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LA GIUSTIZIA IN EUROPA VISTA DA STRASBURGO

 

Intervento di Gianluca Esposito[1]

In occasione dell’Incontro Annuale dei Soci dell’Associazione Nazionale dei Dirigenti del Ministero della Giustizia

Ragusa, 17-18 maggio  2002

Signor Presidente, Colleghi, Signore e Signori,

 

I.                    Introduzione

 

E’ insieme un onore ed un piacere per me essere qui in occasione dell’incontro annuale dei soci dell’Associazione Nazionale dei Dirigenti del Ministero della Giustizia. Vorrei innanzitutto cogliere l’occasione per ringraziare la Vostra Associazione e l’Unione europea dei dirigenti della giustizia (EUR) ed, in particolare, la Presidenza italiana dell’EUR nella persona del Dott. Gabriele Guarda, per avere invitato il Consiglio d’Europa ad intervenire durante i vostri lavori.

 

Il Consiglio d’Europa: è forse utile rapidamente ricordare che il Consiglio d’Europa è la più antica istituzione internazionale europea fondata nel 1949 da 10 Stati europei ed oggi composta da 44 Paesi - dall’Islanda al Caucaso. Sebbene l’Unione europea sia un’istituzione totalmente distinta dal Consiglio d’Europa, ricordo che  tutti i 15 Stati   membri dell’Unione europea sono membri del Consiglio d’Europa.

 

L’obiettivo del Consiglio d’Europa è di difendere il principio dell’universalità e il carattere indivisibile e fondamentale dei diritti dell’uomo in tutte le società democratiche avendo come “faro” costante la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (di seguito denominata “CEDU”)[2], il cui rispetto è assicurato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, organo del Consiglio d’Europa.

 

Per quanto riguarda più in dettaglio i lavori del Consiglio d’Europa in materia di giustizia, mi pare opportuno sottolineare che la nostra Organizzazione lavora da molti anni, nell’ambito della sua attività istituzionale di cooperazione intergovernativa, per identificare le principali ragioni, oltre che le conseguenze, delle disfunzioni della giustizia nei vari Paesi europei e per proporre delle misure di carattere legislativo o di altra natura al fine di migliorare il funzionamento e l’efficacia dei sistemi giudiziari europei.

 

Questi lavori, ai quali l’Italia ha partecipato attivamente, hanno permesso di constatare che l’efficace funzionamento della macchina giudiziaria è al centro delle preoccupazioni di quasi tutti gli Stati europei e che, spesso, i problemi sono comuni. Tali problemi riguardano principalmente la complessità della procedura, la sua durata ed i costi. Ciascuno di questi aspetti influenza l’altro: la complessità delle procedure e la loro lentezza genera un aumento importante dei costi della giustizia. E’ dunque necessario uno sforzo comune a livello europeo per migliorare il funzionamento dei sistemi giudiziari e assistere gli Stati a ridurre, per quanto possibile, le violazioni della CEDU ed il numero di ricorsi dinanzi  alla Corte europea dei diritti dell’uomo.

 

Mi è stato chiesto di presentare un’ampia relazione sull’attività del Consiglio d’Europa in materia di giustizia.

 

Questa relazione tratterà dunque, da un lato, della situazione della giustizia in Europa vista da Strasburgo (Parte II), e, dall’altro, dell’attività presente e futura, del Consiglio d’Europa in materia di giustizia (Parte III).

 

II.                  La situazione della giustizia in Europa vista da Strasburgo

 

Mi sembra opportuno dunque iniziare questo mio intervento con alcune cifre che ritengo significative del punto di vista di Strasburgo sul funzionamento della giustizia in Europa in generale ed in Italia in particolare.

 

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha ricevuto, dal 1955 al 2000, 63.910 ricorsi di cittadini residenti in oltre 40 giurisdizioni europee, che hanno sostenuto che il proprio Paese ha violato nei loro confronti uno degli articoli della CEDU. Di questi, solo 10.486 sono stati presentati nel 2000 e 867 riguardano l’Italia. Per darvi un’idea del rapporto con altri Paesi, basti pensare che solo la Francia (con 1033 ricorsi nel 2000) e la Russia (con 1325 ricorsi nel 2000) hanno superato il nostro Paese.

