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Associazione Dirigenti Giustizia

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Associazione Dirigenti Giustizia

Atto costitutivo

Statuto

   STATUTO AGGIORNATO NELL'ASSEMBLEA DI CHIANCIANO DELL' 11 MAGGIO 2007
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1. - E' costituita un' associazione denominata "Associazione Dirigenti Giustizia". La stessa avrà sede presso l'abitazione del presidente pro tempore (attualmente dott. Renato Romano, via di Romagna 28/2 Trieste).
Art. 2. - L' Associazione non ha finalità di lucro. Essa si propone di promuovere attività di carattere professionale, iniziative di coordinamento dei Dirigenti del Ministero della Giustizia volte ad accrescerne il ruolo professionale nell'ambito della Pubblica Amministrazione, nonché attività culturali e sociali. Scopo dell' Associazione è anche quello di favorire l' aggiornamento professionale dei soci, sia con incontri periodici che con strumenti di informazione.
L' Associazione si propone inoltre di realizzare ed incoraggiare studi e pubblicazioni, raccogliere dati e notizie, anche in campo internazionale, riguardanti la professionalità dei soci, svolgere attività di consulenza a favore dei soci, promuovere e favorire scambi di informazioni di interesse comune con enti e associazioni similari in Italia e all' estero, svolgere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini dell' Associazione.
Art. 3. -L'Associazione non svolge attività sindacale, nè intende sostituirsi alle Organizzazioni Sindacali costituite. Può fornire la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa tuttavia mantiene sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali. L'Associazione non può fornire alcuna indicazione di voto in caso di elezioni politiche ed amministrative.
Art. 4. - Organi dell' Associazione sono:
a) l' assemblea dei soci, b) il consiglio direttivo, c) i revisori dei conti.
Titolo II
I Soci
Art. 5. - Possono far parte dell' Associazione tutti coloro che sono, o sono stati, dirigenti del Ministero della Giustizia. L' unica formalità per l' ammissione è costituita dal pagamento della quota sociale annuale.
Il Presidente dell'Associazione non può assumere incarichi esecutivi in organismi politici o sindacali, nè far parte di delegazioni sindacali trattanti.
Titolo III
L' assemblea dei soci
Art. 6. - L' assemblea ordinaria dei soci, convocata su delibera del Consiglio direttivo non meno di venti giorni prima di quello fissato per l' adunanza, si riunisce per provvedere e deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all' ordine del giorno, per iniziativa del consiglio direttivo ovvero su richiesta di almeno un quinto degli iscritti.
Art. 7. - Ciascun socio potrà rappresentare fino a un massimo di tre soci, purchè munito di regolare delega scritta.
Art. 8. - L' assemblea delibera a maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati con delega.
Art. 9. - L' assemblea, all' inizio di ogni sessione, elegge tra i soci presenti un presidente e un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell' assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell' assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni.
Art. 10. - I soci riuniti in assemblea possono modificare il presente statuto ad eccezione degli scopi sociali stabiliti negli artt. 2 e 3.
Titolo IV
Il consiglio direttivo
Art. 11. - Il consiglio direttivo è nominato dall' assemblea, è composto da non meno di cinque membri, come verrà determinato dall' assemblea stessa e dura in carica due anni. In caso di cessazione di consiglieri per qualsiasi motivo, il consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. La carica di consigliere è gratuita.
Art. 12. - Il consiglio direttivo è investito di tutti i poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l' attuazione degli scopi sociali e per la direzione e amministrazione ordinaria e straordinaria dell' Associazione.
In particolare il consiglio direttivo:
- fissa le direttive per l' attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e ne controlla l' esecuzione stessa;
- decide sugli investimenti patrimoniali;
- stabilisce le quote di associazione annua;
- decide sulle attività e le iniziative dell' associazione;
- approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale da presentare all' assemblea dei soci;
- conferisce e revoca procure.
Art. 13. - Il consiglio direttivo nomina al suo interno un presidente, uno o più vice presidenti ed un amministratore che durano in carica per l' intera durata del consiglio;
Il consiglio si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del presidente o di un quarto dei consiglieri;
Art. 14. - Le deliberazioni del consiglio sono prese a maggioranza dei voti dei consiglieri presenti. In caso di parità dei voti, prevale quello del presidente. Le deliberazioni del consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno un quarto dei consiglieri.
Art. 15. - La firma e la rappresentanza legale dell' associazione di fronte ai terzi sono conferite al presidente.
Titolo V
I Revisori dei conti
Art. 16. - L' assemblea ordinaria dei soci nomina, tra i soci estranei al consiglio direttivo, tre revisori effettivi dei conti e due supplenti. I revisori dei conti possono assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio direttivo, vigilano sull' amministrazione dell' associazione, esaminano ed approvano, sottoscrivendolo, il rendiconto annuale e lo stato patrimoniale da presentare all' assemblea dei soci. I revisori dei conti sono nominati per un biennio. In via straordinaria, per l'Assemblea 2005, i revisori saranno in carica un anno sino all'Assemblea ordinaria 2006.
Titolo VI
Il Patrimonio
Art. 17. - Le entrate dell' associazione sono costituite da quote sociali, proventi per prestazioni di servizi a soci, contributi volontari, lasciti e donazioni.
Art. 18. - Prima del 13 dicembre di ogni anno, il consiglio direttivo approva i progetti di bilancio preventivo e stabilisce l' ammontare delle quote sociali per l' anno successivo.
Art. 19. - In caso di scioglimento dell' associazione, il patrimonio sarà distribuito tra i soci.
Art. 20. - Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile.
   Viterbo, 6 maggio 2005

   L'Associazione è stata costituita a Caserta il 13 gennaio 1997

 

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10 marzo 2010 ROMA L'associazione convocata presso la commissione giustizia del Senato

 

 

 

 

 16 febbraio 2010                ROMA         Incontro tra delegazioni Dirigenti Giustizia e Cittadinanzattiva 

 

 

 

 

Inaugurazione dell'anno giudiziario 2010 - l'intervento di Walter Luise a L'Aquila

  

 

 

 

 

Inaugurazione dell'anno giudiziario 2010 -Il comunicato dell'Associazione Dirigenti Giustizia

 

 

 

22 gennaio 2010 BOLOGNA - Confronto sul funzionamento della giustizia. Programma

 

14 dicembre 09 PADOVA - convegno su: Il ruolo del personale giudiziario nel processo di riforma della giustizia

 

 

29/31 ottobre 09 Caltagirone un incontro su "Giustizia e Magistratura"

 

 

5 maggio 09     La collega Angela Giliberti, dirigente della Procura Generale dell'Aquila, scrive all'Associazione dirigenti giustizia

 

 

 

 


L'Associazione Dirigenti Giustizia è un'associazione professionale tra i dirigenti amministrativi dell'amministrazione giudiziaria che, negli ultimi anni, si è posta come obiettivo, tra gli altri, il miglioramento della qualità e dell'efficienza del servizio giustizia.