| E
da quando siamo entrati in magistratura che sentiamo parlare di crisi della giustizia. E un
dato reale, purtroppo, vissuto anche in modo drammatico dai cittadini.
Tuttavia
qualche dato positivo non manca: nellultima finanziaria è stato attribuito al
bilancio della giustizia 1,5% del bilancio dello Stato (il doppio rispetto al 1993), sono
state introdotte importanti riforme giudice di pace, giudice unico, novella del c.p.c.
art. 111 Cost.).
La partita
dunque appare aperta, almeno per chi la vuol giocare.
E il suo
esito dipende da una pluralità di fattori e dallazione di molti soggetti: è
necessario limpegno della cultura giuridica e della politica, certo, ma anche della
magistratura e di tutti i funzionari amministrativi.
Magistrati,
associazionismo giudiziario, dirigenti degli uffici, organi di autogoverno avranno un
ruolo fondamentale:
1) se si
riuscirà ad acquisire una capacità di critica razionale, pacata, di proposta e
discussione, in unottica di confronto con le riforme,
2) se ci
sarà la volontà reale e concreta di assumersi una responsabilità diretta per il
funzionamento del servizio giustizia, abbandonando lidea di attribuire ogni
responsabilità solo agli altri.
E
quando si parla di organizzazione del sistema giustizia non può ormai non farsi
riferimento al nuovo art. 111 Cost.
Il nuovo
art. 111 Cost. con il principio della ragionevole durata dei processi, non è una mera
norma programmatica, di indirizzo per il legislatore, ma ha sicuramente un contenuto
precettivo per il giudice che ne deve tener conto in una rilettura complessiva delle
norme,e delle procedure e per la stessa organizzazione giudiziaria.
Il
principio della ragionevole durata del processo rappresenta un vincolo tale da far
considerare con sfavore ogni prassi e procedura che comporti perdita di tempo; ma da ciò
discende che nessun magistrato può più rapportarsi con il lavoro in termini di mero
obbligo di prestazione, disinteressandosi alla gestione complessiva dellattività e
dei risultati che vengono raggiunti e dal carico generale esistente.
Esiste
dunque un problema nodale che può essere ricondotto sinteticamente alla questione
organizzativa.
Prima di
affrontare questo problema credo però che occorra fissare alcuni punti, a mio giudizio
fondamentali, per individuare snodi coretti dellanalisi.
1) La
giustizia non è unazienda, per la ragione decisiva che il bene prodotto dagli
uffici giudiziari ( la giustizia) non è
monetizzabile ed è sottratto alle regole del mercato. Non credo che possano essere
individuate ragioni organizzative in base alle quali lattività giurisdizionale
possa essere condizionata o addirittura subordinata a sé;
come mi sembra un vincolo invalicabile la piena indipendenza di ogni
magistrato nella gestione e ancor più nella decisione dei procedimenti. Ciò non
significa però disinteresse per la cultura dellorganizzazione, visione atomistica
del proprio lavoro, disinteresse rispetto al risultato complessivo. Possono e debbono
essere pensati interventi organizzativi che senza incidere sul merito della decisione
migliorino però la qualità e i tempi del lavoro giudiziario e quindi il rapporto tra
servizio e utenti.
2) Occorre
agire sulla formazione dei dirigenti degli uffici superando il mito dellonniscienza
e dellonnicompetenza del magistrato. Per avere la capacità di combinare nel modo
migliore le risorse disponibili, valorizzare le attitudini, scegliere le priorità
dellinterevnto, occorre agire sulla qualità della formazione, creare
specializzazioni, avere la capacità di modulare uffici con strutture diverse rispetto ai
sevizi che vengono richiesti.
Abbiamo
un esempio recente: la riforma del giudice unico là dove è stata colta come occasione
per ripensare e rifondare il funzionamento degli uffici giudiziari alla luce di nuovi
criteri di funzionalità ha dato tangibili risultati positivi; nei casi in cui la stessa
è stata attuata come semplice sommatoria di singoli uffici e senza alcun progetto
organizzativo che non fosse quello di turbare il meno possibile lesistente ha dato
sicuramente risultati più deludenti.
3) La
crescita di funzionalità del servizio giustizia non si esaurisce sul piano della
quantità (più magistrati, più investimenti, più personale che pure servono); nessun
aumento di organico, né di personale amministrativo né di magistrati, può portare
frutti seri e duraturi se viene calato in una realtà organizzativa inadeguata e
inefficiente. Il problema è piuttosto quello della corretta distribuzione delle risorse
sul territorio, di qualità delle stesse e di un programma organizzativo in cui inserirle.