 

Tuttavia è bene ricordare che non tutti questi ricorsi sono dichiarati ammissibili o si concludono con una sentenza. Molti di essi infatti sono oggetto di una soluzione di compromesso tra lo Stato e la persona ricorrente. Nel 2000, la Corte ha emesso 695 sentenze, 6769 ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e 1082 ammissibili.

 

Quello che bisogna sottolineare è che, sempre nel periodo 1 gennaio-31 dicembre 2000, degli 857 ricorsi presentati contro l’Italia, 233 si riferiscono ad almeno una violazione della CEDU da parte del nostro Paese. Ancora una volta per darvi un ordine di grandezza, nei confronti della Francia, che risultava avere ricevuto contro 1033 ricorsi, solo 49 solo risultati in almeno una violazione della CEDU.

 

La maggior parte delle condanne dell’Italia rispetto alle varie disposizioni della CEDU riguardano l’articolo 6, ovvero il principio del diritto ad un equo processo ed, in particolare, la durata eccessiva del processo. Per usare le parole del Comitato dei Ministri nella Risoluzione interimaria ResDH(2000)135 sulla durata eccessiva delle procedure giudiziarie in Italia (alla quale mi riferiro’ anche ulteriormente), “i ritardi eccessivi nell’amministrazione della giustizia rappresentano un pericolo importante, in particolare per il rispetto dello stato di diritto”.

 

Ed invero, il primo paragrafo dell’articolo 6 della CEDU, sebbene redatto 50 anni orsono, descrive, in modo chiaro e conciso, come deve funzionare un sistema giudiziario nazionale ancora al giorno d’oggi:

 

“Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente ed imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti [...]”. Si confronti a riguardo l’attuale formulazione dell’articolo 111 della Costituzione italiana.

 

Perchè dunque un processo risponda alle esigenze minime della CEDU è necessario che tre condizioni siano rispettate: il processo deve essere pubblico (salvo naturalmente le eccezioni previste dalla legge, cosi’ come dalla CEDU), deve avere una durata ragionevole e deve svolgersi dinanzi ad un tribunale indipendente ed imparziale.

 

Il quadro del funzionamento del processo civile, penale ed amministrativo italiano, è alquanto complesso con riferimento in particolare alla durata dei processi.

 

Nella Risoluzione 135 del 2000, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa (che è l’organo incaricato di assicurare il rispetto delle sentenze della Corte), oltre a ricordare le numerose condanne dell’Italia da parte della Corte europea per la durata eccessiva dei processi e a sottolineare “la gravità e la persistenza” del problema, indica tre strade, al governo ed al legislatore, per migliorare il funzionamento della giustizia:

 

  1. modernizzare profondamente il sistema giudiziario, attraverso una maggiore efficacia a lungo termine,
  2. ridurre i casi pendenti;
  3. ridurre i casi dinanzi alla Corte europea.

 

Inoltre, il Comitato dei Ministri ha, da un lato, richiesto alla autorità italiane di prestare una attenzione attenzione alla questione del funzionamento efficace della giustizia e, dall’altro, ha deciso di esaminare regolarmente la situazione della giustizia in Italia.

 

Alcuni passi avanti sono stati fatti.

 

Nel luglio 2000, durante una Tavola rotonda organizzata dal Consiglio d’Europa in cooperazione con il Ministero della Giustizia per discutere del tema del miglioramento del funzionamento della giustizia in Italia, i partecipanti:

 

·          hanno riconosciuto che il buon ed effettivo funzionamento del sistema giudiziario è una condizione essenziale per rispettare e promuovere i diritti dell’uomo e lo stato di diritto;

 

·          hanno auspicato che (i) sistemi giuridici tra loro differenti trovino ciascuno nel proprio ambito meccanismi di adeguamento idonei per una risposta tempestiva alla crescente domanda di giustizia e all’emersioni di nuovi diritti e che (ii) il Consiglio d’Europa svolga opera di tutela e promozione delle garanzie di effettivo accesso alla giustizia, sottolineando l’importanza per i cittadini di avere fiducia in un sistema giudiziario equo ed efficiente;

 

