|
Associazione Dirigenti Giustizia
Atto
costitutivo
Statuto
STATUTO AGGIORNATO NELL'ASSEMBLEA DI PADOVA DEL 6-7-8 MAGGIO
2010
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1. - E' costituita un' associazione denominata
"Associazione Dirigenti Giustizia". La stessa avrà sede presso
l'abitazione del presidente pro tempore (attualmente dott.
Renato Romano, c/o Corte d’Appello di Trieste).
Art. 2. - L' Associazione non ha finalità di lucro. Essa si
propone di promuovere attività di carattere professionale,
iniziative di coordinamento dei Dirigenti del Ministero della
Giustizia volte ad accrescerne il ruolo professionale
nell'ambito della Pubblica Amministrazione, nonché attività
culturali e sociali. Scopo dell' Associazione è anche quello di
favorire l' aggiornamento professionale dei soci, sia con
incontri periodici che con strumenti di informazione.
L' Associazione si propone inoltre di realizzare ed incoraggiare
studi e pubblicazioni, raccogliere dati e notizie, anche in
campo internazionale, riguardanti la professionalità dei soci,
svolgere attività di consulenza a favore dei soci, promuovere e
favorire scambi di informazioni di interesse comune con enti e
associazioni similari in Italia e all' estero, svolgere tutte le
attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini
dell' Associazione.
Art. 3. -L'Associazione non svolge attività sindacale, né
intende sostituirsi alle Organizzazioni Sindacali costituite.
Può fornire la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo
di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa tuttavia
mantiene sempre la più completa indipendenza nei confronti degli
organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle
organizzazioni sindacali. L'Associazione non può fornire alcuna
indicazione di voto in caso di elezioni politiche ed
amministrative.
Art. 4. - Organi dell' Associazione sono:
a) l' assemblea dei soci, b) il consiglio direttivo, c) il
collegio dei garanti d) i revisori dei conti.
Titolo II
I Soci
Art. 5. - Possono far parte dell' Associazione tutti coloro che
sono, o sono stati, dirigenti del Ministero della Giustizia. L'
unica formalità per l' ammissione è costituita dal pagamento
della quota sociale annuale.
Il Presidente dell'Associazione non può assumere incarichi
esecutivi in organismi politici o sindacali, né far parte di
delegazioni sindacali trattanti.
Titolo III
L' assemblea dei soci
Art. 6. - L' assemblea ordinaria dei soci, convocata su delibera
del Consiglio direttivo non meno di venti giorni prima di quello
fissato per l' adunanza, si riunisce per provvedere e deliberare
sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti
gli altri argomenti di carattere generale iscritti all' ordine
del giorno, per iniziativa del consiglio direttivo ovvero su
richiesta di almeno un quinto degli iscritti.
Art. 7. - Ciascun socio potrà rappresentare fino a un massimo di
tre soci, purché munito di regolare delega scritta.
Art. 8. - L' assemblea delibera a maggioranza dei voti dei soci
presenti o rappresentati con delega.
Art. 9. - L' assemblea, all' inizio di ogni sessione, elegge tra
i soci presenti un presidente e un segretario. Il segretario
provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'
assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente
dell' assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora vi
siano votazioni.
Art. 10. - I soci riuniti in assemblea possono modificare il
presente statuto ad eccezione degli scopi sociali stabiliti
negli artt. 2 e 3.
Titolo IV
Il consiglio direttivo
Art. 11. - Il consiglio direttivo è nominato dall' assemblea, è
composto da non meno di cinque membri, come verrà determinato
dall' assemblea stessa e dura in carica due anni. In caso di
cessazione di consiglieri per qualsiasi motivo, il consiglio
direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. La
carica di consigliere è gratuita.
Art. 12. - Il consiglio direttivo è investito di tutti i poteri
per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da
seguire per il conseguimento e l' attuazione degli scopi sociali
e per la direzione e amministrazione ordinaria e straordinaria
dell' Associazione.
In particolare il consiglio direttivo:
- fissa le direttive per l' attuazione dei compiti statutari, ne
stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e ne
controlla l' esecuzione stessa;
- decide sugli investimenti patrimoniali;
- stabilisce le quote di associazione annua;
- decide sulle attività e le iniziative dell' associazione;
- approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto
finanziario e stato patrimoniale da presentare all' assemblea
dei soci;
- conferisce e revoca procure.
Art. 13. - Il consiglio direttivo nomina al suo interno un
presidente ed uno o più vice presidenti; il consiglio direttivo
nomina un amministratore ed un webmaster che durano in carica
per l' intera durata del consiglio e che, se non fanno parte del
direttivo, possono partecipare alle riunioni senza diritto di
voto;
Il consiglio si riunisce ogni volta che sia necessario, su
iniziativa del presidente o di un quarto dei consiglieri;
Art. 14. - Le deliberazioni del consiglio sono prese a
maggioranza dei voti dei consiglieri presenti. In caso di parità
dei voti, prevale quello del presidente. Le deliberazioni del
consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno un
quarto dei consiglieri.
Art. 15. - La firma e la rappresentanza legale dell'
associazione di fronte ai terzi sono conferite al presidente.
Titolo V ALTRI ORGANISMI
Art. 16. –I REVISORI DEI CONTI. L' assemblea ordinaria dei soci
nomina, tra i soci estranei al consiglio direttivo, tre revisori
effettivi dei conti. I revisori dei conti possono assistere,
senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio direttivo,
vigilano sull' amministrazione dell' associazione, esaminano ed
approvano, sottoscrivendolo, il rendiconto annuale e lo stato
patrimoniale da presentare all' assemblea dei soci.
Art. 17 – IL COLLEGIO DEI GARANTI. L’assemblea ordinaria dei
soci nomina, tra i soci non componenti il direttivo, tre
componenti il Collegio dei Garanti. I Garanti vigilano
sull’applicazione dello statuto e, laddove ritengano ne
ricorrano i presupposti, segnalano al Consiglio Direttivo
condotte meritevoli di intervento.
Titolo VI
Il Patrimonio
Art. 18. - Le entrate dell' associazione sono costituite da
quote sociali, proventi per prestazioni di servizi a soci,
contributi volontari, lasciti e donazioni.
Art. 19. - Prima del 13 dicembre di ogni anno, il consiglio
direttivo approva i progetti di bilancio preventivo e stabilisce
l' ammontare delle quote sociali per l' anno successivo.
Art. 20. - In caso di scioglimento dell' associazione, il
patrimonio sarà distribuito tra i soci.
Art. 21. - Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si
osservano le disposizioni del codice civile.
Pesaro Viterbo, 10maggio 2008
L'Associazione è stata costituita a Caserta il 13 gennaio
1997
|