4) Il
fattore tempo tradizionalmente è stato considerato spesso secondario nellesercizio
della giurisdizione. Adesso non si deve cadere nelleccesso opposto, attraverso una
lettura parziale e inadeguata dellart. 111 Cost.; il principio della ragionevole
durata del processo non può infatti porsi come unico e indifferenziato metro di giudizio
dellintero sistema giustizia. I tempi del processo sono una realtà complessa cui
fanno riferimento valori incomprimibili di carattere costituzionale come ad es. il diritto
di difesa delle parti e il principio del contraddittorio.Vi sono però tempi tecnici che
dipendono dallorganizzazione dellufficio, altri tempi che dipendono dalle
modalità di esercizio dei poteri di direzione del processo da parte del giudice, altri
che sono nella disponibilità dei difensori e delle strategie che essi intendono adottare
e, infine tempi di attraversamento che accompagnano il processo nel passaggio da una fase
allaltra. E come tali non sono presidiati da nessuno.
Su questo fronte intervenire sui
tempi comporta preventivamente individuare la natura di
ciascuno di essi, responsabilizzando ciascuno dei soggetti titolare della sua
gestione.
5) Affrontare
con determinazione la questione organizzativa non significa cedere ad un efficientismo
senza valori. Credo che sia lattuale situazione di crisi che alimenta fenomeni negativi sotto il profilo
della qualità, dei contenuti e della motivazione personale di giudici, avvocati, del
personale amministrativo.
La
prospettiva della ragionevole durata del processo se amministrata con intelligenza può
invece rompere la tradizionale contrapposizione tra garanzia ed efficienza: tempo
ragionevole significa garanzie per il cittadino, garanzia per la collettività, efficienza
del servizio nel suo complesso.
Investimento
sulla qualità
E
necessario dunque puntare sulla qualità: liberare e valorizzare energie tramite
linnovazione organizzativa, linnovazione tecnologica e la formazione.
In questo senso non si parte da
zero: dal 1996 al 2000 sono aumentati gli organici dei magistrati e del personale
amministrativo, le scoperture sono state ridotte
in entrambi i casi di circa la metà; è in corso di definizione la messa in opera del
c.d. processo telematico, sono aumentate le risorse per la formazione del personale
amministrativo, lo stesso contratto collettivo integrativo si muove nellintento di
qualificare e valorizzare la professionalità del personale, ma per i magistrati dirigenti
degli uffici giudiziari deve essere prioritario insieme ad una attività di garanzia,di
rispetto delle regole per la formazione del prodotto giurisdizionale anche la qualità del
servizio. E sotto questo profilo lindividuazione degli obiettivi dellattività
dellufficio, lelaborazione delle strategie e lattuazione delle scelte
non può essere ricondotta in modo esclusivo al dirigente, ma costui deve rappresentare un
punto di riferimento capace di suscitare in tutti i componenti dellufficio le
motivazioni necessarie a renderli partecipi
allattività dellufficio.
Queste
considerazioni comportano una riflessione sullo status dei dirigenti sulla loro formazione , sulla loro selezione. Non
più dirigenza concepita come cursus honorum, ma impegno con assunzione di
responsabilità, che comporta formazione e temporaneità delle funzioni; ciò
comporterebbe laspirazione a ricoprire le cariche dirigenziali da chi ha
consapevolezza del ruolo, consentendo lintroduzione condivisa di strumenti di
verifica dellesercizio delle funzioni, al di là del rilievo delle patologie di
carattere disciplinare e paradisciplinare.
Quello che mi preme sottolineare
è che dovrebbe entrare nella cultura del dirigente che , fermi i principi e i vincoli che
la Costituzione pone a garanzia dei cittadini, come il valore dellindipendenza,
dellinamovibilità, del giudice naturale, lorganizzazione dei servizi deve
rispondere a criteri essenziali di efficacia, di efficienza e di economicità. Le risorse
insomma devono essere gestite non in maniera casuale, gli interventi devono essere
programmati, devono essere esplicitati gli obiettivi perseguibili in base al rapporto
appunto tra obiettivi e risorse. Ci deve pur essere unattenzione al problema dei
costi e quindi alla programmazione di unattività razionalizzatrice ( esistono
ancora uffici in cui le udienze vengono programmate secondo le esigenze dei magistrati?
Esistono aule super intasate la mattina e vuote il pomeriggio; esistono ad es. parchi
macchine eccessivi per taluni uffici e insufficienti per altri?).
Credo che in questottica
sarebbe del tutto normale introdurre degli strumenti di verifica per lattività
della gestione del servizio, verifica del raggiungimento degli obiettivi rispetto alle
risorse disponibili. ( controllo di gestione introdotto in via generale per i pubblici
uffici dal d.lgs. n. 286/1999).
Certo, questo comporterebbe un
mutamento delle stesse modalità con cui viene conferitoi un ufficio direttivo. Sarebbe
necessaria magari la presentazione di un programma di interventi con riferimento alla sede
in ordine alla quale si è presentata la candidatura e verificare successivamente, magari
a scadenze periodiche, lo stato di effettiva realizzazione del programma e il
raggiungimento degli obiettivi.
Il
dirigente non può raggiungere questi obiettivi da solo, ma deve garantire anzi deve
necessariamente ricercare un leale rapporto di collaborazione con i titolari delle
funzioni dirigenziali amministrative.