·          hanno accolto con favore gli sforzi del Governo e del Parlamento tendenti ad introdurre numerose ed importanti riforme strutturali di carattere legislativo, oltre che a proseguire la cooperazione ed il dialogo con le istanze competenti del Segretariato Generale del Consiglio d’Europa, al fine di trovare rapidamente una soluzione all’accumulo eccessivo delle violazioni del requisito “del termine ragionevole” contenuto all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo;

 

·          hanno espresso la loro convinzione che, nel medio-lungo termine, le riforme della giustizia che sono state intraprese contribuiranno in modo considerevole ad aumentare la rapidità delle procedure giudiziarie italiane.

 

Nell’ottobre 2001 il Comitato dei Ministri ha riesaminato la situazione della giustizia in Italia ed ha innazitutto riconosciuto che le autorità italiane si stavano muovendo secondo le linee indicate dal Comitato dei Ministri per riformare la giustizia e ridurne in particolare i ritardi.

 

Sul piano delle riforme strutturali, vari atti normativi che vanno nella giusta direzione sono stati adottati: la Legge n° 48 del 13 febbraio 2001, tende a razionalizzare e ad aumentare il numero dei magistrati; il regolamento sul processo telematico, DPR N° 123 del 13 febbraio 2001, tende ad eliminare i cd. “tempi di passaggio” tra i vari momenti del processo; il giudice di pace in materia penale (Legge n° 163 del 3 maggio 2001).

 

Sul piano amministrativo, l’identificazione di funzionari che possono assistere il giudice nelle sue funzioni sono il primo passo verso la creazione di un vero e proprio ufficio del giudice.

 

Per quanto riguarda le misure destinate a ridurre i casi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo, la Legge n° 89 del 24 marzo 2001 (cd. legge Pinto) ha introdotto nel sistema giudiziario italiano la possibilità di risarcire una persona per durata eccessiva di un processo dinanzi ad una giurisdizione italiana (senza bisogno dunque di rivolgersi alla Corte di Strasburgo).

 

Tuttavia, come indicato dal Comitato dei Ministri, questa legge non risolve il problema del miglioramento dell’efficacia della giustizia in Italia, ma tratta solo della necessità di indennizzare coloro che hanno subito una durata eccessiva del loro processo. Inoltre questa legge rischia di aggravare ancora di più l’arretrato delle corti d’appello.

 

Nonstante gli sforzi intrapresi, dunque, c’è ancora molto da fare per garantire ai cittadini una giustizia efficace, moderna e semplice, che risponda alle loro esigenze in tempi ragionevoli.

 

C’è tutto un lavoro che non è solo normativo, ma soprattutto culturale, da svolgere nel nostro Paese perchè la giustizia risponda davvero alle esigenze dei cittadini. Un lavoro che deve riguardare tutti gli “attori” principali del “sistema-giustizia”. Tutti – giudici, avvocati, dirigenti delle giustizia, ufficiali giudiziari, ma anche governo e parlamento – devono sentirsi responsabili per far compiere alla giustizia quel salto di qualità che il nostro Paese merita. Un Paese democratico non puo’ permettersi il lusso di “impedire de facto” l’accesso alla giustizia ai cittadini perchè i tribunali sono troppo lenti.

 

Nella sua relazione alle Commissioni giustizia di Camera e Senato, il Ministro della giustizia Castelli ha indicato che “Una recente indagine demoscopica ha rivelato che il 73% degli italiani è insoddisfatto di come oggi funziona la Giustizia nel nostro Paese”. In questa stessa relazione, il Ministro Castelli ricorda che “Al fine di soddisfare alla raccomandazione numero 19 del 6 ottobre 2000 del Consiglio di Europa si prevede che, ogni anno, il Parlamento dedichi una sessione speciale ai temi della sicurezza e della giustizia in cui si discuta lo stato dell'una e dell'altra alla presenza dei Ministri dell'Interno e della Giustizia.”

