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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
SCUOLA DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL
PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA
SEDE DI GENOVA
GIORNATE DI STUDIO SUL T.U. SPESE DI
GIUSTIZIA (DPR 115/2002) E CONTRIBUTO UNIFICATO
26/11/2002
relatore dott. Mario Baldini
1.
contributo
unificato
pag. 2
1.1.
normativa
pag. 2
1.2.
compiti della
cancelleria
pag. 3
1.3.
importi
pag. 4
1.4.
imposta di
bollo
pag. 5
1.5.
prenotazione a debito del contributo
unificato pag. 6
1.6.
azione civile nel processo
penale pag. 6
1.7.
disciplina
transitoria pag.
7
2.
notificazioni
civili a richiesta di ufficio
pag. 8
3.
diritti di
copia
pag. 9
4.
registrazione atti
giudiziari
pag.10
5.
APPENDICE:
schemi su:
pag.11
5.1.
contributo
unificato
pag.12
5.2.
diritti di
copia
pag.17
1)
CONTRIBUTO UNIFICATO NEL PROCESSO CIVILE ED AMMINISTRATIVO
(ARTT. 9 – 18 / 191-195 / 247 – 249
/ 265)
1.1) NORMATIVA
·
Nel processo civile,
compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e nel
processo amministrativo, è dovuto il contributo unificato di iscrizione
a ruolo.
·
Il contributo si paga per
ciascun grado di giudizio.
·
Nei seguenti casi vi è
esenzione (art.10) dal contributo:
1)
Se il processo è già esente (per
previsione normativa e senza limiti di competenza o di valore) da
imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto.
2)
Nelle seguenti materie:
a)
Processi di rettificazione di stato civile
b)
Processi in materia tavolare
c)
Processo esecutivo per consegna e rilascio
d)
Processo ex art.3 legge 89/01
e)
Qualsiasi processo (esecutivo, di
opposizione, cautelare) riguardante la prole
3)
Processi relativi a:
a)
Separazione coniugi, divorzio.
b)
Interdizione e inabilitazione
c)
Assenza e dichiarazione morte presunta
d)
Minori, interdetti e inabilitati
e)
Rapporti patrimoniali tra i coniugi.
4)
Altre ipotesi:
a)
Processo di valore < € 1033
b)
Processo esecutivo mobiliare <€ 2500
c)
Processo cautelare in corso di causa
d)
Processo di regolamento di competenza e di
giurisdizione
La ragione dell’esenzione deve risultare
da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell’atto
introduttivo.
·
OBBLIGO DI PAGAMENTO (art.14):
la parte che per prima si costituisce in
giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi
esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l’assegnazione o la
vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del
contributo unificato.
La parte che modifica la domanda o propone
domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa o svolge intervento
autonomo, cui consegue l’aumento del valore della causa, è tenuta a
farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento
integrativo.
1.2) COMPITI
DELLA CANCELLERIA:
All’atto della
costituzione in giudizio o del deposito del ricorso introduttivo (
oppure quando, aumentando il valore della causa, la parte modifica la
domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa o
svolge intervento autonomo) o nei procedimenti esecutivi, all’atto
della presentazione della istanza per l’assegnazione e la vendita dei
beni pignorati,
dovrà verificare:
1)
se l’atto contiene la dichiarazione da
parte dell’avvocato del valore del procedimento
(la dichiarazione va fatta anche in caso di gratuito patrocinio e, in
caso di esenzione va indicato il motivo; la mancata dichiarazione del
valore fa presumere un valore soggetto al contributo di € 930);
2)
se è allegata la ricevuta del versamento (artt.
192 e 194) effettuato mediante:
a) modello F23 ( cod. tributo
941T); (cod. Tribunale 9B0)
b) bollettino di c/corrente
postale (alla sezione della Tesoreria
Provinciale dello Stato);
c)pagamento al tabacchino (con
rilascio di apposito contrassegno);
- la ricevuta del versamento effettuato al tabacchino deve essere
apposta sull’apposito modello compilato approvato dal direttore
dell’Agenzia delle Entrate solo quando manca la nota di iscrizione a
ruolo o atto equipollente.
