12/03/2002 IN VIGORE DAL 13/03/2002
Art. 9 L.488/99
(Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari).
Agli atti e ai provvedimenti relativi ai procedimenti civili, penali ed amministrativi e
in materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, non
si applicano le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di
cancelleria, nonche' i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario.
2. Nei procedimenti giurisdizionali civili, amministrativi e in materia tavolare, comprese
le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, indicati al comma 1, per ciascun
grado di giudizio, e' istituito il contributo unificato di iscrizione a ruolo, secondo gli
importi e i valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge.
3. La parte che per prima si costituisce in giudizio, o che deposita il ricorso
introduttivo, ovvero, nei procedimenti esecutivi, che fa istanza per l'assegnazione o la
vendita dei beni pignorati, e' tenuta all'anticipazione del pagamento del contributo di
cui al comma 2. La parte che modifichi la domanda o
proponga domanda riconvenzionale o formuli chiamata in
causa o svolga intervento autonomo, cui consegua l'aumento del valore
della causa, e' tenuta a farne espressa dichiarazione e a
procedere al relativo pagamento integrativo secondo gli importi ed i valori
indicati nella tabella 1 allegata alla legge.".
4. L'esercizio dell'azione civile nel procedimento penale non e' soggetto al pagamento del
contributo di cui al comma 2 nel caso in cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna
generica del responsabile. Nel caso in cui la parte civile, oltre all'affermazione della
responsabilità civile del responsabile, ne chieda la condanna al pagamento di una somma a
titolo di risarcimento del danno, il contributo di cui al comma 2 e' dovuto, in caso di
accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo liquidato nella sentenza, ed e'
prenotato a debito per essere recuperato nei confronti
della parte obbligata al risarcimento del danno.
5. Il valore dei procedimenti, determinato ai sensi degli articoli 10 e seguenti del
codice di procedura civile, deve risultare da apposita dichiarazione resa espressamente
nelle conclusioni dell'atto introduttivo.
5-bis. Entro dieci giorni dal momento in cui si
determina il presupposto del pagamento del contributo o
della integrazione ai sensi del comma 3, il funzionario addetto all'ufficio giudiziario,
in caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo,
notifica alla parte l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta
dal raffronto tra la dichiarazione resa e il corrispondente scaglione della tabella
1, avvertendo espressamente che, in caso di mancato pagamento entro il
termine di un mese, si procedera' alla riscossione mediante ruolo con addebito degli
interessi al saggio legale.
6. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro delle finanze ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sono apportate le variazioni alla misura del contributo
unificato di cui al comma 2 e degli scaglioni di valore indicati nella tabella 1 allegata
alla presente legge, tenuto conto della necessita' di adeguamento alle variazioni del
numero, del valore, della tipologia dei processi registrate nei due anni precedenti. Con
il predetto decreto sono altresì disciplinate le modalità di versamento del contributo
unificato.
7. I soggetti ammessi al gratuito patrocinio o a forme similari di patrocinio dei non
abbienti sono esentati dal pagamento del contributo di cui al presente articolo.
8. Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti
già esenti, senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta
di bollo, o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi
specie e natura, nonché i procedimenti di rettificazione di stato
civile, i procedimenti in materia tavolare, i procedimenti cautelari attivati
in corso di causa, ed i procedimenti di regolamento
di competenza e di giurisdizione.".
9. Sono esenti dall'imposta di registro i processi verbali di conciliazione di valore non
superiore a lire 100 milioni.
10. Con decreto del Ministro della giustizia da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle finanze e il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono dettate le
disposizioni per la ripartizione tra le amministrazioni interessate dei proventi del
contributo unificato di cui al comma 2 e per la relativa regolazione contabile.
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1 marzo 2002 ai
procedimenti iscritti a ruolo a decorrere dalla medesima data.
Per i procedimenti gia' iscritti a ruolo alla data del 1 marzo 2002 la
parte si avvale delle disposizioni del presente articolo
versando, per la prima udienza utile, l'importo del contributo di cui alla tabella 1 in
ragione:
a) del 20 per cento per le cause iscritte prima dell'anno 1997;
b) del 50 per cento per le cause iscritte prima
del 1 gennaio 2000;
c) del 70 per cento per le cause iscritte dal 1 gennaio 2000.
Non sono soggetti al contributo di cui al
presente articolo i procedimenti rimessi o assunti in decisione,
anche se rimessi sul ruolo successivamente alla data di entrata in vigore
della presente legge, ne' i procedimenti iscritti a ruolo anteriormente al 1 gennaio 1992.
Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto gia' pagato a
titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo, di diritti di cancelleria, di
diritti di chiamata di causa e di tassa fissa.".
