Associazione
Dirigenti Giustizia
Statuto
STATUTO AGGIORNATO NELL'ASSEMBLEA DI
CHIANCIANO DELL' 11 MAGGIO 2007
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1. - E' costituita un' associazione denominata "Associazione Dirigenti
Giustizia". La stessa avrà sede presso l'abitazione del presidente pro tempore
(attualmente dott. Renato Romano, via di Romagna 28/2 Trieste).
Art. 2. - L' Associazione non ha finalità di lucro. Essa si propone di promuovere
attività di carattere professionale, iniziative di coordinamento dei Dirigenti del
Ministero della Giustizia volte ad accrescerne il ruolo professionale nell'ambito della
Pubblica Amministrazione, nonché attività culturali e sociali. Scopo dell' Associazione
è anche quello di favorire l' aggiornamento professionale dei soci, sia con incontri
periodici che con strumenti di informazione.
L' Associazione si propone inoltre di realizzare ed incoraggiare studi e pubblicazioni,
raccogliere dati e notizie, anche in campo internazionale, riguardanti la professionalità
dei soci, svolgere attività di consulenza a favore dei soci, promuovere e favorire scambi
di informazioni di interesse comune con enti e associazioni similari in Italia e all'
estero, svolgere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei
fini dell' Associazione.
Art. 3. -L'Associazione non svolge attività sindacale, nè intende sostituirsi alle
Organizzazioni Sindacali costituite. Può fornire la sua collaborazione ad altri enti per
lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa tuttavia mantiene sempre
la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende
pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali. L'Associazione non può fornire
alcuna indicazione di voto in caso di elezioni politiche ed amministrative.
Art. 4. - Organi dell' Associazione sono:
a) l' assemblea dei soci, b) il consiglio direttivo, c) i revisori dei conti.
Titolo II
I Soci
Art. 5. - Possono far parte dell' Associazione tutti coloro che sono, o
sono stati, dirigenti del Ministero della
Giustizia. L' unica formalità per l' ammissione è costituita dal pagamento della quota
sociale annuale.
Il Presidente dell'Associazione non può assumere incarichi esecutivi in organismi
politici o sindacali, nè far parte di delegazioni sindacali trattanti.
Titolo III
L' assemblea dei soci
Art. 6. - L' assemblea ordinaria dei soci, convocata su delibera del Consiglio direttivo
non meno di venti giorni prima di quello fissato per l' adunanza, si riunisce per
provvedere e deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti
gli altri argomenti di carattere generale iscritti all' ordine del giorno, per iniziativa
del consiglio direttivo ovvero su richiesta di almeno un quinto degli iscritti.
Art. 7. - Ciascun socio potrà rappresentare fino a un massimo di tre soci, purchè munito
di regolare delega scritta.
Art. 8. - L' assemblea delibera a maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati
con delega.
Art. 9. - L' assemblea, all' inizio di ogni sessione, elegge tra i soci presenti un
presidente e un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle
deliberazioni dell' assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell'
assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni.
Art. 10. - I soci riuniti in assemblea possono modificare il presente statuto ad eccezione
degli scopi sociali stabiliti negli artt. 2 e 3.
Titolo IV
Il consiglio direttivo
Art. 11. - Il consiglio direttivo è nominato dall' assemblea, è composto da non meno di
cinque membri, come verrà determinato dall' assemblea stessa e dura in carica due anni.
In caso di cessazione di consiglieri per qualsiasi motivo, il consiglio direttivo
provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. La carica di consigliere è gratuita.
Art. 12. - Il consiglio direttivo è investito di tutti i poteri per decidere sulle
iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l' attuazione degli
scopi sociali e per la direzione e amministrazione ordinaria e straordinaria dell'
Associazione.
In particolare il consiglio direttivo:
- fissa le direttive per l' attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e
le responsabilità di esecuzione e ne controlla l' esecuzione stessa;
- decide sugli investimenti patrimoniali;
- stabilisce le quote di associazione annua;
- decide sulle attività e le iniziative dell' associazione;
- approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale
da presentare all' assemblea dei soci;
- conferisce e revoca procure.
Art. 13. - Il consiglio direttivo nomina al suo interno un presidente, uno o più vice
presidenti ed un amministratore che durano in carica per l' intera durata del consiglio;
Il consiglio si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del presidente o di
un quarto dei consiglieri;
Art. 14. - Le deliberazioni del consiglio sono prese a maggioranza dei voti dei
consiglieri presenti. In caso di parità dei voti, prevale quello del presidente. Le
deliberazioni del consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno un quarto dei
consiglieri.
Art. 15. - La firma e la rappresentanza legale dell' associazione di fronte ai terzi sono
conferite al presidente.
Titolo V
I Revisori dei conti
Art. 16. - L' assemblea ordinaria dei soci nomina, tra i soci estranei al consiglio
direttivo, tre revisori effettivi dei conti e due supplenti. I revisori dei conti possono
assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio direttivo, vigilano sull'
amministrazione dell' associazione, esaminano ed approvano, sottoscrivendolo, il
rendiconto annuale e lo stato patrimoniale da presentare all' assemblea dei soci. I
revisori dei conti sono nominati per un biennio. In via straordinaria, per l'Assemblea
2005, i revisori saranno in carica un anno sino all'Assemblea ordinaria 2006.
Titolo VI
Il Patrimonio
Art. 17. - Le entrate dell' associazione sono costituite da quote sociali, proventi per
prestazioni di servizi a soci, contributi volontari, lasciti e donazioni.
Art. 18. - Prima del 13 dicembre di ogni anno, il consiglio direttivo approva i progetti
di bilancio preventivo e stabilisce l' ammontare delle quote sociali per l' anno
successivo.
Art. 19. - In caso di scioglimento dell' associazione, il patrimonio sarà distribuito tra
i soci.
Art. 20. - Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si osservano le disposizioni
del codice civile.
Viterbo, 6 maggio 2005
L'Associazione è stata costituita a Caserta il 13 gennaio 1997
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