Il 14 marzo 2002, il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di riforma dell'Ordinamento giudiziario. Secondo le informazioni in mio possesso, tale riforma dovrebbe riguardare, tra l’altro, la creazione di una Scuola della Magistratura (una struttura didattica stabile dotata di autonomia organizzativa), nuove disposizioni in materia di passaggio dei magistrati dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti e viceversa, la temporaneità degli incarichi direttivi per i quali è stabilito un periodo massimo di 4 anni di permanenza nello stesso ufficio, una specifica tipizzazione dei comportamenti suscettibili di valutazione disciplinare, etc.

Senza voler entrare nel merito della dialettica in corso tra governo e magistratura su queste riforme, vorrei soffermarmi un attimo sulla proposta di creare una Scuola della Magistratura. Mi sia consentito di dire, con tutta serenità, che questa mi sembra un’ottima idea. Tale centro di formazione, ha il compito di preparare i magistrati prima dell’inizio della loro carriera, oltre che durante la stessa. Il Consiglio d’Europa si è fatto portatore – con successo - di una tale iniziativa in molti Paesi europei. Invero, laddove esistono, tali Scuole hanno provato tutta la loro utilità e la loro importanza.

III.               L’attività del Consiglio d’Europa nel settore della giustizia: presente e futuro

Numerose sono le attività intreprese ed i testi normativi adottati dalla nostra Organizzazione negli ultimi 50 anni per assicurare il buon funzionamento della giustizia in Europa. Queste attività si dividono in attività di natura intergovernativa ed attività di natura bilaterale o multilaterale. Esse riguardano, da un lato, le procedure giudiziarie (civili, penali ed amministrative) e, dall’altro, gli “attori” del processo (giudici, pubblici ministeri, avvocati, dirigenti delle giustizia, ufficiali giudiziari in particolare).

Il settore delle procedure giudiziarie, diversamente da altri, si presta male ad attività di armonizzazione a livello europeo, principalmente a causa delle diverse realtà giuridiche e culturali che sono alla base delle varie procedure giudiziarie nazionali. Vari tentativi sono stati fatti per promuovere l’adozione di un codice di procedura civile europeo, ma questi progetti non sono mai stati coronati da successo. Per questo motivo, in materia di procedure giudiziarie quello che stiamo facendo al Consiglio d’Europa nell’ambito della cooperazione bilaterale è di assistere i governi che ne facciano richiesta nell’elaborazione di codici di procedura civile, penale, commerciale  o amministrativa sulla base di testi internazionalmente accettati (come ad esempio, la Raccomandazione No R(84)5 sul processo civile) ovvero sulla base di esperienze positive - ma anche negative - di vari Paesi europei.

Per quanto riguarda, gli “attori” del processo, le attività del Consiglio d’Europa si fondano su quattro testi base adottati dal Comitato dei Ministri che riguardano lo statuto, la formazione, l’organizzazione del lavoro ed il ruolo dei giudici (Raccomandazione No R(94)12 sull’indipendenza, l’efficacia ed il ruolo dei giudici), degli avvocati (Raccomandazione Rec(2000)21 sull’esercizio della professione forense), dei pubblici ministeri (Raccomandazione Rec(2000)19 sul ruolo del pubblico ministero nel sistema della giustizia penale) e dei dirigenti delle giustizia (Raccomandazione No. R(86)12 su alcune misure tendenti a ridurre il sovraccarico di lavoro dei tribunali).

Tutte queste Raccomandazioni hanno un obbiettivo semplice: quello di indicare che garantire l’efficacia nello svolgimento del processo è - e deve essere - nell’interesse di tutti e che una giustizia lenta non è soltanto une “giustizia negata”, come ha detto la Corte europea dei diritti dell’uomo, ma soprattutto una giustizia non conveniente per nessuno. E’ necessario sconfiggere la cultura del “ricorso a tutti i costi”, sfruttando e provocando la lentezza del sistema, impedendo cosi’ che la Giustizia possa realizzarsi. Questo è compito di tutti coloro che partecipano all’evento “processo”: giuristi di pari dignità che hanno tutti insieme un solo obbligo, ovvero quello di far rispettare la legge.