3)
se l’importo pagato corrisponde
all’importo dovuto come dalla previsione dell’art.13 DPR 115/02;
dovrà annotare
-
nello stampato indicato ( che allegherà al
fascicolo) l’esito dei controlli di cui sopra;
-
nella copertina del fascicolo e,
nell’eventuale spazio note del registro del ruolo generale gli estremi
del versamento;
-
nel ruolo generale gli estremi della
ricevuta di versamento (art 194 c.6)
se nell’atto soggetto a contributo unificato è stato
omesso o è insufficiente il pagamento del contributo unificato:
IL FUNZIONARIO: entro 30 giorni dal
momento in cui si determina il presupposto del pagamento o integrazione
del contributo, notifica alla parte (ai sensi dell’art.137 cpc)
l’invito ( inviato alla parte nel domicilio eletto o, nel caso di
mancata elezione di domicilio, depositato in cancelleria ) al pagamento
dell’importo dovuto, unitamente al modello di pagamento precompilato,
avvertendo che in caso di mancato pagamento entro il termine di un mese,
si procederà alla riscossione mediante ruolo con addebito degli
interessi al saggio legale (art.248 DPR 115/02), decorrenti dal deposito
dell’atto cui si collega il pagamento o l’integrazione del contributo
(art. 16)
Nell’invito sono indicati il termine e
le modalità per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la
ricevuta di versamento entro 10 gg. dall’avvenuto pagamento.
L’ avviso non è autonomamente impugnabile
(vedi relazione all’ art. 226).
N.B. è stato
modificato l’art.71 disp. Att. Cpc per cui la nota di iscrizione a ruolo
deve contenere l’indicazione delle generalità delle parti e del codice
fiscale ove attribuito della parte che iscrive la causa a ruolo.
1.3) IMPORTI (art.13 T.U. 115/02)
|
PROCEDIMENTI CON VALORE
DETERMINATO
|
Euro |
|
Valore inferiore a € 1033 |
Nulla è dovuto |
|
Valore superiore a € 1033 e fino
€ 5165 |
62 |
|
Valore superiore a € 5165 e fino
€ 25823) |
155 |
|
Valore superiore a € 25823 e fino a
€ 51646 |
310 |
|
Valore superiore a € 51646 e fino a
€ 258228 |
414 |
|
Valore superiore a € 258228 e fino a
€ 516457 |
672 |
|
Valore superiore a € 516457
|
930 |
|
PROCEDIMENTI CON VALORE
INDETERMINABILE
PROCEDIMENTI CON VALORE
INDETERMINABILE GD Pace |
310
155
|
|
PROCEDIMENTI per i quali manca la
dichiarazione( si presume il valore massimo) |
930 |
|
Procedimenti di opposizione
all’esecuzione |
Come causa ordinaria (valore la
pretesa creditoria) |
|
Insinuazione tardiva fallimentare |
Come causa ordinaria (valore la
pretesa creditoria) |
PROCEDIMENTI SPECIALI
|
|
|
Previsti dal libro 4°, titolo I del
CPC: decreti ingiuntivi, procedimenti cautelari, sequestro,
procedimenti per denuncia di nuova opera e di danno temuto,
procedimenti di istruzione preventiva, art. 700 cpc, procedimenti
possessori (nella fase di merito non si pagherà ulteriore
contributo come previsto da circolare 13/7/02 n.5), procedimenti
per convalida di sfratto (il valore dei procedimenti di sfratto
per morosità: canoni non corrisposti alla data della notifica della
citazione per la convalida; il valore dei procedimenti per
finita locazione: canone annuale)
|
Il contributo è ridotto della metà
|
|
Opposizione a decreto ingiuntivo |
Il contributo è ridotto della metà |
|
Opposizione a sentenza dichiarativa di
fallimento |
Il contributo è ridotto della metà |
|
Procedimenti di opposizione agli atti
esecutivi |
103,30 |
|
Procedimenti in materia di locazione,
comodato, occupazione senza titolo e impugnazione di delibere
condominiali
|
103,30 |
|
PROCEDIMENTI DI VOLONTARIA
GIURISDIZIONE E PROCEDIMENTI SPECIALI di
cui al libro IV titolo II capo VI cpc (disposizioni comuni ai
procedimenti in camera di consiglio) |
62 |
|
ISTANZE DI FALLIMENTO |
62 |
|
Procedure fallimentari, dalla sentenza
dichiarativa di fallimento alla chiusura |
672 |
PROCEDIMENTI ESECUTIVI
|
|
|
Procedimenti di esecuzione immobiliare |
155 |
|
Altri procedimenti esecutivi
|
77,50 |
|
Procedimenti esecutivi mobiliari di
valore inferiore a € 2500 |
Il contributo non è dovuto |
|
Procedimenti esecutivi per consegna e
rilascio |