TABELLA 1 (Articolo 9, comma 2)
1- Per ogni grado di giudizio dei procedimenti giurisdizionali civili ed amministrativi,
fermo quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, per l'esercizio dell'azione civile in sede
penale, il contributo unificato di iscrizione a ruolo e' dovuto nei seguenti importi:
a- nulla e' dovuto per i processi di valore inferiore a lire 2.000.000;
b- lire 120.000 per i processi di valore superiore a lire 2.000.000 e fino a lire
10.000.000;
c- lire 300.000 per i processi di valore superiore a lire 10.000.000 e fino a lire
50.000.000;
d- lire 600.000 per i processi di valore superiore a lire 50.000.000 e fino a lire
100.000.000;
e- lire 800.000 per i processi di valore superiore a lire 100.000.000 e fino a lire
500.000.000;
f- lire 1.300.000 per i processi di valore superiore a lire 500.000.000 e fino a lire
1.000.000.000;
g- lire 1.800.000 per i processi di valore superiore a lire 1.000.000.000.
2- I processi amministrativi, quando non sia determinabile il valore della domanda, si
considerano ricompresi nello scaglione di cui alla lettera d) del comma 1 della presente
tabella.
3- I processi di valore indeterminabile si considerano ricompresi nello scaglione di cui
alla lettera d) del comma 1 della presente tabella. Nei procedimenti giudiziari
contenziosi, il cui valore sia indeterminabile, di competenza esclusiva del giudice di
pace, il contributo unificato e' dovuto nella misura prevista per lo scaglione di cui alla
lettera c) del comma 1 della presente tabella.
3bis- Nell'ipotesi di cui all'articolo 91 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' dovuto il contributo pari a euro 516,50.
4- Il contributo dovuto per i procedimenti speciali previsti nel Libro quarto, titolo I
capo I, III e IV, del codice di procedura civile, compreso il
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, e nei giudizi di opposizione alla sentenza
dichiarativa di fallimento, e' ridotto alla meta'.
4bis - Per i procedimenti di volontaria giurisdizione nonche' per i
procedimenti speciali di cui al libro quarto,
titolo II, ad eccezione del capo I, del codice di procedura
civile, e' dovuto il
contributo indicato alla lettera b) del numero 1 della
presente tabella.".
5- Per i procedimenti di esecuzione immobiliare e' dovuto esclusivamente il contributo
indicato alla lettera c) del comma 1 della presente tabella. Per gli altri procedimenti
esecutivi, l'importo del contributo dovuto e' quello indicato nella lettera c) del comma 1
della presente tabella ridotto alla meta'.
5bis - Per i procedimenti di opposizione agli atti esecutivi il
contributo dovuto e' pari a euro 103,30. Il contributo non e' dovuto per i
procedimenti esecutivi per consegna e rilascio.
5ter- Per i procedimenti in materia di
locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali,
il contributo dovuto e' pari a euro 103,30.
6- Per il rilascio di copie autentiche, anche da parte degli ufficiali giudiziari, e'
dovuto un unico diritto fisso pari a lire 10.000 per ogni atto, anche se composto di piu'
fogli o piu' pagine.
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Art. 2. DEL D.L. 28 DEL 11/03/2002
Modifiche
alla legge 24 marzo 2001, n. 89
1. Dopo l'articolo 5 della legge 24 marzo 2001, n. 89, e' inserito
il seguente:
"Art. 5-bis. - 1. Il procedimento di cui all'articolo 3 e' esente
dal pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 9 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488.".
Art. 3 DEL D.L. 28 DEL 11/03/2002.
Modifiche
all'articolo 71 delle norme
di attuazione del
codice di procedura civile
1. Nell'articolo 71 delle norme di attuazione
del codice di
procedura civile, approvato con regio decreto 18 dicembre 1941, n.
1368, e successive modificazioni, le parole: "l'indicazione
delle
parti," sono sostituite dalle seguenti:
"l'indicazione delle
generalita' delle parti e del codice fiscale,".
Art. 4 DEL D.L. 28 DEL 11/03/2002.
Norma
transitoria
1. Per i procedimenti iscritti a ruolo dal 1 marzo 2002 alla data
di entrata in vigore del presente decreto e per i procedimenti, gia'
iscritti a ruolo alla data del 1 marzo 2002, per i quali la parte si
e' avvalsa della facolta' di versare il contributo nella misura del
50 per cento, sono fatti salvi gli atti compiuti e non si fa luogo a
rimborso, a ripetizioni o a integrazioni di quanto pagato.
Art. 5 DEL D.L. 28 DEL 11/03/2002.
Entrata
in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il
giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 11 marzo 2002 |