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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

SCUOLA DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA

SEDE DI GENOVA

 

GIORNATE DI STUDIO SUL T.U. SPESE DI GIUSTIZIA (DPR 115/2002) E CONTRIBUTO UNIFICATO

26/11/2002

 relatore dott. Mario Baldini

 

 

1.     contributo unificato                                                         pag. 2

1.1. normativa                                                                     pag. 2

1.2. compiti della cancelleria                                                   pag. 3

1.3. importi                                                                         pag. 4

1.4. imposta di bollo                                                              pag. 5

1.5. prenotazione a debito del contributo unificato                      pag. 6

1.6. azione civile nel processo penale                                       pag. 6

1.7. disciplina transitoria                                                         pag. 7

2.     notificazioni  civili a richiesta di ufficio                               pag. 8

3.     diritti di copia                                                                   pag. 9

4.     registrazione atti giudiziari                                              pag.10


 

5.     APPENDICE: schemi su:                                                    pag.11

5.1. contributo unificato                                                                  pag.12

5.2. diritti di copia                                                                         pag.17

 

 

 

 1)  CONTRIBUTO UNIFICATO NEL PROCESSO CIVILE ED AMMINISTRATIVO

(ARTT. 9 – 18 / 191-195 / 247 – 249 / 265)

 

 

1.1)  NORMATIVA

 

·        Nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo, è dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo.

 

·        Il contributo si paga per ciascun grado di giudizio.

 

·        Nei seguenti casi vi è esenzione  (art.10) dal contributo:

1)      Se il processo è già esente (per previsione normativa e senza limiti di competenza o di valore) da imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto.

2)      Nelle seguenti materie:

a)      Processi di rettificazione di stato civile

b)      Processi in materia tavolare

c)      Processo esecutivo per consegna e rilascio

d)      Processo ex art.3 legge 89/01

e)      Qualsiasi processo (esecutivo, di opposizione, cautelare) riguardante la prole

3)      Processi relativi a:

a)      Separazione coniugi, divorzio.

b)      Interdizione e inabilitazione

c)      Assenza e dichiarazione morte presunta

d)      Minori, interdetti e inabilitati

e)      Rapporti patrimoniali tra i coniugi.

4)      Altre ipotesi:

a)      Processo di valore < € 1033

b)      Processo esecutivo mobiliare <€ 2500

c)      Processo cautelare in corso di causa

d)      Processo di regolamento di competenza e di giurisdizione

 

La ragione dell’esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell’atto introduttivo.

 

 

·        OBBLIGO DI PAGAMENTO (art.14):

la parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.

La parte che modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa o svolge intervento autonomo, cui consegue l’aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo.

 

  

1.2)  COMPITI DELLA CANCELLERIA:

 

All’atto della costituzione in giudizio o del deposito del ricorso introduttivo ( oppure quando, aumentando il valore della causa, la parte modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa o svolge intervento autonomo)  o nei procedimenti esecutivi, all’atto della presentazione della istanza per l’assegnazione e la vendita dei beni pignorati,

 dovrà verificare:

1)      se l’atto contiene la dichiarazione da parte dell’avvocato del valore del procedimento
 (la dichiarazione va fatta anche in caso di gratuito patrocinio e, in caso di esenzione va indicato il motivo; la mancata dichiarazione del valore fa presumere un valore soggetto al contributo di €  930);

2)      se è allegata la ricevuta del versamento (artt. 192 e 194) effettuato mediante: 
                                         a) modello F23 ( cod. tributo 941T); (cod. Tribunale 9B0)
                                         b) bollettino di c/corrente postale (alla sezione della Tesoreria
                                                                                                 Provinciale dello Stato);
                                         c)pagamento al tabacchino (con rilascio di apposito contrassegno);
- la ricevuta del versamento effettuato  al tabacchino deve essere apposta sull’apposito modello compilato approvato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate solo quando manca la nota di iscrizione a ruolo o atto equipollente.