Il contributo non è dovuto |
ALTRI PROCEDIMENTI
|
|
|
Procedimenti cautelari attivati in
corso di causa (art.669-quater CPC) |
Il contributo non è dovuto |
|
Procedimenti di rettificazione di
stato civile, procedimenti di regolamento di competenza e di
giurisdizione |
Il contributo non è dovuto |
|
Procedimenti, anche esecutivi, di
opposizione e cautelari, in materia di assegni per il mantenimento
per la prole, nonché quelli comunque riguardanti la stessa e
i procedimenti di cui al titolo II, capi I,II,III,IV e V , del
libro IV del CPC ( interdizione e inabilitazione, assenza e morte
presunta, minori, interdetti e inabilitati, rapporti patrimoniali
tra i coniugi) |
Il contributo non è dovuto |
|
PROCEDIMENTI già ESENTI, senza limiti
di competenza o di valore, dall’imposta di bollo, o da ogni spesa
tassa o diritto di qualsiasi specie e natura |
Il contributo non è dovuto |
PROCEDIMENTI NON GIURISDIZIONALI:
( es. atti di
notorietà, dichiarazione sostitutiva, trascr. con riserva di proprietà,
pubblicità dei testamenti, iscriz all’ albo consulenti ecc. ) : non si
possono applicare i diritti di cancelleria previsti dalla vecchia
normativa per i procedimenti giurisdizionali: in questi casi, ove
prevista, sarà dovuta l’imposta di bollo (vedi anche art. 265 comma 4).
1.4)
L’IMPOSTA DI BOLLO (ART.18) (vedi anche circ Agenzia Entrate 70/E del
14/8/2002):
1)
non si applica:
a)
agli atti e provvedimenti del processo
penale
b)
agli atti e provvedimenti del processo
civile (e amministrativo), compresa la procedura concorsuale e di
volontaria giurisdizione, soggetti al contributo unificato
c)
alle copie autentiche, comprese quelle
esecutive, degli atti e dei provvedimenti (atti processuali, inclusi
quelli antecedenti, necessari e funzionali), purchè richieste dalle
parti processuali
2)
è invariata:
a)
per le istanze e domande sotto qualsiasi
forma presentate da terzi
b)
per gli atti non giurisdizionali compiuti
dagli uffici, compreso il rilascio dei certificati, sempre che non siano
antecedenti, necessari o funzionali ai processi di cui al punto 1.
1.5) PRENOTAZIONE A DEBITO DEL
CONTRIBUTO UNIFICATO (ART.11)
Il contributo
unificato è prenotato a debito nei confronti di:
a)
amministrazione pubblica ammessa da norme
di legge alla prenotazione a debito di altre imposte e spese a suo
carico;
b)
parte ammessa al patrocinio a spese dello
Stato;
c)
parte obbligata al risarcimento del danno,
nell’ipotesi di cui all’art. 12 comma 2
1.6) AZIONE
CIVILE NEL PROCESSO PENALE (ART. 12)
La costituzione di parte civile
avvenuta dopo il 1 marzo 2002, (per la quale non possono comunque
applicarsi le imposte di bollo, né le altre voci escluse in via
generale dal comma 1 del medesimo articolo):
a)
non è soggetta al pagamento del contributo
unificato nel caso in cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna
generica del responsabile.
b)
Il contributo sarà dovuto ( e versato solo
dopo il deposito della sentenza), solo in caso di accoglimento della
domanda, in base al valore dell’importo del risarcimento liquidato dal
giudice nella sentenza di condanna e anche in via provvisionale.
c)
Il contributo è prenotato a debito per
essere recuperato nei confronti della parte obbligata al risarcimento
del danno.
Per le costituzioni avvenute prima del 1
marzo 2002 si applica il regime antecedente l’entrata in vigore del
contributo unificato anche nell’ipotesi in cui la sentenza di condanna
sia emessa successivamente a tale data (circ. n.3 del 13/5/02).
1.7) DISCIPLINA TRANSITORIA (ART.265 T.U. 115/02)
1)
PROCEDIMENTI ISCRITTI A
RUOLO O RICORSI DEPOSITATI PRIMA DEL 1/3/2002:
Una delle parti può valersi della disciplina del “contributo Unificato”
versando l’importo del contributo di cui all’art. 13 in ragione del 50%.
La parte che si avvale di tale facoltà effettua apposita dichiarazione
di valore. Quanto pagato precedentemente non è né rimborsato né
ripetuto. Se la parte non si avvale di tale facoltà, per le vecchie
cause rimane in vigore la disciplina antecedente al contributo
unificato.