Credo che sia ancora valido il
punto di equilibrio raggiunto nel 1997 tra lANM e le organizzazioni sindacali, in
quanto in base a quellaccordo era garantita la razionale distribuzione dei compiti
organizzativi e al tempo stesso lindipendente e autonomo esercizio della
giurisdizione; in base a quellaccordo:
1) resta
ferma la titolarità della dirigenza dellufficio nel suo complesso in capo al
dirigente magistrato;
2) lelaborazione del programma annuale di
attività dellufficio è effettuata
insieme dal dirigente magistrato e da quello amministrativo;
3) a
questultimo spettano le funzioni attuative di tale programma e, in genere tutte le funzioni di gestione delle
risorse materiali e umane;
4) il
dirigente magistrato ha poteri di sorveglianza e di inibizione motivata su singoli atti di
gestione ritenuti pregiudizievoli per lesercizio della giurisdizione.
Ancora
qualche considerazione. Lo strumento organizzativo principe degli uffici giudiziari,
almeno per quanto riguarda lattività dei magistrati sta nelle tabelle, istituite
proprio per dare attuazione al principio del giudice naturale.
E un dato di fatto,
purtroppo, che il sistema tabellare è osteggiato ancora da molti dirigenti,
sottoutilizzato nelle sue potenzialità e spesso destinato a restare sulla carta. E sempre
più spesso si accusa il C.S.M. di centralismo burocratico, nonostante lo
sforzo operato dallorgano di autogoverno di dettare regole e parametri generali per
lorganizzazione dellufficio. Non si può arretrare prefigurando un sistema
tabellare debole per dare mano libera ai dirigenti senza la presenza di unattività
di controllo. Ma ecco che allora loccasione della formazione delle tabelle deve
trasformarsi in un progetto condiviso di gestione dellufficio, che non veda
impegnati solo i magistrati, ma anche tutte le altre componenti del servizio giustizia. Se
il progetto tabellare contenesse le analitiche indicazioni delle pendenze, le prevedibili
sopravvenienze e definizioni, i criteri di assegnazione dei magistrati ad ogni singolo
ufficio, il numero delle udienze di ciascun magistrato e di ogni sezione (almeno per il
civile), si potrebbe anche impostare una valutazione prognostica sul tempo necessario alle
parti per ottenere tutela giudiziale.
Vi è
un altro profilo organizzativo fondamentale, quello della realizzazione dellufficio
del giudice, attraverso il quale il magistrato potrebbe concentrarsi sullattività
di gestione dei processi e di decisione, liberandosi delle incombenze materiali e
attività connesse al lavoro giudiziario in senso stretto.
Occorre chiedersi a che punto è
la attuazione del contratto collettivo integrativo 1998 2001 per il personale del
Ministero della Giustizia sottoscritto il 3 febbraio 2000, nella parte in cui prevede la
creazione di circa 1200 assistenti ( da destinare prioritariamente alla giustizia del
lavoro, alla volontaria giurisdizione, al settore fallimentare) ai quali affidare il
compito di provvedere, secondo le indicazioni del magistrato, alla raccolta della
documentazione legislativa, giurisprudenziale e dottrinale per lo studio delle questioni
in discussione ovvero di predisporre schemi di provvedimenti giurisdizionali con carattere
di semplicità e ripetitività.
Sono
aumentate le risorse per la formazione del personale amministrativo e, conseguentemente,
anche il numero dei dipendenti avviati alla formazione; ma cè da dire che la linea
di tendenza tesa a valorizzare e qualificare la professionalità dei dipendenti,
attraverso la configurazione di nuove ed effettive possibilità di sviluppo professionale
e di unaccresciuta capacità di gestione del personale dei singoli uffici, conosce,
a mio giudizio, anche interventi che vanno, in qualche modo, in controtendenza rispetto
allobiettivo di ricercare uno specifico intervento formativo, in particolare per i
nuovi assunti, così da evitare di immettere negli uffici persone del tutto ignare non
soltanto dei compiti e delle mansioni da svolgere, ma anche delle caratteristiche e della
specificità dellamministrazione giudiziaria. E il riferimento allemendamento
introdotto al d.l. del 24 novembre 2000 che consente la copertura di metà dei posti
scoperti riservati a dirigenti pescando tra le graduatorie di merito dei precedenti
concorsi, quadruplicando loriginaria riserva di posti, appare dissonante con la
strategia di potenziamento delle responsabilità dei funzionari amministrativi, che
dovrebbe invece camminare di pari passo con lacquisizione effettiva di capacità
professionale attraverso uno specifico percorso formativo; appare piuttosto una mera
operazione di facciata riconoscere questa professionalità ope legis, con un
concorso per titoli e colloquio, come è avvenuto a seguito della già ricordata
introduzione del comma 1 bis dellart. 24 della legge 19 gennaio2001, n. 4 di
conversione del d.l. 24 novembre 2001. n. 341.
Credo che su questo punto
occorrano impegni chiari che partano da una seria riflessione sui compiti e sulle
responsabilità di tutti i soggetti coinvolti, affrontando il quotidiano nellottica
di una complessiva riorganizzazione del sistema.
Qualche spiraglio di luce si è
visto, dobbiamo cercare di non ricominciare a vagare nella nebbia.
Giovanni Diotallevi |