3)      se l’importo pagato corrisponde all’importo dovuto come dalla previsione dell’art.13 DPR 115/02;

 

 

dovrà annotare

-         nello stampato indicato ( che allegherà al fascicolo) l’esito dei controlli di cui sopra;

-         nella copertina del fascicolo e, nell’eventuale spazio note del registro del ruolo generale gli estremi del versamento;

-         nel ruolo generale gli estremi della ricevuta di versamento (art 194 c.6)

 

se nell’atto  soggetto a contributo unificato  è stato omesso o è insufficiente il pagamento del contributo unificato:

IL FUNZIONARIO: entro 30 giorni dal momento in cui si determina il presupposto del pagamento o integrazione del contributo, notifica alla parte  (ai sensi dell’art.137 cpc) l’invito  ( inviato alla parte nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, depositato in cancelleria ) al pagamento dell’importo dovuto, unitamente al modello di pagamento precompilato,  avvertendo che in caso di mancato pagamento entro il termine di un mese, si procederà alla riscossione mediante ruolo con addebito degli interessi al saggio legale (art.248 DPR 115/02), decorrenti dal deposito dell’atto cui si collega il pagamento o l’integrazione del contributo (art. 16)

Nell’invito sono indicati il termine e le modalità per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro 10 gg. dall’avvenuto pagamento.

L’ avviso non è  autonomamente impugnabile (vedi relazione all’ art. 226).

 

N.B. è stato modificato l’art.71 disp. Att. Cpc per cui la nota di iscrizione a ruolo deve contenere l’indicazione delle generalità delle parti e del codice fiscale ove attribuito della parte che iscrive la causa a ruolo.

 

 

 

1.3) IMPORTI (art.13  T.U. 115/02)

 

PROCEDIMENTI CON VALORE DETERMINATO

 

Euro

Valore inferiore a € 1033

Nulla è dovuto

Valore superiore a € 1033 e      fino € 5165

62

Valore superiore a € 5165  e     fino € 25823)

155

Valore superiore a € 25823 e    fino a € 51646

310

Valore superiore a € 51646 e    fino a € 258228

414

Valore superiore a  € 258228 e fino a € 516457

672

Valore superiore a € 516457

930

PROCEDIMENTI CON VALORE INDETERMINABILE

PROCEDIMENTI CON VALORE INDETERMINABILE GD Pace

310

155

 

PROCEDIMENTI per i quali manca la dichiarazione( si presume il valore massimo)

930

 

Procedimenti di opposizione all’esecuzione

Come causa ordinaria (valore la pretesa creditoria)

Insinuazione tardiva fallimentare

Come causa ordinaria (valore la pretesa creditoria)

PROCEDIMENTI SPECIALI

 

Previsti dal libro 4°, titolo I    del CPC: decreti ingiuntivi,  procedimenti cautelari, sequestro, procedimenti per denuncia di nuova opera e di danno temuto, procedimenti di istruzione preventiva, art. 700 cpc, procedimenti possessori (nella fase di merito non si pagherà ulteriore contributo come previsto da circolare 13/7/02 n.5), procedimenti per convalida di sfratto (il valore dei procedimenti di sfratto per morosità: canoni non corrisposti alla data della notifica della citazione per la convalida; il valore dei procedimenti per finita locazione: canone annuale)

 

Il contributo è ridotto della metà

Opposizione a decreto ingiuntivo

Il contributo è ridotto della metà

Opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento

Il contributo è ridotto della metà

 

Procedimenti di opposizione agli atti esecutivi

103,30

Procedimenti in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e impugnazione di delibere condominiali

 

103,30

PROCEDIMENTI  DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE E PROCEDIMENTI SPECIALI di cui al libro IV titolo II capo VI cpc  (disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio)

62

ISTANZE DI FALLIMENTO

62

Procedure fallimentari, dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura

672

PROCEDIMENTI ESECUTIVI

 

Procedimenti di esecuzione immobiliare

155

Altri procedimenti esecutivi

77,50

Procedimenti  esecutivi  mobiliari  di valore inferiore a  € 2500

Il contributo non è dovuto

Procedimenti esecutivi per consegna e rilascio

Il contributo non è dovuto

ALTRI PROCEDIMENTI

 

Procedimenti cautelari attivati in corso di causa (art.669-quater CPC)

Il contributo non è dovuto

Procedimenti di rettificazione di stato civile,   procedimenti di regolamento di competenza e di giurisdizione

Il contributo non è dovuto

Procedimenti, anche esecutivi, di opposizione e cautelari, in materia di assegni per il mantenimento per la prole, nonché quelli comunque riguardanti la stessa  e i procedimenti di cui  al titolo II, capi I,II,III,IV e V , del libro IV  del  CPC ( interdizione e inabilitazione, assenza e morte presunta, minori, interdetti e inabilitati, rapporti patrimoniali tra i coniugi)

Il contributo non è dovuto

PROCEDIMENTI già ESENTI, senza limiti di competenza o di valore, dall’imposta di bollo, o da ogni spesa tassa  o diritto di qualsiasi specie e natura

Il contributo non è dovuto

 

PROCEDIMENTI NON GIURISDIZIONALI:  ( es. atti di notorietà, dichiarazione sostitutiva,  trascr. con riserva di proprietà, pubblicità dei testamenti, iscriz all’ albo consulenti ecc. ) : non si possono applicare i diritti di cancelleria previsti dalla vecchia normativa per i procedimenti giurisdizionali: in questi casi, ove prevista, sarà dovuta l’imposta di bollo (vedi anche art.  265 comma 4).