2)
Sono fatti salvi gli atti compiuti (dal
1/3/02 al 11/5/2002) e non si fa luogo a rimborso, ripetizione o
integrazione di quanto pagato. Per atto compiuto si intende l’avvenuto
pagamento del contributo unificato (es. chi ha versato il 20% del
contributo per una causa iscritta a ruolo dal 1992 al 1996, l’atto è
compiuto e non può essere chiesta l’integrazione rispetto al 50%
previsto).
3)
PER I PROCEDIMENTI DICHIARATI ESENTI DALLA
LEGGE DI CONVERSIONE (procedimenti esecutivi mobiliari di valore
inferiore ad euro 2500, di opposizione e cautelari in materia di assegni
per il mantenimento per la prole, nonché quelli comunque riguardanti la
stessa e i procedimenti di cui la titolo II, capi I, II, III, IV e V,
del libro IV del CPC), non è previsto alcun regime transitorio: pertanto
il nuovo regime di esenzione si applicherà solamente ai procedimenti
iscritti a ruolo successivamente alla legge di conversione (es. se un
pignoramento per il valore inferiore a 2500 euro è stato iscritto tra il
1° maggio e l’ 11 maggio, non è esente ma si applica il regime
precedente) .
4)
Art. 299 DPR 115/02 Norme abrogate:
a)
Tutta la legge 99/1989 (diritti di
cancelleria) tranne art.10 c.2° (rilascio cert. Casellario);
b)
Legge 488/1999
art. 9 commi 1 – 2 –3 –4 – 5- 6- 7- 8 – 11 – e
tabella 1 allegata;
restano in vigore i commi 9
(verbali conciliazione < 100 mln non vanno registrati) e 11
bis.( Laddove la legislazione vigente prevede il pagamento mediante
speciali marche per diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie
giudiziarie per conto dello Stato, il pagamento è effettuato mediante
marche da bollo ordinarie).
******************************************************************************
(2) NOTIFICAZIONI CIVILI A
RICHIESTA DI UFFICIO (ART. 30 T.U. 115/02)
1.
La parte che per prima
si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero
che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per
l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le
indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione
eseguita mediante l' applicazione di marche da bollo (cfr. artt. 284 e
285), nella misura stabilita nella tabella sotto indicata.
2.
Non sono soggetti al
pagamento i seguenti procedimenti:
2.1.
in materia di lavoro,
previdenza e assistenza,
2.2.
relativi al
risarcimento danni ex art. 15 legge 117/1988,
2.3.
esenti da contr.
unificato in quanto inferiori ad € 1033
2.4.
esenti da bollo registro
e ogni altra tassa secondo la previsione di norme speciali non abrogate
(es. procedimenti di separazione e divorzio).
|
.
Allegato n. 1
(articolo 30)
Anticipazioni
forfettarie dai privati all'erario per le notificazioni a richiesta
dell'ufficio nel procedimento civile |
|
NATURA
E GRADO DEI PROCEDIMENTI |
Per indennità di trasferta e spese
di spedizione. |
Per diritti |
Totale
(col. 2 + 3 ) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
A)
Processi davanti al Giudice di pace |
€
1,29 |
|
€
1,17 |
€
2,46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B) Processi
davanti al Tribunale: |
|
|
|
|
|
1) |
di cognizione |
€ 1,29 |
|
€ 1,17 |
€ 2,46 |
|
2) |
di esecuzione |
|
|
|
|
|
|
a) |
immobiliare |
€ 2,58 |
|
€ 2,35 |
€ 4,93 |
|
|
b) |
di altra natura |
€ 1,94 |
|
€ 1,76 |
€ 3,70 |
|
|
|
|
|
|
|
C) Processi
davanti alla Corte d'appello |
€ 1,29 |
|
€ 1,17 |
€ 2,46 |
|
D) Processi
davanti alla Corte di cassazione |
€ 1,29 |
|
€ 1,17 |
€ 2,46 |
|
E) Processi
speciali: |
|
|
|
|
|
1) |
di ingiunzione |
* |
|
|
|
|
2) |
altri |
€ 0,52 |
|
€ 0,26 |
€ 0,78 |
|
3) |
procedimento in
camera di consiglio |
€ 1,70 |
|
€ 1,17 |
€ 2,87 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
La tabella originaria della legge n.59/1979
è stata riscritta eliminando le voci soppresse per effetto dell’ art.9
l. n. 488/1999
********************************************************************************
(3) Diritto di
copia nel processo penale e civile (artt. 196 / 266 – 274 T.U.
