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TESTO AGGIORNATO CON IL D.L.11/03/2002 N.28
PUBBLICATO SULLA G.U. N. 60 DEL 12/03/2002 – IN VIGORE DAL 13/03/2002
Art. 9 L.488/99
(Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari).
Agli atti e ai provvedimenti relativi ai procedimenti civili, penali ed amministrativi e in materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, non si applicano le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonche' i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario.

2. Nei procedimenti giurisdizionali civili, amministrativi e in materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, indicati al comma 1, per ciascun grado di giudizio, e' istituito il contributo unificato di iscrizione a ruolo, secondo gli importi e i valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge.

3. La parte che per prima si costituisce in giudizio, o che deposita il ricorso introduttivo, ovvero, nei procedimenti esecutivi, che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, e' tenuta all'anticipazione del pagamento del contributo di cui al comma 2. La  parte  che  modifichi  la  domanda  o   proponga domanda riconvenzionale  o  formuli  chiamata  in   causa  o svolga intervento autonomo,  cui consegua l'aumento del valore della causa, e' tenuta a farne  espressa  dichiarazione  e  a   procedere al relativo pagamento integrativo  secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella 1 allegata alla legge.".

4. L'esercizio dell'azione civile nel procedimento penale non e' soggetto al pagamento del contributo di cui al comma 2 nel caso in cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna generica del responsabile. Nel caso in cui la parte civile, oltre all'affermazione della responsabilità civile del responsabile, ne chieda la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo di cui al comma 2 e' dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo liquidato nella sentenza, ed e' prenotato a debito per   essere  recuperato  nei  confronti   della  parte  obbligata  al risarcimento del danno.

5. Il valore dei procedimenti, determinato ai sensi degli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile, deve risultare da apposita dichiarazione resa espressamente nelle conclusioni dell'atto introduttivo.

5-bis.  Entro  dieci  giorni  dal  momento  in cui si determina il presupposto  del  pagamento  del  contributo  o della integrazione ai sensi del comma 3, il funzionario addetto all'ufficio giudiziario, in caso  di  omesso  o  insufficiente pagamento del contributo, notifica alla  parte  l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra la dichiarazione resa e il corrispondente scaglione della  tabella 1,  avvertendo  espressamente  che, in caso di mancato pagamento entro il termine di un mese, si procedera' alla riscossione mediante ruolo con addebito degli interessi al saggio legale.

6. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle finanze ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono apportate le variazioni alla misura del contributo unificato di cui al comma 2 e degli scaglioni di valore indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge, tenuto conto della necessita' di adeguamento alle variazioni del numero, del valore, della tipologia dei processi registrate nei due anni precedenti. Con il predetto decreto sono altresì disciplinate le modalità di versamento del contributo unificato.

7. I soggetti ammessi al gratuito patrocinio o a forme similari di patrocinio dei non abbienti sono esentati dal pagamento del contributo di cui al presente articolo.

8. Non  sono  soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti   già  esenti,  senza  limiti di competenza o di valore, dall'imposta   di bollo, o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi
specie  e  natura,  nonché i procedimenti di rettificazione di stato civile,  i procedimenti in materia tavolare, i procedimenti cautelari attivati   in  corso  di  causa,  ed  i procedimenti di regolamento di competenza e di giurisdizione.".

9. Sono esenti dall'imposta di registro i processi verbali di conciliazione di valore non superiore a lire 100 milioni.

10. Con decreto del Ministro della giustizia da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle finanze e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono dettate le disposizioni per la ripartizione tra le amministrazioni interessate dei proventi del contributo unificato di cui al comma 2 e per la relativa regolazione contabile.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1 marzo 2002  ai   procedimenti  iscritti  a  ruolo a decorrere dalla medesima data.   Per i procedimenti gia' iscritti a ruolo alla data del 1 marzo 2002  la   parte  si  avvale  delle disposizioni del presente articolo versando, per la prima udienza utile, l'importo del contributo di cui alla tabella 1 in ragione:
    a) del 20 per cento per le cause iscritte prima dell'anno 1997;
    b) del  50  per  cento  per le cause iscritte prima del 1 gennaio 2000;
    c) del 70 per cento per le cause iscritte dal 1 gennaio 2000.
  Non  sono  soggetti  al  contributo  di  cui al presente articolo i procedimenti  rimessi  o  assunti  in decisione, anche se rimessi sul ruolo  successivamente  alla data di entrata in vigore della presente legge, ne' i procedimenti iscritti a ruolo anteriormente al 1 gennaio 1992.   Non  si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto gia' pagato  a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo, di diritti di cancelleria, di diritti di chiamata di causa e di tassa fissa.".




TABELLA 1 (Articolo 9, comma 2)

1- Per ogni grado di giudizio dei procedimenti giurisdizionali civili ed amministrativi, fermo quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, per l'esercizio dell'azione civile in sede penale, il contributo unificato di iscrizione a ruolo e' dovuto nei seguenti importi:
a- nulla e' dovuto per i processi di valore inferiore a lire 2.000.000;
b- lire 120.000 per i processi di valore superiore a lire 2.000.000 e fino a lire 10.000.000;
c- lire 300.000 per i processi di valore superiore a lire 10.000.000 e fino a lire 50.000.000;
d- lire 600.000 per i processi di valore superiore a lire 50.000.000 e fino a lire 100.000.000;
e- lire 800.000 per i processi di valore superiore a lire 100.000.000 e fino a lire 500.000.000;
f- lire 1.300.000 per i processi di valore superiore a lire 500.000.000 e fino a lire 1.000.000.000;
g- lire 1.800.000 per i processi di valore superiore a lire 1.000.000.000.