 

   

1.4)  L’IMPOSTA DI BOLLO (ART.18) (vedi anche circ Agenzia Entrate 70/E del 14/8/2002):

1)      non si applica:

a)      agli atti e provvedimenti del processo penale

b)      agli atti e provvedimenti del processo civile (e amministrativo), compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, soggetti al contributo unificato

c)      alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti (atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari e funzionali), purchè richieste dalle parti processuali

2)      è invariata:

a)      per le istanze e domande sotto qualsiasi forma presentate da terzi

b)      per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici, compreso il rilascio dei certificati, sempre che non siano antecedenti, necessari o funzionali ai processi di cui al punto 1.

 

 

1.5) PRENOTAZIONE A DEBITO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO (ART.11)

 

Il contributo unificato è prenotato a debito nei confronti di:

 

a)      amministrazione pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di altre imposte e spese a suo carico;

b)      parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato;

c)      parte obbligata al risarcimento del danno, nell’ipotesi di cui all’art. 12 comma 2

 

 

1.6) AZIONE CIVILE NEL PROCESSO PENALE (ART. 12)

 

La costituzione di parte civile avvenuta dopo il 1 marzo 2002,  (per la quale non possono comunque applicarsi le imposte di bollo, né le altre voci  escluse in via generale dal comma 1 del medesimo articolo):

a)      non è soggetta al pagamento del contributo unificato nel caso in cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna generica del responsabile.

b)      Il contributo sarà dovuto ( e versato solo dopo il deposito della sentenza), solo in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell’importo del risarcimento liquidato dal giudice nella sentenza di condanna e  anche in via provvisionale.

c)      Il contributo è prenotato a debito per essere recuperato nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno.

 

Per le costituzioni avvenute prima del 1 marzo 2002 si applica il regime antecedente l’entrata in vigore del contributo unificato anche nell’ipotesi in cui la sentenza di condanna sia emessa successivamente a tale data (circ. n.3 del 13/5/02).

 

1.7) DISCIPLINA TRANSITORIA (ART.265 T.U. 115/02)

 

1)      PROCEDIMENTI ISCRITTI A RUOLO O RICORSI DEPOSITATI PRIMA DEL 1/3/2002:
Una delle parti può valersi della disciplina del “contributo Unificato” versando l’importo del contributo di cui all’art. 13 in ragione del 50%.
La parte che si avvale di tale facoltà  effettua apposita dichiarazione di valore. Quanto pagato precedentemente non è né rimborsato né ripetuto. Se la parte non si avvale di tale facoltà, per le vecchie cause rimane in vigore la disciplina antecedente al contributo unificato.
[1]

2)      Sono fatti salvi gli atti compiuti (dal 1/3/02 al 11/5/2002) e non si fa luogo a rimborso, ripetizione o integrazione di quanto pagato. Per atto compiuto si intende l’avvenuto pagamento del contributo unificato (es. chi ha versato il 20% del contributo per una causa iscritta a ruolo dal 1992 al 1996, l’atto è compiuto e non può essere chiesta l’integrazione rispetto al 50% previsto).

3)      PER I PROCEDIMENTI DICHIARATI ESENTI DALLA LEGGE DI CONVERSIONE (procedimenti esecutivi mobiliari di valore inferiore ad euro 2500, di opposizione e cautelari in materia di assegni per il mantenimento per la prole, nonché quelli comunque riguardanti la stessa e i procedimenti di cui la titolo II, capi I, II, III, IV e V, del libro IV del CPC), non è previsto alcun regime transitorio: pertanto il nuovo regime di esenzione si applicherà solamente ai procedimenti iscritti a ruolo successivamente alla legge di conversione (es. se un pignoramento per il valore inferiore a 2500 euro è stato iscritto tra il 1° maggio e l’ 11 maggio, non è esente ma si applica il regime precedente) .