Per quanto riguarda l’esecuzione delle sentenze, già la Corte europea ha stabilito che l’esecuzione fa parte del diritto ad un processo equo sancito dall’articolo 6 della CEDU. Durante la loro ultima Conferenza a Mosca in ottobre 2001, i Ministri della giustizia degli allora ancora 43 Stati membri del Consiglio d’Europa hanno invitato il Comitati dei Ministri a stabilire delle regola minime a livello europeo in materia di esecuzione delle sentenze civili, penali ed amministrative, oltre che in materia di ufficiali giudiziari. Queste norme a livello europeo dovrebbero essere concretizzate nel 2003 dal Comitato dei Ministri.

In materia di e-justice, giustizia elettronica, vale la pena di ricordare due Raccomandazioni del Comitato dei Ministri, Rec(2001)2 e 3 che riguardano rispettivamente i sistemi informatici di gestione dei tribunali e la fornitura di servizi giuridici on-line ai cittadini.

Vi sono poi una serie di Raccomandazioni in materia di mediazione. In Italia, la cultura della mediazione è ancora poco diffusa. La mediazione è spesso percepita, culturalmente dai cittadini e professionalmente dagli operatori della giustizia, come una specia di vergogna, di sconfitta del proprio punto di vista. Questa posizione non è condivisa in molti Paesi europei dove la mediazione è utilizzata in materia civile (compreso il diritto di famiglia), penale o amministrativa con successo. I sistemi divergono, ma il risultato positivo è lo stesso. Vi sono sistemi in cui il giudice agisce come mediatore, altri in cui la mediazione è obbligatoria, altri ancora in cui la mediazione è preferita alla soluzione giudiziaria – soprattutto in materia commerciale o familiare - perchè permette di continuare la relazione preesistente al contenzioso. A questo proposito, le norme a livello europeo si trovano nelle Raccomandazioni No. R(98)1 sulla mediazione familiare, No. R(99)19 sulla mediazione in materia penale e No. (2001)9 sulla mediazione in materia amministrativa. Una Raccomandazione sulla mediazione in materia civile e commerciale è in corso di preparazione e dovrebbe essere adottata dal Comitato dei Ministri prima della fine dell’anno.

Infine, una seria politica giudiziaria, non puo’ prescindere dall’ascoltare coloro i quali vivono nel sistema giudiziario ogni giorno. Una risoluzione del Comitato dei Ministri ha cosi’ auspicato una maggiore partecipazione di magistrati, avvocati, dirigenti delle giustizia, ufficiali giudiziari e notai nel processo di preparazione di testi legislativi in materia di giustizia.

Tutte queste Raccomandazioni, che, lo ricordo, non hanno un carattere vincolante per gli Stati membri, rappresentano la volontà politica del Comitato dei Ministri  - indirizzata ai governi degli Stati membri - sul consenso trovato a livello europeo su alcuni principi   - e talvolta delle regole precise - nei vari settori rigurdanti il funzionamento della giustizia. Esse costituiscono un corpus iuris di principi e di regole che possono e devono ispirare i governi ed i legislatori nella realizzazione delle riforme necessarie nei vari Paesi per migliorare il funzionamento della giustizia.

E’ comunque con la Conferenza dei Ministri europei della giustizia organizzata a Londra nel giugno 2000 che c’è stata, in seno al Consiglio d’Europa, la vera svolta in materia di giustizia. Ed invero, durante questa Conferenza, i Ministri europei della giustizia hanno auspicato la realizzazione di un testo ambizioso a livello europeo che codifichi i principi guida in materia di giustizia (partendo, ma andando oltre, l’articolo 6 della CEDU) e che crei un meccanismo flessibile per promuovere delle riforme profonde e concrete nei vari sistemi giudiziari europei, al fine di migliorare il “servizio-giustizia” fornito ai cittadini.

Ed invero, la questione della durata eccessiva dei processi non è solo un problema italiano: a titolo di esempio, durante una riunione del Comitato dei Ministri che si è svolta a Strasburgo il 17 aprile scorso (il Comitato dei Ministri agiva in quel contesto come organo della CEDU), sui 235 casi esaminati, 157 riguardavano la durata eccessiva di un processo.

Questo testo, la cui redazione è durata circa 2 anni, sta per essere portato a compimento dal Comitato intergovernativo competente (l’ultima riunione si terrà tra poco più di una settimana a Strasburgo) per essere trasmesso in seguito al Comitato dei Ministri per l’adozione definitiva.