2- I processi amministrativi, quando non sia determinabile il valore della domanda, si considerano ricompresi nello scaglione di cui alla lettera d) del comma 1 della presente tabella.

3- I processi di valore indeterminabile si considerano ricompresi nello scaglione di cui alla lettera d) del comma 1 della presente tabella. Nei procedimenti giudiziari contenziosi, il cui valore sia indeterminabile, di competenza esclusiva del giudice di pace, il contributo unificato e' dovuto nella misura prevista per lo scaglione di cui alla lettera c) del comma 1 della presente tabella.

3bis-  Nell'ipotesi  di  cui  all'articolo 91  del  regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' dovuto il contributo pari a euro 516,50.

4- Il contributo dovuto per i procedimenti speciali previsti nel Libro quarto, titolo I capo  I,  III  e  IV, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, e nei giudizi di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, e' ridotto alla meta'.

4bis -  Per i procedimenti di volontaria giurisdizione nonche' per i   procedimenti  speciali  di  cui  al  libro  quarto,   titolo II, ad eccezione  del  capo  I, del codice di procedura civile, e' dovuto il
contributo  indicato  alla  lettera b)  del  numero  1 della presente tabella.".

5- Per i procedimenti di esecuzione immobiliare e' dovuto esclusivamente il contributo indicato alla lettera c) del comma 1 della presente tabella. Per gli altri procedimenti esecutivi, l'importo del contributo dovuto e' quello indicato nella lettera c) del comma 1 della presente tabella ridotto alla meta'.

5bis -  Per  i  procedimenti di opposizione agli atti esecutivi il contributo  dovuto e' pari a euro 103,30. Il contributo non e' dovuto per i procedimenti esecutivi per consegna e rilascio.

5ter-   Per  i  procedimenti  in  materia  di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali, il contributo dovuto e' pari a euro 103,30.

6- Per il rilascio di copie autentiche, anche da parte degli ufficiali giudiziari, e' dovuto un unico diritto fisso pari a lire 10.000 per ogni atto, anche se composto di piu' fogli o piu' pagine.


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Art. 2. DEL D.L. 28 DEL 11/03/2002
              Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89
  1. Dopo  l'articolo 5 della legge 24 marzo 2001, n. 89, e' inserito
il seguente:
  "Art.  5-bis.  - 1. Il procedimento di cui all'articolo 3 e' esente
dal  pagamento  del  contributo unificato di cui all'articolo 9 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488.".

     
Art. 3 DEL D.L. 28 DEL 11/03/2002.                               
                Modifiche all'articolo 71 delle norme
            di attuazione del codice di procedura civile
  1.  Nell'articolo 71  delle  norme  di  attuazione   del  codice  di
procedura  civile,  approvato  con regio decreto 18 dicembre 1941, n.
1368,  e  successive  modificazioni,  le parole: "l'indicazione delle
parti,"   sono   sostituite   dalle  seguenti:   "l'indicazione  delle
generalita' delle parti e del codice fiscale,".

     
Art. 4 DEL D.L. 28 DEL 11/03/2002.                               
                          Norma transitoria
  1.  Per  i procedimenti iscritti a ruolo dal 1 marzo 2002 alla data
di  entrata in vigore del presente decreto e per i procedimenti, gia'
iscritti  a ruolo alla data del 1 marzo 2002, per i quali la parte si
e'  avvalsa  della facolta' di versare il contributo nella misura del
50  per cento, sono fatti salvi gli atti compiuti e non si fa luogo a
rimborso, a ripetizioni o a integrazioni di quanto pagato.

     
Art. 5 DEL D.L. 28 DEL 11/03/2002.                               
                          Entrata in vigore
  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta   Ufficiale  della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della   Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 11 marzo 2002

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24 gennaio 2012:

DIFFICOLTA’ TECNICHE E TEMPI RISTRETTI PER L’INSERIMENTO DELLE SCHEDE OBIETTIVI 2012:

L’ASSOCIAZIONE SCRIVE AL PRESIDENTE GIORGIANNI

 

 

 

 

12 gennaio 2012:

CONVEGNO A NAPOLI SULL'UFFICIO PER IL PROCESSO

 

 

 

 

 

23 dicembre 2011:

E’ stato pubblicato sul sito del Ministero il posto di DG del personale resosi vacante il 28 novembre 2011 con l’assegnazione ad altro incarico del Dr. Piscitello

 

 

 

 

19 dicembre 2011:

CONCORSO A 40 POSTI:L’ASSOCIAZIONE CHIEDE LA PUBBLICAZIONE DEI NOMINATIVI DEGLI AMMESSI SUL SITO DEL MINISTERO

17 dicembre 2011:

CONCORSO A 40 POSTI: SONO PASSATI 4 ANNI, MA QUASI CI SIAMO !

 

 

27 novembre 2011

CONSULENZA DELL'ASSOCIAZIONE AI CANDIDATI AL CONCORSO A 40 POSTI DI DIRIGENTE

 

 

 


L'Associazione Dirigenti Giustizia è un'associazione professionale tra i dirigenti amministrativi dell'amministrazione giudiziaria che, negli ultimi anni, si è posta come obiettivo, tra gli altri, il miglioramento della qualità e dell'efficienza del servizio giustizia.