4)      Art. 299 DPR 115/02 Norme abrogate:

a)      Tutta la legge 99/1989 (diritti di cancelleria) tranne art.10  c.2° (rilascio cert. Casellario);

b)      Legge 488/1999  art. 9 commi 1 – 2 –3 –4 – 5- 6- 7- 8 – 11 – e tabella 1 allegata;

restano in vigore i commi 9  (verbali conciliazione < 100 mln non vanno registrati)  e  11 bis.( Laddove la legislazione vigente prevede il pagamento mediante speciali marche per diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello Stato, il pagamento è effettuato mediante marche da bollo ordinarie).

 

******************************************************************************

 

(2)  NOTIFICAZIONI CIVILI A RICHIESTA DI UFFICIO (ART. 30 T.U. 115/02)

 

1.   La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita   mediante l' applicazione di marche da bollo (cfr. artt. 284 e 285), nella misura stabilita nella tabella sotto indicata.

2.   Non sono soggetti al pagamento i seguenti procedimenti:

2.1.                  in materia di lavoro, previdenza e assistenza,

2.2.                  relativi al risarcimento danni ex art. 15 legge 117/1988,

2.3.                  esenti da contr. unificato in quanto inferiori ad € 1033

2.4.                 esenti da bollo registro e ogni altra tassa secondo la previsione di norme speciali non abrogate (es. procedimenti di separazione e divorzio). 

 

 

 

.

Allegato n. 1

(articolo 30)

Anticipazioni forfettarie dai privati all'erario per le notificazioni a richiesta dell'ufficio nel procedimento civile

NATURA E GRADO DEI PROCEDIMENTI

Per indennità di trasferta e spese di spedizione.

Per diritti

Totale
(col. 2 + 3 )

1

2

3

4

A) Processi davanti al Giudice di pace

€ 1,29

 

€ 1,17

€ 2,46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Processi davanti al Tribunale:

 

 

 

 

1)

di cognizione

€ 1,29

 

€ 1,17

€ 2,46

2)

di esecuzione

 

 

 

 

 

a)

immobiliare

€ 2,58

 

€ 2,35

€ 4,93

 

b)

di altra natura

€ 1,94

 

€ 1,76

€ 3,70

 

 

 

 

 

C) Processi davanti alla Corte d'appello

€ 1,29

 

€ 1,17

€ 2,46

D) Processi davanti alla Corte di cassazione

€ 1,29

 

€ 1,17

€ 2,46

E) Processi speciali:

 

 

 

 

1)

di ingiunzione

*

 

 

 

2)

altri

€ 0,52

 

€ 0,26

€ 0,78

3)

procedimento in camera di consiglio

€ 1,70

 

€ 1,17

€ 2,87

               

 

La tabella originaria della legge n.59/1979 è stata riscritta eliminando le voci soppresse per effetto dell’ art.9 l. n. 488/1999

 

 

 

 

 

********************************************************************************

 

(3) Diritto di copia nel processo penale e  civile  (artt. 196 /  266 – 274 T.U. 115/02)

 

 

 

1)      le copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti antecedenti, necessari e funzionali richieste dalle parti del procedimento si intendono esenti dal bollo.

 

2)      In caso di urgenza sono dovuti i relativi diritti.

 

3)      I diritti di copia devono essere pagati attraverso l’uso delle marche da bollo ordinarie (art. 9 c. 11 bis LEGGE 488/99 novellata).

 

4)      La marca da bollo va applicata sull’originale o sull’istanza ed annullata mediante timbro a secco( art. 285)

 

5)      Se le marche mancano o sono di importo inferiore non  può essere rilasciata la copia o il certificato

 

 

 

 

Allegato n.6

(articolo 267)

Diritto di copia senza certificazione di conformità

Numero pagine

Diritto di copia forfettizzato

1

2

1-4

€ 0,77

5-10

€ 1,55

11-20

€ 3,10

21-50

€ 6,20

51-100

€ 12,39

Oltre le 100

€ 12,39 più € 5,16 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100

Allegato n. 7

(Articolo 268)

Diritto di copia autentica

Numero di pagine

Diritto di copia forfettizzato

Diritto di certificazione di conformità

Totale delle colonne 2 e 3

1

2

3

4

1-4

5-10

11-20

21-50

51-100

oltre le 100

€ 1,03

€ 2,07

€ 3,10

€ 5,16

€ 10,33

€ 10,33 più € 6,20 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100

€ 5,16

€ 5,16

€ 5,16

€ 5,16

€ 5,16

€ 5,16

€ 6,19

€ 7,23

€ 8,26

€ 10,32

€ 15,49

€ 15,49 più € 6,20 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100

L'importo della colonna 3 è stato sostituito con il nuovo importo previsto dalla Tabella, punto 6, allegata all'art. 9 della Legge n. 488/1999.