Si tratta di un Accordo Parziale (aperto anche alla partecipazione di Stati non membri del Consiglio d’Europa, oltre che a varie istituzioni internazionali come la Comunità europea), ovvero uno strumento giuridico che si basa su una risoluzione del Comitato dei Ministri, che prevede un’adesione volontaria da parte di quei Paesi che sono interessati a compiere davvero un passo in avanti nel funzionamento del loro sistema giudiziario. Un vero e proprio “club” ristretto di Stati che potranno cosi’ beneficiare di una sorta di trattamento personalizzato al fine di accompagnare le riforme necessarie nel settore della giustizia. Questo testo codifica anche dei principi di riferimento che costituiscono la “cartina di tornasole” delle varie riforme realizzate. Inoltre, tale meccanismo permetterà per la prima volta la realizzazione di statistiche comparabili a livello europeo, cosi’ da permettere di misurare in modo obbiettivo l’efficacia e la qualità della giustizia di ciascun Paese che deciderà di aderire a questa nuova struttura che prenderà il nome di Commissione europea per l’efficacia della giustizia (CEPEJ). Il testo della CEPEJ è stato distribuito in questa riunione ed è anche disponibile sul sito Internet del Consiglio d’Europa. In questa fase finale del negoziato ogni suggerimento per migliorare il testo è, naturalmente, benvenuto.

Mi auguro che l’Italia possa figurare tra i “Padri Fondatori” di questo nuovo testo internazionale che, almeno lo spero, potrà davvero permettere ai Paesi che vi aderiranno, di realizzare un processo dinamico e flessibile di cooperazione al fine di realizzare le riforme, laddove è necessario, ma anche di “esportare” soluzioni giuridiche e esperienze normative particolarmente efficaci.

Mi auguro altresi’ anche che la Comunità europea, che ha partecipato attivamente in quanto istituzione internazionale, possa aderire alla nuova Commissione del Consiglio d’Europa, in particolare alla luce della sempre crescente “comunitarizzazione” della giustizia civile. Tutte le misure proposte a livello comunitario in materia di giustizia (come, ad esempio, il titolo esecutivo europeo), perderebbero di efficacia, se, quantomeno tra i 15 Stati dell’Unione, non ci sarà piena fiducia nel funzionamento del sistema giudiziario di un altro Paese dell’Unione. Ed è proprio questa fiducia reciproca sul buon funzionamento del sistema giudiziario di un altro Paese che la Commissione europea per l’efficacia della giustizia del Consiglio d’Europa cercherà di costruire, nell’interesse dei cittadini, veri fruitori del “sistema giustizia” di ciascun Paese.

A questa Commissione, varie organizzazioni professionali potranno partecipare a titolo di osservatori. Mi preme a questo proposito sottolineare l’eccellente cooperazione che il Consiglio d’Europa ha sempre avuto, e, sono certo, continuerà ad avere, con l’Unione europea dei dirigenti della giustizia (EUR), presieduta attualmente dall’Italia. Abbiamo organizzato insieme e con successo numerose iniziative in vari Paesi europei per promuovere, tra l’altro, l’adozione del codice europeo dei dirigenti della giustizia dell’EUR. Ci auguriamo che questa cooperazione possa continuare in futuro nell’ambito della Commissione europea per l’efficacia della giustizia.

Infine vorrei ricordare due manifestazioni che si svolgeranno in Italia ed in Belgio rispettivamente. In Italia, ad Urbino, dal 26 al 28 settembre 2002, il Consiglio d’Europa organizzerà, con l’Università di Urbino, un Convegno sui servizi di ispezione delle giurisdizioni, che dovrebbe riunire tutti i servizi che nei vari Paesi europei sono competenti per assicurare il buon funzionamento delle giurisdizioni. Non si tratta ovviamente di interferire nell’attività giurisdizionale del giudice, ma di ottimizzare le “performance” del tribunale nel suo insieme e di coloro che vi lavorano.