115/02)
1)
le copie autentiche, comprese quelle
esecutive, degli atti e dei provvedimenti antecedenti, necessari e
funzionali richieste dalle parti del procedimento si intendono esenti
dal bollo.
2)
In caso di urgenza sono dovuti i relativi
diritti.
3)
I diritti di copia devono essere pagati
attraverso l’uso delle marche da bollo ordinarie (art. 9 c. 11 bis LEGGE
488/99 novellata).
4)
La marca da bollo va applicata
sull’originale o sull’istanza ed annullata mediante timbro a secco( art.
285)
5)
Se le marche mancano o sono di importo
inferiore non può essere rilasciata la copia o il certificato
Allegato n.6
(articolo 267)
Diritto di copia
senza certificazione di conformità
|
Numero
pagine |
Diritto di copia forfettizzato |
|
1 |
2 |
|
1-4 |
€ 0,77 |
|
5-10 |
€ 1,55 |
|
11-20 |
€ 3,10 |
|
21-50 |
€ 6,20 |
|
51-100 |
€ 12,39 |
|
Oltre le 100 |
€ 12,39 più € 5,16 ogni ulteriori 100 pagine o
frazione di 100 |
Allegato n. 7
(Articolo 268)
Diritto di copia
autentica
|
Numero
di pagine |
Diritto di copia forfettizzato |
Diritto di certificazione di conformità |
Totale delle colonne 2 e 3 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1-4
5-10
11-20
21-50
51-100
oltre le 100 |
€ 1,03
€ 2,07
€ 3,10
€ 5,16
€ 10,33
€ 10,33 più € 6,20 ogni ulteriori 100 pagine o
frazione di 100 |
€ 5,16
€ 5,16
€ 5,16
€ 5,16
€ 5,16
€ 5,16 |
€ 6,19
€ 7,23
€ 8,26
€ 10,32
€ 15,49
€ 15,49 più € 6,20 ogni ulteriori 100 pagine o
frazione di 100 |
L'importo della
colonna 3 è stato sostituito con il nuovo importo previsto dalla
Tabella, punto 6, allegata all'art. 9 della Legge n. 488/1999.
Allegato n. 8
(articolo 269)
Diritto di copia
Su supporto diverso da quello cartaceo
|
Tipo
di supporto |
Diritto di copia forfettizzato |
|
1 |
2 |
|
Per ogni cassetta
fonografica di 60 minuti o di durata inferiore |
€3,10 |
|
Per ogni cassetta
fonografica di 90 minuti |
€ 4,65 |
|
Per ogni cassetta
videofonografica di 120 minuti o di durata inferiore |
€ 5,16 |
|
Per ogni cassetta
videofonografica di 180 minuti. |
€ 6,20 |
|
Per ogni cassetta
videofonografica di 240 minuti |
€ 7,75 |
|
Per ogni dischetto
informatico da| 1,44 MB |
€ 3,62 |
|
Per ogni compact disc |
€ 258,23 |
********************************************************************************
(4) REGISTRAZIONE DEGLI ATTI
GIUDIZIARI (ARTT. 73 E 278 DPR 115/02 e circ. 28/6/02 n.4)
1.
il funzionario addetto all'ufficio
trasmette (ART. 10 C.1 DPR 131/86) all'ufficio finanziario le sentenze,
i decreti e gli altri atti giudiziari soggetti ad imposta di registro ai
fini della registrazione.
2.
L'ufficio finanziario comunica gli
estremi di protocollo e di registrazione entro dieci giorni, dalla
ricezione nei casi di imposta prenotata a debito, dal pagamento negli
altri casi.
3.
L'ufficio giudiziario annota questi dati
in calce all'originale degli atti.
4.
La trasmissione dei documenti per la
registrazione avviene, per il momento (art. 278) mediante copie
autentiche
5.
Gli atti esenti dal pagamento dell’imposta
di registro non devono essere più inoltrati all’ufficio finanziario.
La disciplina del
contributo unificato non modifica la sottoposizione all’ imposta di
registro.
Pertanto saranno
esenti da registrazione solo gli atti già precedentemente esenti
indipendentemente dalla esenzione del contributo unificato.
******************************************************************************
(5) APPENDICE: SCHEMI SU:
CONTRIBUTO
UNIFICATO: PAG. 12
DIRITTI DI COPIA: PAG.
17
|