Allegato n. 8

(articolo 269)

Diritto di copia

Su supporto diverso da quello cartaceo

Tipo di supporto

Diritto di copia forfettizzato

1

2

Per ogni cassetta fonografica di 60 minuti o di durata inferiore

€3,10

Per ogni cassetta fonografica di 90 minuti

€ 4,65

Per ogni cassetta videofonografica di 120 minuti o di durata inferiore

€ 5,16

Per ogni cassetta videofonografica di 180 minuti.

€ 6,20

Per ogni cassetta videofonografica di 240 minuti

€ 7,75

Per ogni dischetto informatico da| 1,44 MB

€ 3,62

Per ogni compact disc

€ 258,23

 

 

 

 

 

********************************************************************************

 

(4) REGISTRAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI (ARTT. 73 E 278 DPR 115/02 e circ. 28/6/02 n.4)

 

 

1.      il funzionario addetto all'ufficio trasmette  (ART. 10 C.1 DPR 131/86) all'ufficio finanziario le sentenze, i decreti e gli altri atti giudiziari soggetti ad imposta di registro ai fini della registrazione.

2.       L'ufficio finanziario comunica gli estremi di protocollo e di registrazione entro dieci giorni, dalla ricezione nei casi di imposta prenotata a debito, dal pagamento negli altri casi.

3.       L'ufficio giudiziario annota questi dati in calce all'originale degli atti.

4.      La trasmissione dei documenti per la registrazione avviene, per il momento (art. 278) mediante copie autentiche

5.      Gli atti esenti dal pagamento dell’imposta di registro non devono essere più inoltrati all’ufficio finanziario.

  

 

La disciplina del contributo unificato non modifica la sottoposizione  all’ imposta di registro.

Pertanto saranno esenti da registrazione solo gli atti già precedentemente esenti indipendentemente  dalla esenzione del contributo unificato.

 

 

******************************************************************************

 

 

(5) APPENDICE: SCHEMI SU:

 

CONTRIBUTO UNIFICATO:  PAG.  12

 

DIRITTI DI COPIA:                    PAG. 17

 


[1] La tabella allegata alla legge 900/1976 novellata, prevede:

a)       diritto per ogni comunicazione d’ ufficio

b)       diritto di originale

c)       diritto di trascrizione

d)       diritto di compilazione mandati

e)       diritto compilazione nota spese

f)        diritto di ricerca e visione di atti e fascicoli definiti o estinti da oltre un anno.

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24 gennaio 2012:

DIFFICOLTA’ TECNICHE E TEMPI RISTRETTI PER L’INSERIMENTO DELLE SCHEDE OBIETTIVI 2012:

L’ASSOCIAZIONE SCRIVE AL PRESIDENTE GIORGIANNI

 

 

 

 

12 gennaio 2012:

CONVEGNO A NAPOLI SULL'UFFICIO PER IL PROCESSO

 

 

 

 

 

23 dicembre 2011:

E’ stato pubblicato sul sito del Ministero il posto di DG del personale resosi vacante il 28 novembre 2011 con l’assegnazione ad altro incarico del Dr. Piscitello

 

 

 

 

19 dicembre 2011:

CONCORSO A 40 POSTI:L’ASSOCIAZIONE CHIEDE LA PUBBLICAZIONE DEI NOMINATIVI DEGLI AMMESSI SUL SITO DEL MINISTERO

17 dicembre 2011:

CONCORSO A 40 POSTI: SONO PASSATI 4 ANNI, MA QUASI CI SIAMO !

 

 

27 novembre 2011

CONSULENZA DELL'ASSOCIAZIONE AI CANDIDATI AL CONCORSO A 40 POSTI DI DIRIGENTE

 

 

 


L'Associazione Dirigenti Giustizia è un'associazione professionale tra i dirigenti amministrativi dell'amministrazione giudiziaria che, negli ultimi anni, si è posta come obiettivo, tra gli altri, il miglioramento della qualità e dell'efficienza del servizio giustizia.