Il 24 e 25 ottobre 2002, il Consiglio d’Europa e la Commissione europea organizzeranno insieme a Bruxelles un Convegno aperto alla socità civile su alcuni progetti-pilota in vari Paesi per facilitare l’accesso dei cittadini alla giustizia civile. In questa occasione saranno anche presentate delle brochures prodotte dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione europea in 11 lingue europee (compreso l’italiano) sulle regole e le procedure per ottenere dei pareri giuridici ed il gratuito patrocinio in tutti i 44 Stati membri del Consiglio d’Europa. Queste brochures saranno distribuite nelle giursdizioni, nei Ministeri, negli Ordini forensi, oltre che disponibili su Internet, gratuitamente.

IV.               Conclusione

Da tutto quanto detto, sia pure in rapida sintesi espositiva, mi aguro si evinca che quello che ciscuno Stato deve promuovere è una vera e propria politica giudiziaria al servizio dei cittadini. Tale politica deve avere alcuni principi cardine:

·          una giustizia aperta, accessibile e semplice che faccia ampio uso delle nuove tecnologie informatiche;

·          una cultura giudiziaria dove ciascuno degli “attori” svolga il proprio ruolo, diverso, nel rispetto dell’altro e con un unico obbiettivo, ovvero realizzare pienamente la Giustizia;

·          un’attenzione al cittadino che chiede la tutela dei propri diritti e dei propri interessi e la promozione di metodi alternativi alla via giudiziaria per risolvere un contenzioso;

·          laddove le procedure giudiziarie sono inevitabili, una costante semplificazione delle stesse, evitando che, con il facile alibi di tutelare le garanzie, si proceda all’adozione di procedure eccessivamente complesse e “bizantine”, spesso alla base dei ritardi eccessivi della giustizia.

* * *

Signor Presidente, Colleghi, Signore e Signori,

La stragrande maggioranza dei cittadini che cerca disperatamente di avere a disposizione e di utilizzare il “sistema-giustizia” (nel quale spesso hanno perso ogni fiducia), non appare in televisione o sui giornali. Essi vivono e soffrono in silenzio la loro frustrazione e subiscono – senza bisogno di una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo – una quotidiana violazione dei loro diritti fondamentali.

Evitiamo, tutti insieme, che questi stessi cittadini debbano arrivare alla ribalta della cronaca perchè si sono fatti giustizia da se: questo sarebbe un fallimento imperdonabile non solo in chiave politico-giudiziaria, ma anche e soprattutto dal punto di vista sociale ed etico.

Vi ringrazio per la vostra attenzione.

[1] Vice-Responsabile del Servizio del Diritto Privato, Direzione Generale I – Affari Giuridici, Consiglio d’Europa, Strasburgo

[2] Per il testo della CEDU, oltre che degli altri atti normativi indicati in questa relazione, cf. www.coe.int 

 

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24 gennaio 2012:

DIFFICOLTA’ TECNICHE E TEMPI RISTRETTI PER L’INSERIMENTO DELLE SCHEDE OBIETTIVI 2012:

L’ASSOCIAZIONE SCRIVE AL PRESIDENTE GIORGIANNI

 

 

 

 

12 gennaio 2012:

CONVEGNO A NAPOLI SULL'UFFICIO PER IL PROCESSO

 

 

 

 

 

23 dicembre 2011:

E’ stato pubblicato sul sito del Ministero il posto di DG del personale resosi vacante il 28 novembre 2011 con l’assegnazione ad altro incarico del Dr. Piscitello

 

 

 

 

19 dicembre 2011:

CONCORSO A 40 POSTI:L’ASSOCIAZIONE CHIEDE LA PUBBLICAZIONE DEI NOMINATIVI DEGLI AMMESSI SUL SITO DEL MINISTERO

17 dicembre 2011:

CONCORSO A 40 POSTI: SONO PASSATI 4 ANNI, MA QUASI CI SIAMO !

 

 

27 novembre 2011

CONSULENZA DELL'ASSOCIAZIONE AI CANDIDATI AL CONCORSO A 40 POSTI DI DIRIGENTE

 

 

 


L'Associazione Dirigenti Giustizia è un'associazione professionale tra i dirigenti amministrativi dell'amministrazione giudiziaria che, negli ultimi anni, si è posta come obiettivo, tra gli altri, il miglioramento della qualità e dell'efficienza del servizio giustizia.